Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 04/06/2018 n. 3682 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Notificazione ai sensi dell'art. 145 c.p.c. a persona fisica rinvenuta nella sede della persona giuridica - Validità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la validità della notificazione di un atto tributario effettuata ai sensi dell'art. 145 c.p.c. presso la sede, legale o effettiva, della persona giuridica, mediante consegna a una persona fisica rinvenuta sul posto. Il punto controverso era se tale persona potesse ritenersi legittimata a ricevere l'atto per conto della società, in assenza di una prova specifica del rapporto di dipendenza o dell'incarico ricevuto.

La decisione

Il collegio ha confermato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la persona rinvenuta presso la sede legale o effettiva della società si presume addetta alla ricezione degli atti destinati alla persona giuridica. La notificazione è quindi valida, salvo che il destinatario dimostri concretamente l'estraneità della persona consegnataria alla società, sia per mancanza di un rapporto di dipendenza sia per assenza di uno specifico incarico. Nel testo non è indicato espressamente l'esito formale del ricorso, ma il principio applicato è favorevole alla validità della notifica e, quindi, presumibilmente alla posizione dell'amministrazione resistente.

Norme richiamate

  • Art. 145 c.p.c.

    Notificazione alle persone giuridiche

    La notificazione alla persona giuridica può essere eseguita presso la sede legale o effettiva mediante consegna a una persona rinvenuta nei locali, purché il destinatario non dimostri l'estraneità del consegnatario alla società.

  • Cassazione, sentenza n. 26185/2014

    Consolida la presunzione secondo cui la persona presente presso la sede della società è addetta alla ricezione degli atti, salvo prova contraria del destinatario.

  • Cassazione, ordinanza n. 12071/2017

    Ribadisce che la validità della notifica non richiede necessariamente la prova preventiva dell'incarico del consegnatario; spetta alla società dimostrarne l'estraneità.

Massime di principio

  • Quando un atto tributario viene notificato presso la sede legale o effettiva di una società e viene consegnato a una persona presente nei locali, opera una presunzione di legittimazione alla ricezione.
  • La società che intende contestare la notifica deve fornire una prova concreta dell'estraneità del consegnatario, ad esempio dimostrando che non era dipendente, collaboratore o incaricato della ricezione.
  • La mera affermazione che il consegnatario non fosse autorizzato o non avesse rapporti con la società, senza adeguato supporto probatorio, normalmente non è sufficiente a invalidare la notificazione.
  • È opportuno distinguere tra l'assenza di una delega formale scritta e l'effettiva estraneità del consegnatario: la prima, da sola, non rende necessariamente nulla o inesistente la notifica.
  • La presunzione opera solo se la consegna è avvenuta presso una sede riconducibile alla persona giuridica; qualora il luogo sia totalmente estraneo alla società, la validità della notifica deve essere valutata diversamente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.