Sentenza del 05/04/2017 n. 8796 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Fondazione ha impugnato l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto un'imposta suppletiva di registro, pari allo 0,50% del valore dichiarato, sull'atto pubblico denominato "ricognizione di trasferimento di titoli azionari". Secondo la ricorrente, l'atto aveva natura traslativa e perfezionava direttamente la cessione delle azioni, con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura fissa. I cinque motivi contestavano, tra l'altro, l'interpretazione dell'atto, la rilevanza attribuita al suo titolo, il pagamento contestuale del prezzo, la procura speciale e i riferimenti all'annotazione nel libro soci.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha precisato che l'intitolazione attribuita dal notaio non costituisce, di per sé, una dichiarazione assistita da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c. e può quindi essere contestata senza querela di falso. Tuttavia, la decisione della Commissione tributaria regionale restava corretta per un'autonoma motivazione: dal contenuto complessivo dell'atto emergeva che la cessione azionaria era già avvenuta anteriormente e che l'atto aveva natura ricognitiva e di quietanza, non traslativa. Sono stati valorizzati il riferimento alla volontà di "far pubblicamente risultare" una cessione già avvenuta, l'uso dei verbi al passato per descrivere la vendita e l'assenza di formule proprie della stipula di un nuovo contratto. È stata quindi confermata l'imposta dello 0,50%, oltre alla condanna della Fondazione al pagamento di 7.000 euro per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20
Ai fini dell'imposta di registro, l'atto deve essere qualificato in base alla sua natura intrinseca e ai suoi effetti giuridici obiettivi, non soltanto sulla base del titolo formale o della qualificazione utilizzata dalle parti o dal notaio.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 6, Tariffa, Parte prima
La quietanza relativa a somme o corrispettivi riferibili a un atto soggetto a registrazione è tassata con l'aliquota proporzionale dello 0,50% quando non è rilasciata nello stesso atto contenente le disposizioni negoziali cui si riferisce.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, comma 3
La quietanza separata dall'atto negoziale cui si riferisce sconta l'imposta di registro prevista per tale fattispecie, nel caso concreto quella proporzionale dello 0,50%.
Codice civile, art. 2700
La fede privilegiata dell'atto pubblico riguarda la provenienza del documento e i fatti o le dichiarazioni attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; non si estende alla qualificazione giuridica o all'intitolazione dell'atto.
Codice civile, artt. 1362 e seguenti
L'interpretazione negoziale deve considerare il contenuto complessivo dell'atto e i criteri legali di interpretazione; nel caso concreto, la valutazione del giudice di merito è stata ritenuta logica e adeguatamente motivata.
Codice civile, artt. 1326, 1378, 2355 e 2022
Le norme richiamate riguardano la formazione del contratto, il trasferimento dei diritti, la circolazione delle azioni e le relative formalità; la Corte ha ritenuto che tali elementi non dimostrassero che l'atto notarile avesse perfezionato una nuova cessione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Le censure per violazione di legge e vizi della motivazione non possono sostituire la valutazione di merito quando il giudice abbia applicato correttamente i criteri interpretativi e fornito una motivazione non illogica.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro prevalgono la natura intrinseca e gli effetti giuridici obiettivi dell'atto rispetto al suo nomen juris o alla sua intitolazione formale.
- L'intitolazione apposta dal notaio non è coperta da fede privilegiata quando consiste in una valutazione giuridica; può quindi essere riqualificata senza necessità di querela di falso.
- Per distinguere tra atto traslativo e atto ricognitivo occorre esaminare il testo complessivo, verificando se le parti intendano stipulare un nuovo trasferimento oppure documentare un trasferimento già avvenuto.
- L'uso di espressioni come "far risultare" e di verbi al passato per descrivere la vendita costituisce un indice della natura ricognitiva dell'atto, soprattutto se contrapposto all'assenza di formule dispositive tipiche di una nuova compravendita.
- Il pagamento del prezzo contestuale o prossimo alla redazione dell'atto e il rilascio di una procura speciale non dimostrano necessariamente che il trasferimento sia avvenuto con l'atto notarile; possono essere compatibili con una cessione già perfezionata.
- Una quietanza separata dall'atto negoziale cui si riferisce può essere soggetta a imposta proporzionale, anche quando sia contenuta in un atto pubblico successivo e formalmente denominato in modo diverso.
- In Cassazione, una motivazione errata non comporta necessariamente la cassazione della sentenza se la decisione è sorretta da un'altra motivazione autonoma, logicamente sufficiente e conforme alla legge.
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