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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17428/2026 del 02/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per il 2016 a seguito di verifica fiscale nei confronti di una stabile organizzazione italiana di gruppo estero. L’Ufficio contestava: a) ai fini IVA, l’indebita detrazione dell’imposta su acquisti di beni e servizi a uso promiscuo, ricalcolando la percentuale di indetraibilità con un criterio diverso da quello adottato dalla società in contabilità separata; b) ai fini IRES e IRAP, la deduzione di componenti negativi non deducibili e di interessi passivi indeducibili, con riferimento a servizi infragruppo e costi riaddebitati dalla casa madre. La contribuente aveva ottenuto l’annullamento degli atti in primo grado; in appello l’Agenzia aveva visto accolto solo il capo IVA, mentre restavano annullate le riprese IRES/IRAP. In cassazione la società ha dedotto violazione degli artt. 19, 19-bis e 36 d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato il criterio del pro-rata, assimilando indebitamente la propria attività a quella bancaria e valorizzando la sola quota interessi dei canoni di leasing, senza considerare la corretta disciplina del pro-rata per costi promiscui in contabilità separata. L’Agenzia ha proposto ricorso incidentale denunciando violazione degli artt. 110, comma 7, TUIR e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto provata dalla società la congruità a valori di mercato dei costi infragruppo, sulla base di una relazione di revisione e senza la necessaria prova specifica del rispetto del valore normale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto sia il ricorso principale della contribuente sia il ricorso incidentale dell’Agenzia. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché, in materia di IVA su costi promiscui con contabilità separata, il giudice di merito non aveva verificato se il criterio applicato dall’Ufficio fosse davvero più preciso del criterio ordinario del volume d’affari e se rispettasse il principio di neutralità, essendo inadeguato un calcolo fondato sulla sola quota interessi dei canoni di leasing. Ha ritenuto fondato anche il ricorso incidentale perché la CTR aveva confuso la verifica della ragionevolezza economica dei costi con la distinta e necessaria prova che essi fossero stati sostenuti a valori di mercato normali ai sensi dell’art. 110, comma 7, TUIR. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    La detrazione IVA richiede che l’imposta a monte sia riferibile, secondo i criteri legali, a operazioni che danno diritto alla detrazione; per i beni e servizi a uso promiscuo occorre un criterio di imputazione coerente con il principio di neutralità.

  • art. 19-bis d.P.R. 633/1972

    In tema di pro-rata, il criterio ordinario resta quello del volume d’affari, salvo dimostrazione che un metodo alternativo offra una ripartizione più precisa delle spese promiscue.

  • art. 36 d.P.R. 633/1972

    La contabilità separata non elimina la necessità di imputare ai beni e servizi promiscui la sola quota effettivamente riferibile all’attività che consente la detrazione; il giudice deve verificare la compatibilità del criterio applicato con il principio di neutralità.

  • art. 110, comma 7, TUIR

    Per la deducibilità dei costi infragruppo occorre la prova che essi siano stati sostenuti a condizioni di valore normale; la mera ragionevolezza economica o la presenza di un report di revisione non bastano se non dimostrano quel presupposto.

  • art. 5 d.lgs. 446/1997

    Richiamato per la ripresa ai fini IRAP dei componenti negativi indeducibili.

  • art. 96, comma 5-bis, TUIR

    Richiamato per la ripresa di interessi passivi indeducibili.

  • art. 9, comma 3, TUIR

    Il valore normale va riferito ai prezzi praticati in condizioni di libera concorrenza; la prova della congruità dei costi deve misurarsi su tale parametro.

  • art. 2697 c.c.

    Riparto dell’onere probatorio: chi contesta la deduzione o deduce la non congruità dei costi deve rispettare la distribuzione dell’onere della prova, ma il contribuente resta onerato della prova dei presupposti della deduzione quando richiesti dalla legge.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Censura di violazione e falsa applicazione di legge proposta in cassazione.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 173, par. 2, lett. c)

    Gli Stati membri possono adottare un criterio diverso dal volume d’affari solo se questo assicura una ripartizione più precisa dell’IVA a monte.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 174

    Il volume d’affari resta il parametro ordinario di riferimento per il calcolo del pro-rata.

Massime di principio

  • In tema di IVA su beni e servizi a uso promiscuo impiegati in attività assoggettate ed esenti, il criterio ordinario di ripartizione resta quello del volume d’affari; un criterio diverso è legittimo solo se, in concreto, assicura una determinazione più precisa della quota detraibile e rispetta il principio di neutralità fiscale.
  • Quando il contribuente tiene contabilità separate per più attività, il giudice deve verificare non solo la correttezza astratta del criterio applicato dall’Ufficio, ma anche la sua capacità di rappresentare oggettivamente la quota reale di spese imputabile alle operazioni che conferiscono diritto a detrazione.
  • Non è coerente con il sistema IVA un criterio di pro-rata che valorizzi la sola remunerazione finanziaria dell’operazione o la sola quota interessi, se in tal modo esclude componenti economiche rilevanti dell’operazione stessa e altera la neutralità dell’imposta.
  • La deducibilità dei costi infragruppo richiede la prova del loro sostenimento a valori normali; documenti di revisione o valutazioni di congruità economica non equivalgono, di per sé, alla prova del rispetto del valore di mercato richiesto dalla disciplina fiscale.
  • In sede di legittimità, è censurabile la sentenza che confonda il piano della ragionevolezza economica del costo con quello, distinto, della prova del valore normale richiesto per la deduzione fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

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