L.R. FVG 18/2003
Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per il Friuli Venezia Giulia, contributi e modifiche normative in vari settori economici e turistici, introduce obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, standard per micro-nidi/nidi nei luoghi di lavoro e misure per imprese colpite dall’alluvione del 29 agosto 2003. Molte misure sono collegate al 2003-2005 o a domande da presentare entro termini specifici; gli aiuti degli artt. 1 e 2 restano sospesi fino all’esito UE.
Interventi urgenti settoriali per industria, artigianato, cooperazione, commercio, turismo, sicurezza sul lavoro e calamità in Friuli Venezia Giulia
Interventi urgenti nei settori economici e sociali del Friuli Venezia Giulia
La legge regionale interviene in modo organico su industria, artigianato, cooperazione, commercio, turismo, sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro e sostegno alle imprese colpite da eventi calamitosi. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio del Friuli Venezia Giulia e, per alcune misure di aiuto, opera nel perimetro del diritto europeo sugli aiuti di Stato.
Industria: contributi per ambiente, idroelettrico, internazionalizzazione e promozione all’estero
La legge prevede contributi in conto capitale per le imprese industriali insediate in regione per investimenti ambientali destinati a superare i livelli di tutela richiesti dalla normativa vigente. Sono ammissibili solo i costi supplementari di investimento strettamente necessari; il contributo base arriva al 30% della spesa ammissibile, con maggiorazioni per PMI e, per alcune grandi imprese in aree ammesse dalla deroga comunitaria, con maggiorazione ridotta.
È prevista anche una linea specifica per la riattivazione e riqualificazione di impianti idroelettrici a piccola derivazione, con contributi fino al 40% della spesa ammissibile, maggiorabili per PMI e per grandi imprese localizzate in aree agevolabili. Anche qui sono finanziabili solo i costi supplementari rispetto a un impianto tradizionale equivalente.
Per l’internazionalizzazione delle PMI la legge sostituisce la disciplina previgente, consentendo contributi per programmi pluriennali di promozione all’estero di durata non inferiore a due anni, fino al 50% delle spese ammissibili e comunque entro 150.000 euro. È ammesso l’anticipo fino al 50% del contributo, con fideiussione.
Sono inoltre finanziabili consorzi o società consortili finalizzati alla promozione all’estero di specifici comparti produttivi di qualità, fino al 50% della spesa ammissibile e con limite massimo di 300.000 euro. Le iniziative possono svolgersi in regione, nell’UE o fuori UE, purché inserite in un programma da concludersi entro l’anno successivo alla domanda.
Regole comuni sugli aiuti industriali e internazionalizzazione
Per le misure ambientali e idroelettriche i contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche sul medesimo intervento. Le tipologie degli interventi, i criteri di priorità, le procedure e le modalità di concessione ed erogazione sono demandati a regolamenti attuativi.
Le domande sono presentate alla Direzione regionale competente; in prima applicazione il termine è di 60 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, poi vale il 31 gennaio di ogni anno per le misure ambientali e idroelettriche. Per la promozione all’estero la disciplina previgente sulle domande non ancora accolte è salvaguardata e adeguata alla nuova normativa.
Fondo di garanzia e consorzi fidi
La legge consente ai consorzi di garanzia fidi di utilizzare fino a 800.000 euro del fondo di garanzia regionale, in un arco di cinque anni, con un solo prelievo annuale da comunicare alla Regione, per costituire un fondo di garanzia con contabilità separata anche alimentabile da apporti di terzi. La gestione deve rispettare la comunicazione comunitaria sulle garanzie.
Viene inoltre disposto che i consorzi provinciali di garanzia fidi possano utilizzare i finanziamenti regionali sui rispettivi fondi rischi su base regionale, senza vincoli provinciali, anche se collegati ad organismi extra regionali; gli oneri sono posti a carico del bilancio regionale.
Artigianato: qualifiche, formazione e sostegni all’artigianato artistico
La normativa modifica la disciplina dell’artigianato regionale: il titolo di maestro artigiano può essere attribuito su domanda del titolare o del socio partecipante all’attività, oppure su proposta delle organizzazioni di categoria o delle Camere di commercio.
Sono fissati termini di decadenza/istanza di 5 anni per chiedere l’autorizzazione collegata a specifici periodi lavorativi; i soci, collaboratori familiari e dipendenti che esercitano professionalmente determinate attività devono essere in possesso della relativa qualifica professionale.
Per l’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura viene ridefinito l’oggetto dei finanziamenti regionali, con contributi in conto capitale a favore delle imprese artigiane operanti nei settori indicati, e viene autorizzata l’integrazione del fondo rischi di un consorzio. I regolamenti possono prevedere convenzioni con soggetti terzi per l’istruttoria.
È prevista una norma transitoria per le società in accomandita semplice già iscritte all’albo artigiani che non abbiano adempiuto a un obbligo introdotto dalla legge regionale 12/2002: devono regolarizzarsi entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.
Cooperazione: finanziamenti a FIN.RE.CO. e promozione cooperativa
La Regione è autorizzata ad assegnare a FIN.RE.CO. finanziamenti da destinare a cooperative iscritte al Registro regionale e ai loro consorzi, con specifiche esclusioni/condizioni rispetto all’adesione alle associazioni regionali di cooperative e all’esistenza dei fondi mutualistici. I finanziamenti possono essere usati anche per enti e associazioni con finalità statutarie di promozione e sviluppo della cooperazione, escluse le associazioni regionali di cooperative.
La disciplina di dettaglio è affidata a regolamenti di esecuzione; fino alla loro entrata in vigore continua ad applicarsi la disciplina previgente.
Commercio: urbanistica commerciale, orari, subingresso, sanzioni e grandi strutture
La legge interviene in modo ampio sulla normativa commerciale regionale. Nei Comuni interessati da turismo culturale può essere istituito un raggruppamento merceologico per prodotti culturali, d’arte, di collezionismo e da ricordo. Se l’attività commerciale non è svolta direttamente dal titolare o legale rappresentante, il preposto deve essere sempre nominato.
Per le località ad economia turistica è riconosciuta libertà di orario per gli esercizi commerciali, sia nei giorni feriali sia nei festivi. Sono considerate località turistiche anche i Comuni capoluogo di provincia o porzioni di essi individuate dal Consiglio comunale. In via transitoria restano valide le vecchie individuazioni fino alla nuova deliberazione regionale.
La disciplina dei giorni e delle fasce di apertura viene resa più flessibile: l’esercente può effettuare fino a due giornate di chiusura settimanale, con obbligo di comunicazione e pubblicità; i Comuni possono comunque fissare liberamente la fascia oraria di apertura, anche in deroga. La sospensione dell’attività va comunicata al Comune se superiore a 30 giorni, almeno 10 giorni prima; non può superare 12 mesi, salvo autorizzazioni speciali per forza maggiore o gravi motivi, con limiti di 6 mesi. La cessazione va comunicata entro 30 giorni.
Il subingresso negli esercizi commerciali è disciplinato con denuncia preventiva, termini di 12 mesi dal trasferimento dell’azienda e requisiti del subentrante. Sono previste regole specifiche per trasferimenti per causa di morte e per il ritorno in disponibilità dell’azienda dopo una gestione temporanea.
Sono rimodulati gli importi delle sanzioni amministrative e le sanzioni accessorie; la chiusura può essere disposta per alcune violazioni e, in caso di gravi irregolarità, può essere vietata l’attivazione di un nuovo esercizio per un periodo da 6 a 12 mesi.
Sul piano urbanistico-commerciale, la legge disciplina la localizzazione dei parcheggi per gli esercizi commerciali, con regole particolari per edifici preesistenti al 18 giugno 2003, per aree Hc e per interventi su più lotti funzionali. Viene inoltre consentita la riperimetrazione di zonizzazioni in presenza di nuove infrastrutture viabilistiche, a condizione che non vi siano aree tutelate, non aumenti la superficie coperta e migliori l’accessibilità.
Per alcune fattispecie di grande distribuzione e di modifiche edilizie/urbanistiche sono introdotti limiti specifici di superficie, aggiornamenti dei procedimenti amministrativi e deroghe territoriali puntuali, tra cui una disciplina speciale per il Comune di Amaro e una limitazione del limite di 5.000 mq alla sola Zona Annonaria Udinese già esistente alla data di entrata in vigore.
Turismo: organizzazione IAT, personale, classificazione e requisiti delle strutture ricettive
La legge autorizza una convenzione con l’Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia per contributi agli Uffici IAT gestiti dalle Pro Loco o dai loro consorzi, e rafforza il ruolo degli IAT nella promozione e assistenza al turista. È consentita la nomina di un sostituto del direttore/vertice dell’AIAT, senza indennità aggiuntiva.
Gli IAT devono garantire informazione turistica, distribuzione di materiale, assistenza al turista e sportello per la tutela del turista, anche avvalendosi di personale del comparto unico o di personale delle Pro Loco tramite convenzione.
Sono previste modifiche ai contributi a favore dei consorzi delle associazioni Pro-loco, alla sanzione per violazione di specifiche disposizioni e ai meccanismi di classificazione/ricettività delle case e appartamenti per vacanze e degli alloggi turistici. La classificazione delle case e appartamenti per vacanze resta quella del 2002 fino al 31 dicembre 2004.
Vengono altresì rideterminati i parametri igienico-sanitari ed edilizi delle strutture ricettive alberghiere: superfici minime per camere e unità abitative, possibilità di un posto letto temporaneo aggiuntivo su richiesta del cliente e rispetto del numero di posti letto indicato nell’autorizzazione antincendio. Per le strutture ricettive a carattere sociale i parametri possono essere ridotti del 50% per la superficie utile delle stanze da letto.
Sicurezza sul lavoro
La concessione di contributi regionali, o di enti/società partecipate, è subordinata alla presentazione di un’autocertificazione del legale rappresentante, non anteriore a sei mesi, attestante il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. Se l’autocertificazione è falsa, il contributo decade; se già erogato, deve essere restituito con gli interessi legali. I regolamenti attuativi devono essere integrati entro 90 giorni.
Asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro
Per consentire l’utilizzo di fondi statali trasferiti, la legge adotta gli standard minimi organizzativi dei micro-nidi nei luoghi di lavoro secondo la delibera della Conferenza unificata del 14 aprile 2003. In prima applicazione hanno priorità gli investimenti per nidi aziendali che garantiscano la frequenza di bambini non figli di dipendenti nella misura tra il 10% e il 40%, residenti nei territori limitrofi.
Imprese danneggiate dall’alluvione del 29 agosto 2003
La legge prevede un pacchetto straordinario di interventi per le imprese di industria, artigianato, commercio, turismo e servizi danneggiate direttamente o indirettamente dall’alluvione del 29 agosto 2003 nei Comuni di Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resiutta e Tarvisio.
Sono previsti:
- finanziamenti ai consorzi fidi provinciali della provincia di Udine per rilasciare garanzie su mutui o leasing destinati al ripristino e sviluppo delle attività;
- conferimenti al Fondo di rotazione per le imprese artigiane, con gestione separata, per finanziamenti a tasso zero fino a 15 anni e a copertura totale dell’investimento;
- contributi in conto capitale attualizzati a copertura della quota interessi su mutui FRIE;
- utilizzo di specifici fondi regionali, tramite Mediocredito e Comitato di gestione, per mutui a tasso zero a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizi.
Gli interventi sono limitati ai contratti stipulati entro il 31 dicembre 2004; quelli soggetti al regime comunitario de minimis lo sono secondo il regolamento CE n. 69/2001. Le modalità applicative sono demandate a regolamenti di esecuzione.
Aspetti finanziari, bilancio e coperture
La legge contiene numerose autorizzazioni di spesa, istituzione o variazione di capitoli di bilancio per gli esercizi 2003-2005, con coperture tramite storni, riduzioni o revoche di precedenti stanziamenti. Diverse misure sono finanziate solo per l’anno 2003 o ripartite su 2003, 2004 e 2005. Per il lettore pratico, queste previsioni hanno rilievo soprattutto storico-contabile e non introducono una disciplina generale permanente.
Abrogazioni, salvaguardie e regimi transitori
La legge abroga o modifica numerose disposizioni previgenti in materia industriale, artigianale, commerciale, turistica e di aiuti di Stato. In più punti salva le domande già presentate e non ancora accolte, consentendone l’adeguamento alla nuova disciplina.
Sono inoltre previste sospensioni di efficacia per gli articoli 1 e 2 fino all’esito positivo dell’esame della Commissione europea, con pubblicazione nel BUR dell’avviso regionale. Per alcune norme transitorie valgono termini specifici: un anno per la regolarizzazione di alcune società artigiane, tre mesi per le iscrizioni iniziali all’albo delle guide speleologiche-maestri di speleologia, quattro mesi per le domande all’albo degli operatori per la prevenzione e sicurezza sulle piste da sci, e termini diversificati per il subingresso negli esercizi commerciali e nei pubblici esercizi.
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