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Circolare

Circolare numero 143 del 11-8-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare integra le istruzioni già fornite con la circolare n. 123/2003, pubblicando l’elenco dei comuni della Regione Abruzzo destinatari della sospensione contributiva prevista dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3281 del 18 aprile 2003. Vengono inoltre chiarite le modalità di rimborso per i contributi eventualmente già versati dopo la pubblicazione dell’ordinanza in Gazzetta Ufficiale, nonché le istruzioni operative per le aziende con denuncia DM10/2, compreso l’utilizzo del codice N946 e la gestione di eventuali saldi a debito o a credito.

Comuni abruzzesi ammessi alla sospensione contributiva ex ordinanza P.C.M. n. 3281/2003 e chiarimenti sui rimborsi

Comuni della Regione Abruzzo destinatari della sospensione contributiva e chiarimenti sui rimborsi

La circolare individua i comuni abruzzesi ammessi alla sospensione contributiva prevista dall’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3281 del 18 aprile 2003 e fornisce chiarimenti operativi sulla restituzione dei contributi già versati. Il documento si collega alle istruzioni già impartite con la circolare n. 123 dell’8 luglio 2003 e ne conferma l’impianto applicativo.

Richiamo alla disciplina precedente

L’Istituto richiama la circolare n. 123/2003, con la quale erano state disciplinate le sospensioni contributive riconosciute alle popolazioni della Regione Molise, della Provincia di Foggia e della Regione Abruzzo colpite dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di gennaio 2003. Con la presente circolare, restano confermate le istruzioni già fornite, mentre viene aggiornato e integrato l’elenco dei comuni beneficiari per l’Abruzzo.

Comuni beneficiari in Regione Abruzzo

L’allegato alla circolare riporta l’elenco dei comuni della Regione Abruzzo destinatari dell’agevolazione, predisposto dal Commissario delegato con ordinanza n. 2 del 9 luglio 2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

I comuni sono ripartiti per provincia:

  • Provincia di Chieti
  • Provincia di L’Aquila
  • Provincia di Pescara
  • Provincia di Teramo

L’elenco comprende numerosi comuni, tra cui, a titolo esemplificativo, Chieti, Lanciano, Vasto, L’Aquila, Pescina, Pescara, Montesilvano, Teramo e Roseto degli Abruzzi, oltre agli altri indicati puntualmente nell’allegato.

Chiarimenti sul rimborso dei contributi già pagati

La circolare affronta il problema delle aziende che, pur essendo destinatarie della sospensione, abbiano già versato i contributi e intendano ottenere il rimborso, anche limitatamente alla quota a carico dei dipendenti o a quella del datore di lavoro.

L’INPS ritiene ammissibile il rimborso solo per i contributi versati successivamente alla pubblicazione dell’ordinanza P.C.M. n. 3281/2003 in Gazzetta Ufficiale. Il fondamento è nell’art. 7, comma 1, dell’ordinanza, che esclude il rimborso dei versamenti effettuati prima della pubblicazione, cioè prima della conoscibilità della norma da parte dei destinatari.

Adempimenti per le aziende con denuncia DM10/2

Per le aziende che operano con il sistema DM e intendano recuperare le somme già pagate per poi fruire della rateazione o del pagamento in unica soluzione al termine della sospensione, la circolare stabilisce che:

  • il titolare della ditta o il legale rappresentante deve presentare alla sede competente una richiesta di rimborso;
  • alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione di responsabilità attestante l’avvenuto pagamento dei DM10/2 per i mesi interessati;
  • nel quadro D del modello DM10/2 relativo al mese di luglio o di agosto 2003 deve essere indicata, con il codice N946, la somma dei contributi da sospendere per il mese in corso e di quelli già versati nei mesi compresi nel periodo di sospensione.

Tale indicazione serve a evidenziare l’importo complessivo per il quale si applica il meccanismo previsto dalla norma. Le medesime modalità valgono sia se la sospensione riguarda soltanto la quota a carico del lavoratore, sia se coinvolge anche la quota a carico della ditta.

Gestione del saldo del modello e utilizzazione del credito

Se il saldo del DM10/2, così compilato, risulta attivo, esso deve essere versato con le ordinarie modalità tramite delega unificata presso istituti bancari o uffici postali.

Se invece il saldo del DM10/2 risulta a credito della ditta, la sede competente può procedere al rimborso delle somme oppure consentire la loro compensazione tramite modello F24 per coprire eventuali importi dovuti nell’ambito delle operazioni effettuate con lo stesso modello.

Valore operativo della circolare

La circolare ha quindi una funzione essenzialmente applicativa: da un lato completa il perimetro soggettivo dell’agevolazione con l’elenco dei comuni abruzzesi interessati; dall’altro chiarisce le condizioni per il rimborso dei contributi già pagati dopo la pubblicazione dell’ordinanza, precisando gli adempimenti dichiarativi e contabili richiesti alle aziende con sistema DM.

Punti principali

Ambito della circolare e richiamo alla precedente n. 123/2003

La circolare fa seguito alla n. 123 dell’8 luglio 2003, che aveva già disciplinato l’applicazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268, n. 3280 e n. 3281 del 2003 in materia di sospensione contributiva per le popolazioni colpite da eventi meteorologici del gennaio 2003. Con il presente intervento vengono confermati i chiarimenti precedenti e si fornisce l’elenco aggiornato dei comuni abruzzesi beneficiari dell’agevolazione.

Elenco dei comuni della Regione Abruzzo beneficiari

In allegato è riportato l’elenco dei comuni della Regione Abruzzo riconosciuti destinatari delle misure di sospensione contributiva, elaborato dal Commissario delegato con ordinanza n. 2 del 9 luglio 2003. I comuni sono suddivisi per provincia: Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, per un totale esteso di enti locali interessati dall’agevolazione.

Chiarimenti sui rimborsi dei contributi già versati

L’Istituto accoglie la possibilità di ottenere il rimborso delle somme già versate, limitatamente ai contributi pagati dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ordinanza P.C.M. n. 3281/2003. Il criterio deriva dall’art. 7, comma 1, dell’ordinanza, secondo cui non si dà luogo a rimborso per i versamenti effettuati entro la data di pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale. Restano quindi rimborsabili solo i pagamenti successivi alla pubblicazione.

Modalità operative per le aziende con sistema DM

Il titolare della ditta o il legale rappresentante della società deve presentare alla sede competente una richiesta di rimborso corredata da una dichiarazione di responsabilità attestante l’avvenuto pagamento dei DM10/2 per i mesi interessati. Nel quadro D del modello DM10/2 relativo ai mesi di luglio o agosto 2003 deve essere indicata, con il codice N946, la somma dei contributi da sospendere per il mese corrente e di quelli già versati nei mesi compresi nel periodo di sospensione, così da evidenziare l’importo complessivo oggetto della rateazione o del pagamento differito.

Gestione dei saldi del modello DM10/2

Le modalità operative sono le stesse sia che la sospensione riguardi solo la quota a carico del lavoratore sia che coinvolga anche la quota a carico del datore di lavoro. Se il saldo del modello DM10/2 risulta a debito, deve essere versato con le consuete modalità tramite delega unificata presso banche o uffici postali. Se invece il saldo risulta a credito ditta, la sede competente può procedere al rimborso oppure il credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 per coprire eventuali somme dovute.

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