L.R. FVG 22/2003
Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia vieta la sanatoria eccezionale delle opere edilizie abusive prive di titolo, salvo alcune specifiche eccezioni per domande già presentate nei termini delle sanatorie statali del 1985 e del 1994 e per limitate ipotesi di accertamento di conformità entro 90 giorni dall’entrata in vigore. Disciplina anche gli effetti delle domande di definizione degli illeciti edilizi presentate dopo il 2 ottobre 2003.
Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive
Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive
La legge, applicabile nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, interviene in materia urbanistica per escludere la possibilità di una sanatoria eccezionale delle opere edilizie abusive, salvo limitate eccezioni. La disciplina si coordina con la legge regionale n. 52/1991 e con alcune procedure statali di definizione degli illeciti edilizi e di sanatoria già previste in precedenza.
Divieto generale di sanatoria e rapporti con le sanzioni
Non è ammessa la sanatoria delle opere edilizie realizzate senza i necessari titoli abilitativi, oppure eseguite in difformità o con variazioni essenziali rispetto ad essi. La disposizione è posta a tutela dell’identità e dell’integrità del territorio regionale e opera ferma restando la normativa regionale urbanistica vigente.
Ai fini della sola oblazione penale degli illeciti edilizi, la domanda di definizione presentata dopo il 2 ottobre 2003, secondo le modalità previste dalle disposizioni statali, non sospende il procedimento per le sanzioni amministrative. La domanda non deve essere corredata dall’attestazione del versamento degli oneri concessori. Quando la documentazione richiesta viene presentata, il Comune rilascia il certificato di definizione dell’illecito edilizio; inoltre, se decorrono ventiquattro mesi senza un provvedimento negativo del Comune, tale inerzia equivale al rilascio del certificato.
Accertamento di conformità in deroga
In deroga alla disciplina regionale sull’accertamento di conformità, il relativo titolo può essere rilasciato per le istanze presentate entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, purché riguardino interventi conformi agli strumenti urbanistici o ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati al momento della presentazione dell’istanza. Resta ferma la procedura prevista dalla normativa regionale richiamata.
Eccezioni per le sanatorie già avviate ai sensi delle leggi statali del 1985 e del 1994
Restano escluse dal divieto le opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993 per le quali sia stata presentata domanda di sanatoria nei termini previsti dalla legge n. 47/1985 e dall’articolo 39 della legge n. 724/1994. Per queste domande, gli interessati possono chiedere la revoca del diniego di sanatoria quando il rigetto sia stato motivato esclusivamente da carenze documentali.
L’istanza di revoca deve essere presentata entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge e deve essere corredata, a pena di nullità, di tutta la documentazione mancante. Le domande di sanatoria non ancora definite alla data di entrata in vigore della legge sono comunque procedibili ai fini del rilascio della sanatoria, purché siano complete di tutta la documentazione necessaria, compresa l’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’oblazione.
Abitabilità e agibilità per opere sanate
In caso di rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985 o dell’articolo 39 della legge n. 724/1994, deve essere rilasciato anche il certificato di abitabilità o agibilità, anche in deroga ai requisiti stabiliti da disposizioni di legge o regolamentari. La deroga è però ammessa solo se le opere sanate non contrastano con la normativa vigente in materia di sicurezza statica, prevenzione degli incendi e degli infortuni.
Decorrenza
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Le principali finestre temporali previste sono limitate: 90 giorni dall’entrata in vigore per l’istanza di accertamento di conformità e per la domanda di revoca del diniego motivato da carenza documentale; 24 mesi per il silenzio del Comune sulla definizione dell’illecito edilizio; 31 dicembre 1993 come data limite per le opere rientranti nelle sanatorie statali richiamate.
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