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Sentenza

Sentenza del 22/09/2021 n. 25786 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Controversia sulla determinazione della rendita catastale di un'unità immobiliare costituita da pala eolica: l'Agenzia rettificava la rendita includendo tra gli elementi valutati la torre di sostegno (torre/palo), ritenendola una costruzione che accresce l'utilità dell'immobile; la società contribuente aveva escluso la torre dalla rendita in base alla L. n. 208/2015, art. 1, comma 21, che esclude dai valori catastali i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. La questione centrale è se la torre sia considerabile componente impiantistica funzionale al processo produttivo (esclusa dalla rendita) ovvero mera costruzione/elemento strutturale rilevante ai fini catastali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto il gravame della società. La Corte ha affermato che, alla luce della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21, ciò che rileva ai fini dell'esclusione dalla determinazione della rendita catastale è la funzionalità dell'elemento rispetto al processo produttivo: se la torre è impiantistica funzionale ed essenziale alla produzione di energia (ossia parte integrante del processo produttivo), deve essere esclusa dal valore catastale anche se stabilmente infissa al suolo. Nella fattispecie la CTR aveva accertato in fatto che la torre svolgeva funzione essenziale e attiva nell'impianto eolico; tale accertamento è stato ritenuto insindacabile in sede di legittimità. Spese compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), art. 1, comma 21

    A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

    La norma esclude dal valore catastale gli elementi impiantistici funzionali al processo produttivo (anche se infissi al suolo). Ciò implica che il criterio decisivo è la strumentalità rispetto al processo produttivo e non la mera natura materiale o la stabilità dell'ancoraggio.

  • D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies

    Norma di interpretazione autentica ante-L.208/2015 che includeva nel computo della rendita le 'costruzioni stabili' connesse al suolo, comprendendo anche elementi mobili necessari all'attività industriale; già allora si era posto il problema della rilevabilità di componenti impiantistiche.

  • Legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), art. 1, comma 244

    Richiamava le istruzioni della circolare Agenzia del Territorio n.6/2012 per la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale; contribuiva al precedente quadro normativo che attribuiva rilievo alla funzione dell'impianto.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 13 giugno 2016

    Quanto alle strutture di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche, più che di semplici pali, trattasi di vere e proprie torri, ... portano ad annoverare le stesse tra le 'costruzioni' e, come tali, quindi, da includere nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica. Pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge di Stabilità 2016, a decorrere dal gennaio 2016 per le unità immobiliari in argomento vanno considerate, tra le componenti immobiliari oggetto di stima catastale, il suolo, le torri con le relative fondazioni, ...

    L'Amministrazione interpretava la norma in chiave strutturalista, ritenendo le torri vere e proprie costruzioni da includere nella rendita; la Corte ha invece ritenuto tale interpretazione non condivisibile quando la torre abbia carattere di impianto funzionale al processo produttivo.

  • Art. 821 c.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Art. 821 c.c. (azioni e procedure) e art. 360 c.p.c. citati nei motivi di impugnazione; evocati dall'Amministrazione per censurare la decisione della CTR ma la Cassazione li ha ritenuti non fondanti rispetto all'interpretazione sostanziale della L.208/2015.

Massime di principio

  • Il criterio decisivo per includere o escludere un elemento nella determinazione della rendita catastale è la sua strumentalità al processo produttivo: se l'elemento è un macchinario/impianto/congegno funzionale alla produzione, va escluso, anche se stabilmente infisso al suolo.
  • La mera consistenza fisica, la volumetria o la stabilità dell'elemento non sono determinanti: elementi imbullonati o infissi possono comunque essere considerati impiantistica esclusa dalla rendita se svolgono funzione produttiva specifica.
  • In caso di dubbi la valutazione è rimessa al giudice di merito: occorre un accertamento tecnico-fattuale sulla funzione svolta (es. progettazione della torre in relazione al rotore, integrazione strutturale con navicella/rotore, adattamenti specifici) per stabilire se si tratta di componente essenziale del processo produttivo o di mero supporto statico.
  • Se la torre è invece mero supporto passivo (analogo a un traliccio o a un elemento che non contribuisce attivamente al processo produttivo), può essere ricompresa nella stima diretta come costruzione che accresce utilità dell'immobile.
  • Per pratiche amministrative e per la redazione di Docfa: documentare tecnicamente la natura e la funzione degli elementi (rapporti tecnici, schede progettuali, modalità di ancoraggio e di progettazione) e fare riferimento espressamente alla L. n. 208/2015; la classificazione e la decisione dipenderanno dalla prova tecnico-fattuale della strumentalità.

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