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Sentenza

Sentenza del 04/10/2021 n. 1163 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Associazioni sportive dilettantistiche. Requisiti per l'accesso ai benefici fiscali. Art. 111 DPR 917/1986.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio contestava che l'ASD, gestore di una palestra nell'anno 2008, avesse svolto un'attività di natura prevalentemente commerciale: incassi per pacchetti di abbonamento e vendita di prodotti prevalenti rispetto alla quota associativa, uso di canali pubblicitari commerciali, mancanza di vita associativa democratica, variazione dei soci senza formalità, e rapporti con gli istruttori strutturati come subordinazione. Per tali ragioni l'Agenzia riteneva illegittimo l'uso del regime agevolato (L. 398/1991) e contestava l'omesso versamento delle ritenute d'acconto IRPEF e relative addizionali per l'anno 2008.

La decisione

La Commissione tributaria regionale delle Marche ha riformato la sentenza di primo grado e accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto provata la natura commerciale prevalente dell'attività svolta dalla palestra e la sussistenza degli elementi che legittimano il disconoscimento del trattamento fiscale agevolato, con conseguente conferma dell'avviso di accertamento relativo alle ritenute non operate e condanna della ASD al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio (E. 1.300,00 per il grado d'appello e E. 800,00 per il primo grado).

Norme richiamate

  • art. 111 DPR 917/1986 (oggi art. 148/149 TUIR)

    la qualificazione di ente non commerciale si perde quando l'ente eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta; per le ASD non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici dagli iscritti, a certe condizioni

    La norma opera una presunzione legale: se i ricavi o altri indicatori mostrano prevalenza dell'attività commerciale l'ente perde la qualifica non commerciale e decade il trattamento di favore.

  • art. 4 DPR 633/1972 (IVA)

    si considerano esercitate in attività commerciale le cessioni e le prestazioni ai soci verso pagamento di corrispettivi specifici, con alcune esclusioni per associazioni dilettantistiche se le prestazioni sono conformi alle finalità istituzionali

    La vendita di pacchetti/abbonamenti e l'uso di pubblicità commerciale possono far configurare attività commerciale ai fini IVA, pregiudicando le esenzioni.

  • L. 398/1991 art. 2, comma 5

    Il regime forfettario agevolato per associazioni è incompatibile se l'attività è di natura commerciale prevalente; la possibilità di avvalersene è subordinata alla sussistenza effettiva dei requisiti sostanziali.

  • Giurisprudenza: Corte Cost. 467/1992; Cass. 16032/2005; Cass. 22578/2012; Cass. 20943/2019

    La giurisprudenza afferma il principio della prevalenza della sostanza sulla forma: l'affiliazione o la veste statutaria non impedisce agli uffici di verificare la natura reale dell'attività; l'onere probatorio circa il diritto al regime agevolato grava sull'ente richiedente.

Massime di principio

  • L'affiliazione a federazioni riconosciute dal CONI o la semplice dicitura statutaria non impediscono all'Amministrazione finanziaria di accertare la natura commerciale dell'attività sulla base della sua concreta gestione.
  • Perdita dello status non commerciale quando, nel periodo d'imposta, prevalgono ricavi e indicatori economici tipici dell'attività commerciale (abbonamenti/prodotti a pagamento, pubblicità, orari e organizzazione imprenditoriale).
  • Il contribuente che invoca agevolazioni fiscali ha l'onere di provare, con documentazione e comportamenti concreti, la sussistenza dei requisiti di non commercialità (convocazioni assemblee, rendiconti, tesseramento stabile, assenza di corrispettivi proporzionali ai servizi).
  • Se gli istruttori sono vincolati da orari, uso locali/attrezzature e direttive dell'ente, il rapporto può essere qualificato come subordinato con conseguente obbligo di ritenute, contributi e applicazione della normativa del lavoro.
  • Attività di pubblicità commerciale e vendita prevalente di servizi/prodotti tende a far applicare IVA, imposte sui redditi d'impresa e obblighi contabili ordinari, anche se l'ente è formalmente ASD.
  • Per evitare la riclassificazione: mantenere separazione tra quota associativa (simbolica) e corrispettivi per servizi, documentare vita democratica e rendiconti, limitare forme di commercializzazione e pubblicità, rispettare formalità statutaria e tenuta di scritture coerenti.

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