Sentenza del 23/06/2016 n. 4073 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Atti esattivi ed atti presupposti definitivi - Prescrizione ordinaria - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la rettifica e la liquidazione dell'imposta di registro e, in particolare, il termine entro il quale l'amministrazione finanziaria può emettere la cartella di pagamento. Il collegio ha escluso l'applicabilità dell'art. 25, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 602/1973, relativo ai termini di decadenza per la riscossione mediante ruolo, ritenendo invece applicabile il termine previsto dall'art. 78, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986.
La decisione
È stato affermato che, per l'imposta di registro, il termine applicabile alla cartella di pagamento è quello decennale previsto dall'art. 78, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986. Di conseguenza, in presenza di atti esattivi e atti presupposti divenuti definitivi, opera la prescrizione ordinaria decennale e non il più breve termine di decadenza previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973. Il testo non contiene informazioni sufficienti per ricostruire il dispositivo concreto o stabilire con certezza quale parte abbia ottenuto l'accoglimento delle proprie richieste.
Norme richiamate
Art. 78, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986
La disposizione è stata interpretata nel senso che il termine applicabile alla riscossione dell'imposta di registro, in relazione alla rettifica e liquidazione dell'imposta, è decennale.
Art. 25, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 602/1973
La disposizione non è stata ritenuta applicabile alla fattispecie, poiché disciplina termini di decadenza relativi all'emissione della cartella in ambito di riscossione esattoriale, mentre per l'imposta di registro trova applicazione la disciplina speciale del d.P.R. n. 131/1986.
Massime di principio
- Per la rettifica e liquidazione dell'imposta di registro occorre verificare anzitutto la disciplina speciale prevista dal d.P.R. n. 131/1986, senza applicare automaticamente i termini generali del d.P.R. n. 602/1973.
- Quando l'atto impositivo o l'atto presupposto è divenuto definitivo, la pretesa può essere soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, anziché a un termine più breve di decadenza.
- La distinzione tra decadenza e prescrizione è decisiva: la decadenza riguarda il termine entro cui l'amministrazione deve compiere un atto, mentre la prescrizione riguarda l'estinzione del diritto per mancato esercizio nel tempo.
- In casi analoghi è necessario individuare la natura del tributo, la disciplina speciale applicabile, la data di definitività dell'atto e gli eventuali atti interruttivi della prescrizione.
- Il principio è coerente con Cass. SS.UU., sentenza n. 8380 del 5 aprile 2013, richiamata nella massima.
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