L.R. FVG 21/2003
Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia disciplina in modo urgente numerosi profili su enti locali, referendum consultivi provinciali, controlli sugli atti, pubblicità delle deliberazioni, incompatibilità degli amministratori e organizzazione di alcuni uffici regionali. Molte misure sono transitorie o con termini di adeguamento (2004, 6/18 mesi, 1 anno) e diverse disposizioni hanno ormai efficacia storicamente esaurita o riferita a scadenze superate.
Modifiche urgenti su enti locali, referendum e uffici di segreteria degli Assessori regionali
Norme urgenti in materia di enti locali e di uffici regionali
La legge regionale del Friuli Venezia Giulia interviene in modo ampio sull’ordinamento degli enti locali, sulla disciplina di referendum e controlli, su pubblicità e controlli interni degli atti, nonché su alcuni profili organizzativi regionali. Diverse disposizioni hanno natura transitoria o erano dirette ad adeguamenti entro termini ormai conclusi.
Elezione dei sindaci e disciplina del voto nei comuni piccoli
Nei Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti sono consentiti al Sindaco tre mandati consecutivi e un quarto mandato consecutivo solo nell’ipotesi prevista dalla normativa richiamata. La regola si applica ai mandati amministrativi successivi alle elezioni svolte dopo l’entrata in vigore della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14.
Nella disciplina del caso di ammissione di una sola lista o di un solo gruppo di liste, per il calcolo del quorum dei votanti non si computano gli elettori iscritti nell’anagrafe degli elettori residenti all’estero.
Referendum consultivi in materia di circoscrizioni provinciali
Per i referendum consultivi sulle circoscrizioni provinciali la legge stabilisce una disciplina speciale. Il procedimento non può svolgersi contemporaneamente ad altre consultazioni elettorali o referendarie di rilievo nazionale o regionale, comprese le elezioni politiche, europee, il rinnovo generalizzato di Province o Comuni e altri referendum regionali o nazionali.
Il voto si tiene di domenica, dalle ore 7 alle ore 22. Ai componenti degli uffici di sezione spettano i compensi previsti dalla normativa statale per le elezioni europee.
Le funzioni di uffici elettorali sovraordinati sono attribuite all’ufficio centrale per il referendum presso la Corte d’appello di Trieste. I verbali e gli allegati sono trasmessi direttamente a tale ufficio, con invio di un estratto alla Direzione regionale per le autonomie locali. L’ufficio centrale si riunisce in pubblica adunanza appena ricevuti i verbali e comunque entro dieci giorni dal referendum.
Le facoltà normalmente riconosciute ai promotori sono riferite ai sindaci che abbiano presentato il documento d’intenti previsto dalla legge regionale n. 5/2003, considerati come gruppo unico. Le facoltà di propaganda diretta spettano ai partiti e gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale.
Le spese del referendum sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre amministrazioni o società. È previsto un rimborso degli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e, per le altre spese anticipate dai Comuni, un’assegnazione forfetaria posticipata parametrata al numero di elettori e di sezioni.
Per gli aspetti non disciplinati dalla norma speciale continua ad applicarsi la legge regionale n. 22/1988, con applicazione suppletiva del testo unico statale sulle elezioni della Camera in quanto compatibile.
Soppressione del Comitato di garanzia e nuova ripartizione dei controlli
La legge sopprime il Comitato di garanzia previsto dalla legge regionale n. 49/1991, già ridenominato nel 2003. Contestualmente cessano tutte le funzioni e competenze ad esso attribuite dalle leggi regionali, salvo quelle espressamente trasferite.
Il controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica viene attribuito alla Direzione regionale dell’agricoltura e della pesca, che opera secondo le procedure della legge regionale n. 28/2002, assumendo le competenze prima spettanti al Comitato soppresso.
Vengono inoltre soppressi i richiami al Comitato di garanzia contenuti nella normativa regionale finanziaria del 2003. A seguito della soppressione, la Direzione regionale per le autonomie locali può procedere allo scarto degli archivi relativi alle deliberazioni controllate, conservando solo registri e provvedimenti negativi.
I procedimenti del Comitato già iniziati e non conclusi al 1 luglio 2004 vengono trasferiti agli organi competenti; i termini ricominciano a decorrere dal ricevimento della documentazione. I procedimenti non più previsti sono archiviati. La legge regionale n. 49/1991 è abrogata, con una sola sopravvivenza normativa limitata all’articolo 80 nei termini modificati dalla stessa legge.
Le disposizioni da 6 a 20 si applicano dal 1 luglio 2004; fino ad allora restano in carica i componenti del Comitato di garanzia.
Bilancio degli enti locali e poteri sostitutivi regionali
Gli enti locali devono comunicare alla Direzione regionale per le autonomie locali l’avvenuta adozione del bilancio preventivo, del rendiconto della gestione e dell’accertamento degli equilibri di bilancio entro cinque giorni dalla relativa deliberazione.
Fino all’approvazione della nuova normativa regionale sull’ordinamento delle autonomie locali, se decorre il termine per l’approvazione del bilancio senza che la Giunta abbia predisposto lo schema, l’Assessore regionale nomina un commissario per la predisposizione d’ufficio. Se il Consiglio non approva nei termini lo schema predisposto, viene assegnato un ulteriore termine massimo di venti giorni; decorso inutilmente, si procede alla sostituzione mediante commissario. Dalla data del provvedimento sostitutivo decorre anche la procedura per lo scioglimento del Consiglio.
Pubblicità delle deliberazioni e immediate eseguibilità
Le deliberazioni degli enti locali devono essere pubblicate mediante affissione all’albo pretorio nella sede dell’ente entro sette giorni dall’adozione, per quindici giorni consecutivi, salvo disposizioni speciali.
Contestualmente all’affissione, le deliberazioni degli organi esecutivi sono comunicate ai capigruppo consiliari. Gli enti devono predisporre spazi idonei e disciplinare con regolamento le ulteriori modalità di pubblicità degli atti.
In caso d’urgenza, le deliberazioni degli organi collegiali possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei componenti; in tal caso la pubblicazione deve avvenire entro cinque giorni.
Entrata in vigore della disciplina sulla pubblicità degli atti
Le disposizioni sulla soppressione del Comitato di garanzia e sulla pubblicità delle deliberazioni si applicano dal 1 luglio 2004. Fino a tale data si applica il regime previgente e restano in carica gli attuali componenti del Comitato.
Reclutamento di personale negli enti locali e esclusione della procedura di mobilità ex art. 34-bis
Per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia non si applica la procedura di assegnazione del personale collocato in disponibilità prevista dall’articolo 34-bis del d.lgs. 165/2001.
Gli enti locali possono procedere ad assunzioni del personale necessario, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa regionale richiamata e dell’ordinamento vigente in materia di accesso al pubblico impiego, secondo le modalità stabilite dai propri atti di organizzazione interna.
Rendicontazione degli incentivi regionali
Per la presentazione della rendicontazione relativa agli incentivi erogati dall’Amministrazione regionale con fondi propri, determinati enti pubblici devono presentare nei termini del decreto di concessione una dichiarazione del responsabile del procedimento. La dichiarazione attesta che l’attività finanziata è stata realizzata nel rispetto della normativa di settore e delle eventuali condizioni poste nel decreto.
Sono interessati gli enti locali, gli enti del servizio sanitario regionale, gli istituti scolastici, le università e gli enti pubblici di ricerca.
Riutilizzo di assegnazioni per il progetto di rassicurazione civica
I Comuni beneficiari di assegnazioni del fondo regionale previsto dalla finanziaria 2001, che alla data di entrata in vigore della legge non abbiano ancora utilizzato integralmente le somme, possono destinarle anche a finalità diverse da quelle originarie del progetto comunale di rassicurazione civica, purché rientrino tra quelle comunque previste dalla normativa richiamata. È ammesso anche il completamento di impianti di videotelesorveglianza e l’acquisto di strumenti informatici e telematici per la polizia municipale.
Poteri di controllo dei consiglieri e sanzioni per il sindacato ispettivo
Gli statuti di Comuni e Province devono attribuire ai consiglieri poteri adeguati di verifica e controllo dell’attività dell’ente, riconoscendo il diritto di ottenere documenti e informazioni anche dagli uffici interni, dalle aziende e dagli enti dipendenti. È fatto salvo, nei casi previsti, l’obbligo di riservatezza e il segreto nei casi determinati dalla legge.
Gli statuti devono inoltre prevedere sanzioni, con criteri di gradualità, per la mancata risposta agli atti di sindacato ispettivo quando i presentatori insistano nella richiesta. Tali sanzioni operano dal trentesimo giorno successivo alla presentazione dell’atto.
L’adeguamento statutario deve avvenire entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge; fino ad allora continuano ad applicarsi le norme legislative nazionali e regionali vigenti.
Controlli interni nei Comuni fino a 3.000 abitanti
Nei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le norme sul controllo di gestione previste dal testo unico degli enti locali.
Per tali Comuni è abolito anche il nucleo di valutazione. Essi devono comunque definire le modalità di esercizio dei controlli interni; eventuali modifiche statutarie devono essere approvate dai consigli comunali entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.
Le competenze di controllo interno attribuite al nucleo di valutazione possono essere conferite anche all’organo di revisione, se non assegnate ad altri soggetti, nel rispetto della separazione tra indirizzo e gestione. Con decreto del Presidente della Regione sono fissati i limiti massimi del compenso per l’eventuale incarico integrativo al revisore.
Composizione degli organi delle autonomie locali
Viene integrata la composizione dell’Assemblea prevista dalla legge regionale n. 15/2001 con un rappresentante per ogni Comprensorio montano, designato dal rispettivo Consiglio.
La nuova disposizione si applica dall’entrata in vigore della legge e la composizione dell’Assemblea deve essere aggiornata entro i successivi sessanta giorni.
Pareri delle Commissioni consiliari nei procedimenti amministrativi
L’Amministrazione regionale deve effettuare, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, una ricognizione delle norme che disciplinano l’espressione di pareri delle Commissioni consiliari nei procedimenti amministrativi riguardanti Comuni, Province, Comprensori montani e Consorzi di Comuni.
Nelle more della ricognizione, quando una norma richieda obbligatoriamente il parere della Commissione consiliare competente sulle deliberazioni della Giunta regionale in materia di incentivi al sistema delle autonomie locali, il parere si intende facoltativo e la sua acquisizione è rimessa alla scelta della Giunta, secondo criteri di efficacia ed efficienza.
Incompatibilità delle cariche negli enti locali
Salve le cause di ineleggibilità e incompatibilità già previste dalla normativa statale e regionale, la carica di Sindaco e di Assessore comunale è incompatibile con quella di Presidente e Assessore provinciale, nonché con quella di Presidente del Consiglio provinciale.
Inoltre, la carica di Sindaco, Presidente della Provincia, Assessore comunale o provinciale, consigliere comunale o provinciale è incompatibile con il ruolo di amministratore di enti, società e consorzi nei quali l’ente locale di appartenenza abbia partecipazione di controllo o superiore al 10%, ovvero di società collegate, salvo che la presenza sia obbligatoriamente prevista dalla legge.
Comuni e Province devono adeguare i rispettivi statuti entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.
Uffici di segreteria degli Assessori regionali
L’integrazione del numero di unità di personale spettanti agli uffici di segreteria può essere attuata tenendo conto del numero di strutture di livello direzionale aggregate a seguito di processi riorganizzativi dell’Amministrazione regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Obsolescenza pratica
Il provvedimento contiene numerose norme transitorie legate a scadenze superate o a riforme già attuate, in particolare sulla soppressione del Comitato di garanzia, sugli adeguamenti statutari e sulla ricognizione dei pareri delle Commissioni consiliari. Per questo, pur restando storicamente rilevante, risulta in larga parte non più utile come disciplina applicabile nella prassi attuale.
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