L.R. FVG 17/2003
Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti a scopo medico, in attuazione dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Friuli Venezia Giulia il rilascio del nulla osta per l’impiego medico di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B, con parere di una commissione tecnica e rilascio finale del Direttore regionale della sanità e delle politiche sociali. Prevede domanda, documentazione, tariffe a carico dei richiedenti non pubblici e rinvio alla normativa statale. Regola anche il parere regionale per i nulla osta di categoria A.
Nulla osta per l'impiego medico di radiazioni ionizzanti in Friuli Venezia Giulia
Nulla osta regionale per l’impiego medico di radiazioni ionizzanti
La legge regionale del Friuli Venezia Giulia disciplina il procedimento per il rilascio del nulla osta all’impiego, a scopo medico, di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B, in attuazione della normativa statale di settore. La disciplina è finalizzata alla tutela della popolazione e dei lavoratori dai rischi connessi alle radiazioni ionizzanti.
Ambito di applicazione e finalità
La legge riguarda esclusivamente il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e si riferisce all’impiego medico di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B. La finalità dichiarata è garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, coordinando il procedimento autorizzatorio con la normativa statale in materia di radiazioni ionizzanti.
Autorità competente e struttura istruttoria
Il rilascio del nulla osta è attribuito al Direttore regionale della sanità e delle politiche sociali. Presso la Direzione regionale è istituita una commissione tecnica incaricata di esprimere il parere istruttorio sul rilascio del nulla osta.
La commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta e su proposta dell’Assessore competente, resta in carica cinque anni ed è rinnovabile. È composta da:
- il Direttore del Servizio per la salute pubblica e del lavoro, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- tre esperti qualificati iscritti nei relativi albi;
- un medico specialista in medicina del lavoro con qualifica di medico autorizzato;
- un dipendente dei Dipartimenti di prevenzione, scelto tra quelli indicati dai medesimi;
- un dipendente ARPA indicato dall’Agenzia;
- un componente designato dall’Ispettorato regionale dei Vigili del fuoco.
La commissione è integrata, a seconda dei casi, da:
- un dirigente medico specialista in radiologia, radioterapia o medicina nucleare, in relazione alla materia trattata;
- un dipendente della Direzione regionale dell’ambiente, se la domanda riguarda anche l’allontanamento nell’ambiente di rifiuti contaminati o contenenti sostanze radioattive.
Per i procedimenti relativi a sorgenti di categoria A la commissione può avvalersi di esperti esterni. Le funzioni di segretario sono svolte da personale della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali. La commissione disciplina autonomamente il proprio funzionamento; ai componenti esterni spettano compensi e rimborsi secondo la normativa regionale vigente.
Procedimento e tempi per il nulla osta di categoria B
La domanda di nulla osta, sottoscritta dal richiedente, va presentata al Direttore regionale della sanità e delle politiche sociali. La commissione tecnica deve formulare il parere entro 60 giorni dalla ricezione della domanda.
Se servono ulteriori documenti o elementi conoscitivi, la commissione li richiede all’interessato e il termine resta sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni. Se l’integrazione non è trasmessa entro tale termine, il nulla osta è negato. Il diniego deve essere motivato e comunicato al richiedente.
La commissione può anche disporre o effettuare sopralluoghi presso le installazioni oggetto di autorizzazione.
Ricevuto il parere, il Direttore regionale provvede al rilascio o al diniego del nulla osta entro 20 giorni e trasmette copia del provvedimento all’ANPA secondo le modalità previste dalla normativa statale richiamata. Il nulla osta può imporre l’obbligo di presentare relazioni sulla gestione radioprotezionistica dell’attività, secondo modalità fissate da regolamento regionale.
Documentazione e disciplina transitoria
Le modalità di presentazione della domanda devono essere definite con regolamento regionale entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, in base alla tipologia di impiego delle sorgenti.
Fino all’adozione del regolamento, la domanda deve contenere, per quanto applicabili, gli elementi indicati nei punti 4.3, 4.4 e 4.5 dell’allegato IX del decreto legislativo n. 230/1995, integrati da una dichiarazione di assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 187/2000 sulla protezione sanitaria nelle esposizioni mediche.
Tariffe e oneri economici
Le spese del procedimento sono poste a carico dei soggetti richiedenti non pubblici. Le tariffe sono determinate in relazione alla complessità dell’istruttoria e sono indicate nell’allegato A.
Il pagamento deve essere effettuato prima della presentazione della domanda e la ricevuta va allegata all’istanza. Le tariffe possono essere aggiornate con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta e su proposta dell’Assessore competente.
Parere regionale per il nulla osta di categoria A
Per l’impiego di radiazioni ionizzanti di categoria A, la Regione esprime al Ministero competente il parere previsto dalla normativa statale sui nulla osta preventivi. Il parere è reso dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali con proprio atto, sulla base dell’istruttoria e delle valutazioni della commissione tecnica.
Rinvio alla normativa statale e abrogazioni
Per quanto non disciplinato dalla legge regionale si applicano le norme del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modifiche. È inoltre abrogata una specifica previsione della legge regionale n. 43/1981 relativa alle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.
Disposizioni finanziarie
Gli oneri per compensi e rimborsi dei componenti esterni della commissione gravano sul bilancio regionale secondo le specifiche unità previsionali indicate dalla legge. Le entrate derivanti dalle tariffe per il rilascio dei nulla osta affluiscono a una apposita unità di entrata istituita nel bilancio regionale.
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