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Sentenza

Sentenza del 20/02/2018 n. 530 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

ACCERTAMENTO - Rettifica reddito società di capitali - Ristretta base -Utili extracontabili - Attribuzione ai soci - Presunzione - Sussiste - Dichiarazione di fallimento - Verifica annualità antecedenti - Doppia notifica avviso di accertamento sulla società sia al curatore fallimentare che al socio - Obbligatorietà - Sussiste - Avviso di accertamento notificato solo al Curatore - Definitività - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio aveva rettificato il reddito della società, ritenendo sussistenti utili extracontabili e presumendone la distribuzione ai soci in ragione della ristretta base partecipativa. La società era stata dichiarata fallita e l'avviso di accertamento relativo ad annualità anteriori al fallimento era stato notificato soltanto al curatore fallimentare, senza notifica anche al socio. La questione riguardava quindi la validità e la definitività dell'accertamento nei confronti del socio fallito, nonché l'obbligo di notificare l'atto sia al curatore sia al contribuente personalmente.

La decisione

È stato affermato che l'accertamento deve essere notificato sia al curatore fallimentare, perché il credito fiscale può partecipare al concorso mediante ammissione al passivo, sia al contribuente personalmente, che conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e rimane esposto agli effetti della definitività dell'atto. La notifica eseguita soltanto al curatore non rende l'avviso definitivo nei confronti del socio. Per il fallito, il termine e gli effetti dell'accertamento decorrono dalla notifica personale, che gli consente di esercitare concretamente il diritto di difesa. L'impugnazione del socio resta comunque condizionata all'eventuale inerzia del curatore.

Norme richiamate

  • Disciplina del fallimento e del concorso fallimentare

    L'accertamento deve essere notificato non solo al curatore, ma anche al contribuente.

    La notifica al curatore è necessaria per la partecipazione del credito tributario al passivo fallimentare, ma non sostituisce la notifica personale al contribuente, il quale conserva la legittimazione e l'interesse a difendersi dagli effetti dell'accertamento.

  • Principio della presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa

    Utili extracontabili - Attribuzione ai soci - Presunzione - Sussiste.

    Nelle società con compagine sociale ristretta, la prova dell'esistenza di utili extracontabili può fondare, salvo prova contraria, la presunzione della loro distribuzione ai soci.

  • Principio del diritto di difesa e della conoscenza effettiva dell'atto impositivo

    L'accertamento operato dall'Ufficio non può che decorrere, per il fallito, dal momento in cui sia eseguita nei suoi confronti la notifica del relativo avviso.

    Gli effetti dell'accertamento nei confronti del contribuente decorrono dalla notifica personale, perché solo da quel momento egli è posto nell'effettiva condizione di conoscere l'atto e impugnarlo.

Massime di principio

  • Quando un contribuente è dichiarato fallito, la notifica di un accertamento relativo a periodi anteriori al fallimento deve normalmente essere effettuata sia al curatore sia al contribuente personalmente.
  • La notifica al curatore tutela la partecipazione dell'Amministrazione al concorso fallimentare, ma non determina automaticamente la definitività dell'atto nei confronti del fallito.
  • Il contribuente conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario anche dopo la dichiarazione di fallimento e deve poter esercitare personalmente il diritto di difesa.
  • In assenza di notifica personale, l'accertamento non diventa definitivo nei confronti del contribuente e i relativi effetti non decorrono dalla sola notifica al curatore.
  • Nelle società a ristretta base partecipativa, la distribuzione ai soci degli utili extracontabili può essere presunta, ma il socio può contestare i presupposti dell'accertamento e fornire prova contraria.
  • L'impugnazione autonoma del socio può essere condizionata all'inerzia del curatore, ma tale condizione non elimina l'obbligo dell'Amministrazione di notificare l'atto anche al socio.

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