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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18160/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (sanzionato)

La controversia

La controversia trae origine da un provvedimento sanzionatorio della Banca d’Italia irrogato a un esponente di una società di intermediazione mobiliare per violazioni in materia di governo societario, organizzazione e controlli interni, ritenute connesse anche a iniziative di raccolta di apporti per investimenti immobiliari all’estero tramite società riconducibili agli esponenti societari e, successivamente, tramite altra società, con drenaggio di masse dalla SIM. L’interessato propose opposizione ex art. 195 TUF davanti alla Corte d’appello di Milano, che la rigettò ritenendo, tra l’altro, pienamente probanti gli esiti ispettivi, non necessario verbalizzare alcune interlocuzioni e legittima la sua responsabilità personale quale socio e amministratore di fatto. In cassazione il ricorrente articolò dieci motivi: dedusse in particolare la violazione del contraddittorio e del diritto alla prova per il mancato esame delle istanze istruttorie e dei documenti prodotti, la violazione delle norme sulla verbalizzazione delle interlocuzioni e dell’audizione personale, la erronea applicazione delle norme sui presupposti della sanzione personale e sulla rilevanza della collaborazione ispettiva, nonché doglianze sulla genericità della contestazione e sull’assetto dei presupposti dell’intervento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d’appello avesse omesso di pronunciarsi in modo specifico sulle istanze istruttorie articolate dal ricorrente e sui documenti prodotti, limitandosi ad affermare apoditticamente la sufficienza delle risultanze ispettive. Ha quindi affermato che il giudizio di rilevanza della prova richiesta deve essere espresso in relazione al tema controverso e al compendio probatorio già acquisito, mentre la totale omissione della pronuncia sulle richieste istruttorie integra violazione del diritto alla prova, censurabile in cassazione anche in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e all’art. 195, comma 7, TUF. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 190-bis, comma 1, lett. a), TUF

    norma posta a base della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata all’esponente della SIM per le violazioni contestate.

  • art. 6, comma 1, lett. c-bis, TUF

    richiamato come disposizione violata in relazione a carenze di governo societario, organizzazione e controlli interni dell’intermediario.

  • Regolamento congiunto Banca d’Italia – Consob del 29 ottobre 2007

    richiamato tra le fonti violate per le carenze organizzative e di controllo interne contestate.

  • art. 10, comma 2, d.lgs. n. 129/2017

    richiamato tra le disposizioni la cui violazione è stata posta a fondamento della sanzione.

  • art. 195 TUF

    individua il rimedio di opposizione avverso la sanzione e, nel comma 7, consente alla Corte d’appello di disporre i mezzi di prova ritenuti necessari e l’audizione personale richiesta.

  • art. 6-bis, comma 8, TUF

    invocato dal ricorrente con riguardo alla verbalizzazione delle interlocuzioni intercorse durante l’attività ispettiva.

  • art. 8, comma 3, TUF

    richiamato in relazione a una segnalazione utilizzata nella proposta sanzionatoria come indice di gravità delle carenze organizzative.

  • art. 126 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla mancata verbalizzazione delle dichiarazioni rese in udienza.

  • art. 44 disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla verbalizzazione delle dichiarazioni rese in udienza.

  • art. 24 Cost.

    richiamato a tutela del diritto di difesa e del diritto alla prova, lesi secondo il ricorrente dalla mancata ammissione e valutazione delle prove richieste.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a tutela del contraddittorio e della motivazione sul diniego istruttorio.

  • art. 5, comma 2, TUF

    richiamato dal ricorrente per contestare i presupposti dell’intervento sanzionatorio della Banca d’Italia.

  • art. 2447-bis ss. c.c.

    richiamato per descrivere il meccanismo dei patrimoni destinati a specifico affare utilizzato nelle iniziative contestate.

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per il deposito di documenti nuovi in cassazione.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    evocato per qualificare il vizio denunciato come violazione di legge e nullità processuale derivante dall’omessa pronuncia sulle istanze istruttorie.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione avverso sanzioni amministrative in materia finanziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad affermare la sufficienza del materiale ispettivo: deve confrontarsi in modo specifico con le prove articolate dalla parte, verificandone la rilevanza rispetto al tema controverso e al compendio probatorio già acquisito.
  • L’omessa pronuncia sulle istanze istruttorie specificamente formulate integra violazione del diritto alla prova e del contraddittorio, deducibile in cassazione come error in procedendo quando il giudice non espliciti le ragioni della mancata ammissione o non esamini affatto i mezzi richiesti.
  • Nel giudizio ex art. 195 TUF, la facoltà della Corte d’appello di disporre i mezzi di prova ritenuti necessari implica un dovere di motivazione sul diniego di istruzione, soprattutto quando la prova richiesta sia astrattamente idonea a offrire una ricostruzione alternativa dei fatti contestati.
  • La valutazione delle risultanze ispettive come prova sufficiente non esonera il giudice dall’esaminare documenti e capitoli di prova specifici prodotti dall’opponente, se questi siano potenzialmente decisivi per incidere sulla ricostruzione dell’illecito amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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