Decreto ministeriale n. 28 del 15/03/2023
Decreto Ministeriale inerente all'aggiornamento degli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative, ai sensi dell’articolo 405 del Regolamento di attuazione del Nuovo codice della strada
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto aggiorna, con decorrenza dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, gli importi dei diritti dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previste dalla tabella VII.1 del regolamento di esecuzione del Codice della strada. L’adeguamento è effettuato in applicazione dell’art. 228, comma 3, del d.lgs. n. 285/1992 e dell’art. 405 del d.P.R. n. 495/1992, sulla base della variazione ISTAT del 15,6% registrata nel biennio 1° dicembre 2020 - 30 novembre 2022. Il decreto sostituisce i precedenti importi fissati nel 2021 con nuovi valori puntuali per ciascuna fascia di diritto.
Aggiornamento biennale degli importi dei diritti per operazioni tecnico-amministrative del MIT ai sensi del Codice della strada
Aggiornamento degli importi dei diritti per operazioni tecnico-amministrative del MIT
Il decreto aggiorna gli importi dei diritti dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in applicazione dell’art. 228, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e dell’art. 405 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. L’aggiornamento avviene sulla base della variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevata nel biennio precedente.
Base normativa e criterio di aggiornamento
Il provvedimento richiama la disciplina del Nuovo codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione, nonché l’art. 238 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, che ha modificato la tabella VII.1 contenente gli importi dei diritti per le operazioni tecnico-amministrative del Ministero. Viene inoltre richiamato il precedente decreto ministeriale 4 gennaio 2021, con il quale gli importi erano stati aggiornati da ultimo.
La ratio del decreto è quella di procedere all’aggiornamento biennale degli importi in misura pari all’intera variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti.
Misura dell’indice ISTAT applicato
Il decreto dà atto che l’ISTAT ha accertato per il periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2022 una variazione percentuale pari al 15,6%. Tale dato viene utilizzato per ricalcolare gli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative indicate nella tabella VII.1.
Nuovi importi sostitutivi
Il decreto dispone la sostituzione dei valori previsti nel decreto ministeriale 4 gennaio 2021 con i seguenti importi aggiornati:
- € 86,86 sostituito da € 100,41;
- € 173,73 sostituito da € 200,83;
- € 217,15 sostituito da € 251,03;
- € 347,45 sostituito da € 401,65;
- € 434,32 sostituito da € 502,07;
- € 868,64 sostituito da € 1.004,15;
- € 1.302,95 sostituito da € 1.506,21.
Decorrenza ed applicazione
I nuovi importi si applicano dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. L’efficacia è limitata alle operazioni tecnico-amministrative per le quali la domanda venga presentata successivamente a tale data, con esclusione quindi delle istanze già presentate prima della pubblicazione.
Punti principali
Base normativa e finalità dell’aggiornamento
Il provvedimento dà attuazione all’aggiornamento biennale degli importi dei diritti dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del MIT, previsto dall’art. 228, comma 3, del Codice della strada e dall’art. 405 del relativo regolamento di esecuzione. Il criterio di aggiornamento è l’intera variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel biennio precedente.
Misura della variazione ISTAT considerata
Il decreto prende atto che la variazione percentuale ISTAT nel periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2022 è pari al 15,6%. Tale percentuale costituisce la base per la rivalutazione degli importi previsti nella tabella VII.1.
Nuovi importi sostitutivi
Gli importi fissati nel decreto ministeriale 4 gennaio 2021 sono sostituiti dai seguenti valori aggiornati: € 86,86 diventa € 100,41; € 173,73 diventa € 200,83; € 217,15 diventa € 251,03; € 347,45 diventa € 401,65; € 434,32 diventa € 502,07; € 868,64 diventa € 1.004,15; € 1.302,95 diventa € 1.506,21.
Decorrenza ed efficacia
I nuovi importi hanno efficacia dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano solo alle operazioni tecnico-amministrative per le quali la domanda sia presentata successivamente a tale data.
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