Sentenza del 04/10/2021 n. 1199 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società XX srl ha impugnato l'avviso di accertamento TARES per l'anno 2013. In primo grado la CTP di Venezia ha dichiarato il ricorso inammissibile perché notificato dal difensore via PEC in data 19/09/2016, quindi in data anteriore all'entrata in vigore del processo tributario telematico (PIT) nella Regione Veneto (15/12/2016). In sede di merito il ricorrente ha inoltre contestato l'esistenza della notifica e la legittimazione di XY spa ad accertare e riscuotere la tariffa rifiuti, sostenendo che la società non fosse una 'società in house' (mancanza del requisito del controllo analogo). In appello il ricorrente ha ribadito le eccezioni; la resistente ha difeso la decisione di primo grado e ha eccepito che il motivo sull'esistenza del 'controllo analogo' era nuovo e dunque inammissibile.
La decisione
L'appello è stato respinto. Il Collegio ha confermato l'inammissibilità del ricorso introduttivo per la notifica via PEC effettuata in data anteriore all'attivazione del processo tributario telematico nella Regione Veneto, richiamando l'orientamento della Cassazione (ordinanza Sez. VI-T n.15109/2018) secondo cui le notifiche via PEC in materia tributaria svolte prima dell'entrata in vigore del PIT regionale sono prive di effetto. Perciò la sentenza di primo grado è divenuta definitiva. Per l'appello sono state compensate le spese tra le parti.
Norme richiamate
art. 3-bis legge n.53/1994
La norma disciplina la notificazione mediante posta elettronica certificata, ma le disposizioni tecniche del processo civile non si applicano automaticamente al processo tributario; dunque la PEC non era utilizzabile per gli atti tributari salvo diversa disciplina specifica.
art. 16-quater dl. 18 ottobre 2012, n.179 (convertito)
Ha introdotto modifiche alla disciplina delle notificazioni telematiche, ma non ha esteso automaticamente l'efficacia della PEC al processo tributario senza la disciplina tecnica specifica.
art. 46, comma 2, dl. 24 giugno 2014, n.90 (convertito)
Ha escluso alcune notifiche dalla disciplina prevista per il processo civile e confermato che le norme tecniche per la PEC nel processo civile non trovano automaticamente applicazione nel processo tributario.
Decreto ministeriale 4 agosto 2015
Ha adottato le disposizioni tecniche per il processo tributario telematico; il PIT è stato attivato sperimentalmente per alcune Regioni con date specifiche: per la Regione Veneto l'attivazione è decorso dal 15/12/2016, quindi notifiche PEC anteriori a quella data non producevano effetti nel processo tributario regionale.
Ordinanza Cassazione Sez. VI-T n.15109/2018
Ha affermato che la notifica via PEC di atti in materia tributaria, effettuata prima dell'entrata in vigore del PIT nella specifica regione, è priva di efficacia e che le norme tecniche del processo civile non si possono applicare per analogia al processo tributario senza espressa disciplina.
Massime di principio
- Per la validità delle notifiche via PEC in materia tributaria occorre verificare la data di attivazione del processo tributario telematico (PIT) nella specifica regione: notifiche PEC anteriori a tale data sono inefficaci.
- Le norme tecniche del processo civile (PCT) non sono automaticamente applicabili al processo tributario; serve una disciplina tecnica specifica (es. d.m. di attivazione del PIT).
- Se la notifica è inefficace per carenza di competenze temporali/tecniche, il ricorso può essere dichiarato inammissibile e l'atto impugnato può passare in giudicato.
- Le questioni sostanziali (per es. la legittimazione di una 'società in house') devono essere dedotte tempestivamente: argomenti nuovi introdotti in appello possono essere dichiarati inammissibili.
- In casi dubbi prima dell'attivazione PIT regionale, il difensore dovrebbe utilizzare mezzi di notifica alternativi o attendere la possibilità di instaurare il procedimento telematico per evitare l'inammissibilità del ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 ott 2021Sentenza del 04/10/2021 n. 143 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 4 ott 2021Sentenza del 04/10/2021 n. 196 - Comm. Trib. Prov. Forlì
- Sentenza · 4 ott 2021Sentenza del 04/10/2021 n. 198 - Comm. Trib. Prov. Forlì
- Sentenza · 4 ott 2021Sentenza del 04/10/2021 n. 200 - Comm. Trib. Prov. Forlì
- Sentenza · 4 ott 2021Sentenza del 04/10/2021 n. 1146 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 4 ott 2021Sentenza del 04/10/2021 n. 1163 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →