L.R. FVG 20/2003
Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Friuli Venezia Giulia istituisce monitoraggio del mercato del lavoro, un comitato tecnico-scientifico, un nucleo di gestione e un piano di intervento per fronteggiare gravi difficoltà occupazionali, prevedendo corsi, contributi all’assunzione, alla creazione d’impresa, borse di studio e azioni di ricollocazione. Contiene anche misure specifiche per l’economia di confine legate alla Slovenia, con stanziamenti limitati soprattutto al 2004 e proroghe di contratti fino al 31 dicembre 2006.
Interventi regionali per gravi difficoltà occupazionali e aree di confine
Interventi di politica attiva del lavoro per situazioni di grave difficoltà occupazionale
La legge della Regione Friuli Venezia Giulia disciplina strumenti di analisi, concertazione e intervento per fronteggiare crisi occupazionali gravi, con particolare attenzione anche alle aree di confine. La disciplina mira a prevenire e attenuare gli effetti delle crisi aziendali, settoriali o territoriali sul mercato del lavoro regionale.
Finalità e obiettivi generali
La legge intende intervenire sulle situazioni di probabile grave difficoltà occupazionale introducendo strumenti per anticiparne la valutazione, costruire strategie di risposta e affrontarne gli aspetti critici. Tra gli obiettivi rientrano la tutela delle risorse imprenditoriali e professionali, la difesa del patrimonio industriale regionale, la riduzione degli effetti negativi delle crisi e il coinvolgimento delle parti sociali nella lettura dei segnali di crisi.
Osservatorio regionale sul mercato del lavoro
La Direzione regionale competente in materia di lavoro svolge un’attività di monitoraggio del mercato del lavoro denominata Osservatorio regionale sul mercato del lavoro. L’Osservatorio analizza domanda e offerta di lavoro, anche per settori e territori, raccordandosi con gli organismi provinciali di monitoraggio.
L’Osservatorio è finalizzato a:
- diffondere conoscenza sul lavoro attraverso pubblicazioni e rapporti periodici;
- supportare l’Amministrazione regionale e gli altri soggetti nella gestione delle crisi occupazionali;
- promuovere le pari opportunità e mettere in evidenza le differenze di genere nel mercato del lavoro;
- valorizzare i fenomeni migratori con adeguate previsioni di flusso;
- predisporre un programma annuale di attività da sottoporre alla Giunta regionale;
- elaborare dati, previsioni e indagini sul mercato del lavoro e sul sistema produttivo;
- valutare gli effetti dei principali programmi regionali di politica attiva del lavoro e proporre miglioramenti.
Per tali attività possono essere conferiti incarichi professionali a soggetti esterni con specifica competenza. La legge prevede inoltre una spesa annua per il funzionamento dell’Osservatorio.
Comitato tecnico-scientifico
È istituito un Comitato tecnico-scientifico a supporto dell’Osservatorio, con funzioni di consulenza, analisi e proposta sulle tematiche del lavoro. Il Comitato:
- formula proposte sul programma annuale e sulle attività principali dell’Osservatorio;
- analizza e valuta i risultati delle ricerche, delle elaborazioni di dati e dei rapporti.
È nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dura tre anni ed è composto da tre esperti di mercato del lavoro, ricerca sociale e settori produttivi. La Giunta determina anche i compensi secondo la normativa vigente.
Procedura per le situazioni di grave difficoltà occupazionale
Quando emergono situazioni di probabile grave difficoltà occupazionale collegate a criticità aziendali, settoriali o territoriali, l’Assessore regionale al lavoro promuove una concertazione con le parti sociali per individuare strategie di sostegno e rilancio dell’occupazione, anche nell’ambito di programmi di riconversione o sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali.
Se la concertazione lo rende opportuno, viene nominato il Nucleo per la gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale. Il Nucleo ha sede presso la struttura regionale competente in materia di lavoro ed effettua le valutazioni necessarie per verificare la sussistenza della grave difficoltà, analizzarne le possibili soluzioni e predisporre il Piano di intervento da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale.
Nucleo per la gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale
Il Nucleo è istituito con decreto dell’Assessore competente in materia di lavoro, per la singola situazione considerata, con durata di un anno e comunque fino alla sua soluzione. Ne fanno parte:
- un dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di coordinatore;
- un dirigente della struttura competente in materia di formazione professionale;
- uno o più dirigenti delle strutture regionali competenti nei settori economici interessati;
- rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori;
- un rappresentante delle Province interessate;
- un rappresentante dei Comuni interessati;
- eventuali altri soggetti ritenuti utili dall’Assessore competente.
Se le organizzazioni sindacali o imprenditoriali non provvedono alla designazione unitaria entro quindici giorni, l’Assessore procede direttamente alla nomina. Per la predisposizione e attuazione del Piano il Nucleo può avvalersi di esperti nominati dalla Giunta regionale.
Piano di intervento per le situazioni di grave difficoltà occupazionale
Il Piano analizza le caratteristiche della crisi occupazionale, la sua estensione nel tessuto aziendale, settoriale o territoriale, la dimensione dei danni e le possibilità di soluzione. In base a tale analisi individua le misure più idonee, soprattutto tra gli interventi previsti dalla legge, e può sostenere anche strategie di rafforzamento e rilancio del tessuto imprenditoriale.
Interventi previsti
Per affrontare le situazioni di grave difficoltà occupazionale la legge prevede cinque linee di intervento:
- corsi di riqualificazione;
- contributi per l’assunzione;
- contributi per la creazione di nuove imprese;
- borse di studio per la frequenza di corsi di riqualificazione;
- azioni di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale.
Gli interventi per contributi all’assunzione, creazione d’impresa e borse di studio sono disciplinati da regolamenti regionali da adottare, sentite le Province, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, e sono attuati dalle Province.
Corsi di riqualificazione
La Direzione regionale competente in materia di formazione professionale attua procedure di selezione di progetti formativi destinati ai lavoratori a rischio di emarginazione professionale per effetto della crisi occupazionale. I progetti devono utilizzare tipologie formative coerenti con il reinserimento professionale e possono includere attività propedeutiche alla formazione, utili alla ricerca di nuove collocazioni lavorative. La gestione segue le regole vigenti per le attività della Direzione regionale in materia di formazione professionale.
Contributi per l’assunzione
È favorita l’occupazione di chi abbia perso il lavoro a causa di situazioni di grave difficoltà occupazionale mediante contributi ai datori di lavoro che assumono tali soggetti, anche con contratto part-time. Tali aiuti sono qualificati come aiuti de minimis e, in base al regolamento CE n. 69/2001, non possono superare complessivamente 100.000 euro per impresa nell’arco dei tre anni precedenti la nuova concessione.
Contributi per nuove attività imprenditoriali
La legge sostiene l’avvio di nuove attività imprenditoriali da parte dei lavoratori colpiti dalla crisi occupazionale, tramite contributi. Se l’attività è svolta in forma societaria, la partecipazione di tali soggetti deve essere prevalente. Anche questi interventi sono aiuti de minimis soggetti al limite complessivo di 100.000 euro per impresa nei tre anni precedenti.
Ricerca di nuova occupazione e reinserimento professionale
Sono previste azioni di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale, anche tramite progetti mirati, con particolare attenzione alla componente femminile e ai lavoratori con più di quarant’anni. Le azioni comprendono:
- valutazione dei profili professionali, delle competenze e delle disponibilità dei lavoratori;
- individuazione di soggetti, professionisti e imprese potenzialmente interessati all’assunzione;
- creazione di contatti effettivi tra lavoratori e aziende.
Le attività sono svolte da soggetti legittimati secondo la normativa statale vigente.
Borse di studio
Sono previste borse di studio per partecipare a corsi di riqualificazione professionale e a corsi di formazione imprenditoriale, con l’obiettivo di ampliare le possibilità occupazionali dei lavoratori colpiti dalla crisi.
Relazione annuale al Consiglio
L’Assessore regionale competente in materia di lavoro riferisce annualmente alla Commissione consiliare competente sugli interventi realizzati e su quelli da realizzare in attuazione della legge.
Interventi per le aree di confine
La legge introduce misure specifiche per fronteggiare i problemi occupazionali derivanti, a decorrere dall’1 maggio 2004, dall’adesione della Repubblica di Slovenia all’Unione europea e dalla conseguente eliminazione delle funzioni svolte dagli spedizionieri doganali e dal personale dipendente delle imprese operanti nella spedizione doganale e nella gestione di strutture autoportuali e interportuali.
Gli interventi sono diretti anche a sostenere la riconversione delle attività economiche e il rilancio dell’economia nei territori di confine interessati. L’applicazione avviene mediante gli stessi strumenti previsti per la grave difficoltà occupazionale, in particolare corsi di riqualificazione, contributi all’assunzione, contributi per nuove imprese, azioni di ricollocazione e borse di studio.
Proroga di contratti a tempo determinato presso l’Amministrazione regionale
Per garantire la continuità amministrativa e il funzionamento degli uffici regionali impegnati nei programmi dell’obiettivo 2 connessi al completamento della programmazione 2000-2006, i contratti a tempo determinato stipulati e già prorogati in base alla normativa richiamata sono prorogati o rinnovati, alla relativa scadenza, fino al 31 dicembre 2006. La copertura finanziaria è imputata in parte alle risorse del DOCUP 2 2000-2006 e, per l’eventuale residuo, a specifiche unità previsionali di bilancio.
Disposizioni finanziarie
La legge prevede stanziamenti specifici, in particolare per l’anno 2004, per:
- funzionamento dell’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro;
- contributi per assunzioni e borse di studio;
- contributi per la creazione di nuove imprese;
- azioni di ricerca di nuova occupazione e reinserimento professionale;
- interventi mirati per le aree di confine, con importi distinti per assunzioni, borse di studio, nuove imprese e reinserimento professionale.
Sono inoltre previste coperture finanziarie tramite riduzione di stanziamenti e prelievo dal fondo globale di bilancio, secondo le indicazioni riportate dalla legge.
Decorrenza e attualità della disciplina
La legge è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale. Tuttavia, una parte rilevante delle disposizioni contiene finanziamenti e proroghe riferiti a esercizi ormai conclusi, nonché a una specifica fase di programmazione e a una situazione contingente di crisi occupazionale e di confine; per tale ragione l’atto ha oggi un interesse principalmente storico e programmatorio, più che operativo.
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