Ordinanza n. 1140/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa sospensione degli effetti: a) del provvedimento del Comune di Napoli - Area Urbanistica - a firma del Dirigente p.t. PG/2025/1099968 del 28/11/2025, ad oggetto “proroga del contratto <<Conferimento dell'incarico di collaborazione con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale al prof. arch. Carlo Gasparrini quale esperto in campo urbanistico, coordinatore tecnico-scientifico nell'ambito delle attività finalizzate alla redazione del Piano Urbanistico Comunale>>, sottoscritto in data 04/04/2024 e registrato con Repertorio n. 6798 dell'8 maggio 2024”; b) se ed in quanto possa occorrere, del parere reso dal Servizio Difesa Giuridica Contenzioso Civile e Penale del Comune di Napoli - Area Avvocatura prot. 1040734 - PG/2025/1040734 - del 12/11/2025, in ordine alla “improrogabilità del contratto intercorrente con Prof. arch. Carlo Gasparrini” - richiamato nella nota sub a); c) della nota del Comune di Napoli - Vicesindaco - Assessore all'Urbanistica p.t. del 27/11/2025 -PG/2025/1096273, con cui “si prende atto del parere del Servizio Difesa Giuridica e contenzioso civile e penale a cui è tenuto ad uniformarsi”; d) della nota PG/2025/1078 del Comune di Napoli - Area Urbanistica – dell’11/11/2025, avente ad oggetto “Riscontro richiesta di delucidazioni di cui alla nota PG/2025/1015974 del 5/11/2025”; e) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale e/o comunque lesivo degli interessi del ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gasparrini Carlo in data 8 aprile 2026: per l’annullamento, previa sospensione degli effetti: della nota prot. PG/2026/266617 del Comune di Napoli - Area Urbanistica - Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa, a firma del Dirigente p.t. del 27/2/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di proroga del contratto di collaborazione autonoma occasionale e, con motivi aggiunti, nota comunale relativa al medesimo rapporto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Napoli recante la proroga del contratto di collaborazione autonoma occasionale stipulato per l'incarico di esperto in campo urbanistico e coordinatore tecnico-scientifico nell'ambito delle attività finalizzate alla redazione del Piano Urbanistico Comunale. Sono stati inoltre impugnati, in quanto connessi, il parere dell'Avvocatura comunale sull'improrogabilità del contratto, la nota del Vicesindaco e Assessore all'Urbanistica con cui il Comune ha preso atto del parere dichiarando di dovervisi uniformare, nonché una precedente nota di riscontro a una richiesta di chiarimenti. Con motivi aggiunti è stata impugnata una successiva nota dell'Area Urbanistica del Comune. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma segnala che, nel prosieguo, dovranno essere approfondite anche profili relativi alla pertinenza della giurisdizione amministrativa sulla controversia.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, ritenendo che non ricorressero i presupposti necessari per adottare una misura cautelare sospensiva. Il giudice ha tuttavia ritenuto che le esigenze dedotte dal ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione di una sollecita udienza pubblica di merito, previa ponderazione comparativa degli interessi contrapposti, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. La decisione cautelare è stata adottata con riserva di successivi approfondimenti, anche sulla questione della giurisdizione. L'udienza pubblica è stata fissata per il 2 dicembre 2026. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
In assenza dei presupposti per la sospensione cautelare, il giudice può tutelare le esigenze della parte mediante la fissazione di una sollecita udienza pubblica per la discussione del merito, previa valutazione comparativa degli interessi coinvolti.
Massime di principio
- La domanda cautelare sospensiva deve essere respinta quando, allo scrutinio sommario proprio della fase cautelare, non risultano integrati i presupposti necessari per la concessione della misura.
- Anche quando non conceda la sospensione dell'atto impugnato, il giudice amministrativo può fissare una sollecita udienza pubblica di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., qualora tale soluzione sia idonea a tutelare le esigenze della parte attraverso una comparazione degli interessi contrapposti.
- La decisione cautelare adottata allo scrutinio sommario può lasciare impregiudicati gli approfondimenti successivi sulle questioni rilevanti per il merito, compresa la giurisdizione.
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