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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29795/2025 del 11/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Il titolare di una carta bancomat sottratta da ignoti chiedeva alla banca la condanna al pagamento di Euro 2.089,00, pari a due operazioni non autorizzate eseguite nello stesso giorno del furto (un prelievo presso uno sportello automatico e un acquisto presso un esercizio commerciale). Il giudice di pace aveva rigettato la domanda ritenendo provata la colpa grave del cliente nella custodia della carta e del relativo PIN, valorizzando il breve intervallo tra furto e utilizzo e ritenendo irrilevante la testimonianza del figlio. Il tribunale, in appello, aveva confermato la decisione. In cassazione il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 11/2010, dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la prova della colpa grave fosse stata ricavata illegittimamente da un solo dato temporale, senza che fossero emerse o provate sue negligenze nella custodia della carta e del PIN, e che egli avesse invece tempestivamente chiesto il blocco della carta e presentato denuncia.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere un nuovo esame delle prove e una diversa ricostruzione del fatto, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre ribadito che la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando l'onere della prova sia stato erroneamente allocato su una parte diversa da quella gravata, non quando si contesti l'apprezzamento del materiale probatorio. Poiché il ricorso è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese, di una somma in favore della controparte, di un'ulteriore somma alla Cassa delle ammende e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. n. 11/2010

    La disciplina è richiamata in relazione alla responsabilità per operazioni di pagamento non autorizzate e al possibile rilievo della colpa grave dell'utilizzatore nella custodia della carta e del PIN.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici possono fondarsi anche su un solo elemento, purché preciso e grave, e la relativa valutazione di merito non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della regola sull'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella onerata, non quando si contesti il modo in cui la prova è stata apprezzata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Non può essere usato per denunciare una mera erronea ricognizione della fattispecie concreta o per sollecitare un riesame del merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione anticipata, che ha condotto alla declaratoria di inammissibilità e alle conseguenti statuizioni sanzionatorie.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis consente la condanna per responsabilità aggravata, quale ipotesi normativa di abuso del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Con la declaratoria di inammissibilità è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione non è deducibile, sotto forma di violazione di legge, una censura che in realtà contesti l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice distribuisca erroneamente l'onere probatorio tra le parti; se invece il giudice ritiene provato o non provato un fatto sulla base delle prove acquisite, la censura riguarda il merito.
  • Le presunzioni semplici possono essere sorrette anche da un unico elemento indiziario, purché questo sia preciso e grave e il ragionamento inferenziale sia logicamente motivato.
  • Il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito volto a sostituire la propria lettura del materiale istruttorio a quella del giudice di merito.
  • Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta di inammissibilità ex art. 380-bis c.p.c., può operare la responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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