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Sentenza

Sentenza n. 385/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 94/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 604/2023, resa dal Tribunale di Pordenone, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202500541

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: comportamento omissivo o inesecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 94/2024 del Tribunale di Pordenone, Sezione Lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa nel giudizio presupposto)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 94/2024 del Tribunale di Pordenone, Sezione Lavoro. La domanda era diretta a ottenere l'esecuzione degli obblighi derivanti dal giudicato, lamentando che l'Amministrazione non vi avesse ancora ottemperato al momento della proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha rilevato, sulla base della documentazione prodotta, che l'Amministrazione ha successivamente ottemperato al giudicato. Poiché l'esecuzione intervenuta dopo la proposizione della domanda ha fatto venir meno la materia del contendere, il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere. Considerato che l'adempimento è intervenuto solo dopo l'avvio del giudizio, ha condannato l'Amministrazione alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione successivamente alla proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, quando l'adempimento rende integralmente soddisfatta la pretesa azionata.
  • Anche quando il giudizio di ottemperanza si conclude per cessazione della materia del contendere a seguito dell'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione che abbia reso necessario il ricorso, in quanto l'adempimento è intervenuto dopo la proposizione della domanda.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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