Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/04/2017 n. 9501 - Corte di Cassazione

REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Concorso di violazioni e continuazione - Avvisi contenenti irrogazioni di sanzioni - Separati processi - Determinazione della sanzione complessiva - Limiti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava l'avviso di accertamento relativo a maggiori imponibili IVA e IRAP per il 2006, derivanti da vendite non fatturate. Deduceva, tra l'altro, la mancata allegazione del processo verbale di constatazione, l'assenza dei presupposti per l'accertamento analitico-induttivo, l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione, l'inadeguatezza delle presunzioni utilizzate, la carenza di motivazione dell'avviso e l'illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni. L'Agenzia delle Entrate, con ricorso incidentale, contestava invece l'applicazione della continuazione e del concorso di violazioni riferiti a diversi periodi d'imposta, sostenendo che altri accertamenti erano stati annullati dalla Commissione tributaria provinciale.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto sia il ricorso principale della contribuente sia quello incidentale dell'Agenzia delle Entrate, confermando sostanzialmente la decisione della Commissione Tributaria Regionale. Ha ritenuto valido l'accertamento fondato anche su documentazione extracontabile, come i buoni di spedizione, e ha escluso che fosse necessaria l'indicazione esplicita della norma di riferimento nell'avviso, purché fossero indicati i presupposti di fatto e di diritto sufficienti a consentire la difesa. Quanto alle sanzioni, ha stabilito che, in presenza di separati processi relativi a violazioni della stessa indole commesse in diversi periodi d'imposta, l'ultimo giudice deve rideterminare la sanzione complessiva ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, finché le precedenti sentenze non siano passate in giudicato. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12, comma 5

    In caso di separati processi per avvisi contenenti irrogazione di sanzioni della stessa indole, commesse in periodi di imposta diversi, l'ultimo giudice deve rideterminare la "sanzione complessiva" fino a che le precedenti sentenze non siano passate in giudicato.

    La continuazione e il concorso di violazioni possono essere considerati anche quando gli accertamenti siano oggetto di giudizi separati. Il giudice che decide per ultimo deve determinare nuovamente la sanzione complessiva, senza attendere il passaggio in giudicato delle precedenti decisioni.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)

    L'accertamento analitico-induttivo può fondarsi su elementi presuntivi e documentazione extracontabile e non presuppone necessariamente una contabilità formalmente irregolare.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1

    I motivi di ricorso per cassazione devono essere dedotti utilizzando correttamente il vizio previsto dalla specifica disposizione: la Cassazione non può riesaminare liberamente la valutazione di fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    La mancata pronuncia su una domanda o su un'eccezione deve essere denunciata come omessa pronuncia, mediante il motivo previsto per la violazione delle norme sul procedimento.

Massime di principio

  • La documentazione extracontabile può costituire prova presuntiva di vendite non fatturate, anche quando la contabilità ufficiale appaia formalmente regolare, purché gli elementi siano valutati dal giudice come sufficientemente attendibili.
  • In Cassazione non è sufficiente contestare genericamente la valutazione delle prove o proporre una diversa lettura dei documenti: occorre indicare uno specifico vizio giuridico o motivazionale e rispettare gli oneri di trascrizione e autosufficienza.
  • Un avviso di accertamento non deve necessariamente indicare in modo espresso ogni norma applicata, se espone con chiarezza i fatti, i presupposti giuridici e il percorso logico che consentono al contribuente di difendersi.
  • Quando più violazioni tributarie della stessa indole riguardano periodi d'imposta diversi e sono oggetto di processi separati, il giudice dell'ultimo processo deve calcolare la sanzione complessiva secondo la continuazione, anche se le precedenti sentenze non sono ancora definitive.
  • L'applicazione della continuazione può quindi essere riesaminata o rideterminata in funzione dell'esito degli altri giudizi, fino al loro passaggio in giudicato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.