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Ordinanza

Ordinanza n. 951/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 1175/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202600355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia dell'appellante alla domanda cautelare, senza esaminare nel merito i presupposti della sospensione della sentenza né i motivi dell'appello. La fase cautelare si è quindi definita per effetto della rinuncia, resa dopo l'adempimento dell'ordinanza comunale di rimozione dell'impianto. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti, in considerazione del tenore della decisione.

Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Liguria n. 1175/2025, relativa al rigetto della domanda di autorizzazione per un impianto pubblicitario LED su suolo pubblico e alla diffida comunale di rimozione dell'impianto

Esito

ESTINZIONE

La controversia

L'impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Liguria che aveva respinto il ricorso concernente il rigetto della domanda di autorizzazione prot. n. 766390090-14022024-1041 del 14 febbraio 2024, relativa all'installazione di un impianto pubblicitario ad alta tecnologia LED, costituito da uno schermo luminoso, su suolo pubblico del Comune di Varazze, nonché la diffida alla rimozione dell'impianto entro dieci giorni. In appello è stata proposta domanda cautelare incidentale di sospensione dell'efficacia della sentenza, inizialmente accompagnata da richiesta di misura provvisoria ai sensi degli artt. 98, 55 e 56 c.p.a. La richiesta di misura provvisoria era stata rigettata con ordinanza presidenziale n. 561 del 14 febbraio 2026. Successivamente, l'appellante ha rinunciato all'istanza cautelare, dichiarando di avere adempiuto all'ordinanza comunale n. 5013 dell'11 febbraio 2026, sopravvenuta alla decisione di primo grado, che aveva disposto la rimozione dell'impianto.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare e la possibilità di chiedere la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 56 c.p.a.

    Disciplina le misure cautelari monocratiche e provvisorie.

Massime di principio

  • La rinuncia alla domanda cautelare, formalizzata dall'appellante dopo il venir meno dell'interesse alla sospensione, impone al giudice di prenderne atto senza procedere all'esame del fumus boni iuris e del periculum in mora.
  • L'adempimento spontaneo dell'ordine amministrativo di rimozione dell'opera può determinare il venir meno dell'interesse alla domanda cautelare volta a sospendere gli effetti della sentenza e dell'ordine stesso, ferma restando la distinta sorte dell'impugnazione di merito.
  • In caso di rinuncia alla domanda cautelare, il giudice può compensare le spese della relativa fase in ragione delle concrete circostanze della decisione.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareDecisione e riti specialiPubblici esercizi e somministrazione
RamiProcesso amministrativoCommercio e attività produttive
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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