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Sentenza

Sentenza del 04/10/2021 n. 1146 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Utili extrabilancio di società. presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTP che aveva accolto il ricorso del contribuente contro l'avviso di accertamento che recuperava maggiori redditi derivanti da utili extrabilancio della P. S.r.l.; questione principale relativa alla legittimità della presunzione di distribuzione ai soci di utili non contabilizzati in presenza di base societaria ristretta e alla motivazione dell'atto impositivo.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto valida la presunzione che attribuisce ai soci utili extrabilancio quando la società ha una base sociale ristretta, considerandola non vietata come presunzione di secondo grado perché il fatto noto è la ristrettezza della base sociale e il vincolo di controllo reciproco. Ne consegue lo spostamento dell'onere probatorio sul socio, che doveva dimostrare il contrario; è stata inoltre ritenuta sufficiente la motivazione dell'avviso e sottolineato che la società non ha impugnato l'avviso a suo carico, rendendolo definitivo. Spese compensate.

Norme richiamate

  • Cassazione, sentenza n. 3896/2008

    Affermato che l'attribuibilità ai soci di utili extrabilancio discende dallo scarso numero dei soci che rende maggiormente conoscibili gli affari societari e legittima la presunzione di distribuzione ai soci senza violare il divieto di presunzione di secondo grado.

  • Cassazione, sentenza n. 11724/2006

    Conferma di orientamenti analoghi sulla possibilità di attribuire utili non contabilizzati ai soci in presenza di base sociale ristretta.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2

    Il requisito motivazionale dell'accertamento richiede l'indicazione di fatti astrattamente giustificativi della pretesa, sufficienti a delimitare le ragioni dell'amministrazione; non è necessario che l'atto dimostri definitivamente il concreto verificarsi dei fatti stessi.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    Richiamata in riferimento agli obblighi di motivazione dell'amministrazione fiscale e alla necessità che l'avviso contenga elementi che consentano al contribuente di individuare i criteri dell'accertamento.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 2‑quater

    Consente alla Commissione di disporre la compensazione integrale delle spese processuali in presenza di oscillazioni giurisprudenziali, ragione invocata per compensare le spese nel caso concreto.

Massime di principio

  • La ristrettezza della base sociale (poche partecipazioni) costituisce un fatto noto idoneo a fondare la presunzione che utili non contabilizzati siano stati distribuiti ai soci; non si configura come presunzione di secondo grado vietata.
  • Quando la presunzione è fondata sulla conoscibilità reciproca degli affari societari dovuta al limitato numero di soci, l'onere della prova si sposta sul socio: tocca al contribuente dimostrare che le somme non sono state distribuite.
  • L'avviso di accertamento necessita di una motivazione che indichi i fatti astrattamente giustificativi della pretesa; non è richiesta la prova definitiva dei fatti nell'atto amministrativo, che sarà verificata in sede giurisdizionale.
  • Se la società a cui si collegano i maggiori redditi non impugna l'avviso a suo carico, l'accertamento nei suoi confronti diventa definitivo e può essere utilizzato per fondare attribuzioni a terzi soci.
  • In presenza di contrasto giurisprudenziale rilevante su questioni decisive, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese processuali.

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