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Sentenza

Sentenza del 04/10/2021 n. 143 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio contestava che la società aveva indebitamente fruito dell'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 504/95 per l'energia elettrica prodotta da impianti rinnovabili e ceduta ai consorziati (soggetti terzi) invece di destinarla ad usi esclusivamente propri. Sulla base di ciò furono emessi avvisi di pagamento per il recupero dell'accisa non versata relativi al periodo 2008-2012; la società pagò per evitare la riscossione e poi chiese il rimborso, il quale venne sospeso dall'Ufficio ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 472/1997. La società impugnò la sospensione davanti alla CTP, che l'accoglieva ritenendo carente la motivazione dell'Ufficio; l'Ufficio ha proposto appello alla CTR.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Trieste ha accolto gli appelli dell'Ufficio, riformando le sentenze di primo grado. Ha ritenuto che, alla luce di una precedente pronuncia della stessa CTR (sent. n. 112/2019) e di numerose sentenze della Corte di Cassazione (più sentenze del 16/10/2019), l'esenzione di cui all'art. 52, comma 3, lett. b) si applica solo all'energia effettivamente prodotta e consumata in proprio e non all'energia prodotta e ceduta ai singoli consorziati; pertanto è legittimo per l'Ufficio trattenere le somme e sospendere il rimborso. Le spese di lite sono state compensate integralmente tra le parti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1995, art. 52, comma 3, lett. b)

    art. 52, comma 3, lett. b)

    L'esenzione dall'accisa si applica, nella formulazione rilevante ratione temporis, limitatamente all'energia prodotta e consumata in proprio; non si estende all'energia prodotta e ceduta ai consorziati/terzi.

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 23

    Autorità tributaria può sospendere il rimborso in presenza di atti impositivi che giustificano la pretesa, soprattutto se è in corso contenzioso di merito favorevole all'Amministrazione; la sospensione è legittima quando sussistono ragioni fondate di credito erariale.

  • D.Lgs. n. 79/1999 (cd. Decreto Bersani)

    definizione di "autoproduttore"

    La CTR e la Cassazione hanno ritenuto che la definizione di "autoproduttore" contenuta in altro decreto (Decreto Bersani) non è applicabile ai fini fiscali per estendere l'esenzione dell'art. 52; per le imposte si applica la normativa fiscale specifica.

  • D.Lgs. n. 542/1992 (richiamato nel testo)

    art. 52 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 542/92 (riferimento testuale)

    Il testo indica riferimenti normativi integrativi utilizzati dall'Amministrazione per il recupero dell'accisa; il principio sostanziale conferma che l'esenzione è limitata all'energia autoconsumata.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Cass. nn. 26142/2019, 26143/2019, 26144/2019, 26145/2019, 26146/2019, 26147/2019 (16/10/2019)

    La Suprema Corte ha stabilito il principio che la società consortile autoproduttrice beneficia dell'esenzione solo per l'energia effettivamente consumata in proprio e non per quella ceduta ai singoli consorziati; tale orientamento rende difficilmente recuperabili rimborsi in casi analoghi.

Massime di principio

  • L'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b) D.Lgs. 504/1995 si applica solo all'energia prodotta e consumata in proprio: la cessione ai consorziati o a terzi esclude l'esenzione.
  • In presenza di contenzioso favorevole all'Amministrazione (anche non definitivo), l'Ufficio può legittimamente sospendere i rimborsi ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 472/1997 e trattenere le somme richieste con avvisi di pagamento.
  • Se si impugna un provvedimento di sospensione del rimborso, l'Amministrazione deve comunque poter indicare le ragioni e i documenti contabili dai quali emergono i debiti; carenze gravi di motivazione possono giustificare accoglimento in primo grado, ma decisioni successive di merito e di legittimità possono mutare l'esito.
  • Le decisioni della Corte di Cassazione costituiscono orientamento decisivo: in controversie analoghe è probabile l'esito favorevole all'Amministrazione e la difficoltà di ottenere rimborsi per accise indebitamente richieste se l'energia è stata ceduta.
  • Il pagamento "per evitare la riscossione" non preclude il contenzioso: comunque è consigliabile documentare chiaramente la natura dell'operazione (autoconsumo vs cessione) e conservare evidenze contabili per difendersi in sede giurisdizionale.

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