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Decreto ministeriale

Decreto ministeriale n. 28 del 15/03/2023

Decreto Ministeriale inerente all'aggiornamento degli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative, ai sensi dell’articolo 405 del Regolamento di attuazione del Nuovo codice della strada

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti28

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto aggiorna, con decorrenza dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, gli importi dei diritti dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previste dalla tabella VII.1 del regolamento di esecuzione del Codice della strada. L’adeguamento è effettuato in applicazione dell’art. 228, comma 3, del d.lgs. n. 285/1992 e dell’art. 405 del d.P.R. n. 495/1992, sulla base della variazione ISTAT del 15,6% registrata nel biennio 1° dicembre 2020 - 30 novembre 2022. Il decreto sostituisce i precedenti importi fissati nel 2021 con nuovi valori puntuali per ciascuna fascia di diritto.

Aggiornamento biennale degli importi dei diritti per operazioni tecnico-amministrative del MIT ai sensi del Codice della strada

Aggiornamento degli importi dei diritti per operazioni tecnico-amministrative del MIT

Il decreto aggiorna gli importi dei diritti dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in applicazione dell’art. 228, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e dell’art. 405 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. L’aggiornamento avviene sulla base della variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevata nel biennio precedente.

Base normativa e criterio di aggiornamento

Il provvedimento richiama la disciplina del Nuovo codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione, nonché l’art. 238 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, che ha modificato la tabella VII.1 contenente gli importi dei diritti per le operazioni tecnico-amministrative del Ministero. Viene inoltre richiamato il precedente decreto ministeriale 4 gennaio 2021, con il quale gli importi erano stati aggiornati da ultimo.

La ratio del decreto è quella di procedere all’aggiornamento biennale degli importi in misura pari all’intera variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti.

Misura dell’indice ISTAT applicato

Il decreto dà atto che l’ISTAT ha accertato per il periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2022 una variazione percentuale pari al 15,6%. Tale dato viene utilizzato per ricalcolare gli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative indicate nella tabella VII.1.

Nuovi importi sostitutivi

Il decreto dispone la sostituzione dei valori previsti nel decreto ministeriale 4 gennaio 2021 con i seguenti importi aggiornati:

  • € 86,86 sostituito da € 100,41;
  • € 173,73 sostituito da € 200,83;
  • € 217,15 sostituito da € 251,03;
  • € 347,45 sostituito da € 401,65;
  • € 434,32 sostituito da € 502,07;
  • € 868,64 sostituito da € 1.004,15;
  • € 1.302,95 sostituito da € 1.506,21.

Decorrenza ed applicazione

I nuovi importi si applicano dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. L’efficacia è limitata alle operazioni tecnico-amministrative per le quali la domanda venga presentata successivamente a tale data, con esclusione quindi delle istanze già presentate prima della pubblicazione.

Punti principali

Base normativa e finalità dell’aggiornamento

Il provvedimento dà attuazione all’aggiornamento biennale degli importi dei diritti dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del MIT, previsto dall’art. 228, comma 3, del Codice della strada e dall’art. 405 del relativo regolamento di esecuzione. Il criterio di aggiornamento è l’intera variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel biennio precedente.

Misura della variazione ISTAT considerata

Il decreto prende atto che la variazione percentuale ISTAT nel periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2022 è pari al 15,6%. Tale percentuale costituisce la base per la rivalutazione degli importi previsti nella tabella VII.1.

Nuovi importi sostitutivi

Gli importi fissati nel decreto ministeriale 4 gennaio 2021 sono sostituiti dai seguenti valori aggiornati: € 86,86 diventa € 100,41; € 173,73 diventa € 200,83; € 217,15 diventa € 251,03; € 347,45 diventa € 401,65; € 434,32 diventa € 502,07; € 868,64 diventa € 1.004,15; € 1.302,95 diventa € 1.506,21.

Decorrenza ed efficacia

I nuovi importi hanno efficacia dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano solo alle operazioni tecnico-amministrative per le quali la domanda sia presentata successivamente a tale data.

Come è indicizzato

Materiemotorizzazionesicurezza stradaleamministrazione

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