Cassazione Penale, Sentenza n. 25449/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva disposto gli arresti domiciliari in relazione al capo 17 (acquisto di un kg di cocaina), denunciando: 1) vizio di motivazione sul fumus commissi delicti, lamentando l'assenza di un collegamento probatorio tra lui e il contatto con Tei Giancarlo e richiamando conversazioni che metterebbero in dubbio la vendita; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari (art. 274 c.1 lett. c c.p.p.), sostenendo di non essere indagato per il reato associativo, che i precedenti sarebbero lontani nel tempo e che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato la sua personalità e la prognosi di reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la gravità indiziaria e l'attualità delle esigenze cautelari, fondando la decisione sui risultati investigativi e sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia (Capogna Fabrizio) che riconosceva il ruolo del prevenuto nello 'spaccato' e nell'acquisto di stupefacente (capo 17). La Corte ha richiamato il limite del sindacato di legittimità — non è consentita una rivalutazione di merito delle prove — e ha confermato che, in fase cautelare, è sufficiente il requisito della gravità degli indizi (art. 273 c.1 c.p.p.). Quanto all'attualità del pericolo, la motivazione del Tribunale è stata ritenuta coerente: modalità organizzate del traffico (telefoni criptati), precedenti specifici e pregresse misure cautelari indicanti propensione a delinquere. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; la sentenza dispone gli adempimenti ai sensi dell'art. 28 reg. esec. c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Norma sostanziale in materia di stupefacenti richiamata per inquadrare il reato contestato (acquisto e commercializzazione di cocaina).
Codice di procedura penale, art. 273
art. 273, comma 1 e comma 1-bis
La Corte sottolinea che per le misure cautelari personali è sufficiente la gravità degli indizi (comma 1); il richiamo al comma 1-bis specifica i limiti procedurali senza estendere i requisiti di precisione e concordanza del giudizio di merito.
Codice di procedura penale, art. 274
art. 274, comma 1, lett. c)
L'attualità del pericolo va valutata prognosticamente dal giudice cautelare sulla base di fattispecie concreta, modalità del fatto, personalità dell'indagato e contesto, senza richiedere l'imminenza di una specifica occasione di recidiva.
Codice di procedura penale, art. 310
Limita l'ambito dell'appello cautelare e costituisce il riferimento per l'esame operato dal giudice di merito in sede d'appello; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia rispettato tale ambito nella motivazione.
Codice di procedura penale, art. 192
Richiesto in sede di giudizio di merito per la valutazione delle prove (gravità, precisione e concordanza); la Corte rileva che tali requisiti non si applicano nella stessa misura alla fase cautelare.
Codice di procedura penale, art. 606
Definisce la funzione della Corte di Cassazione: valutare la correttezza giuridica e motivazionale dei provvedimenti, non riesaminare il merito probatorio.
Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 173, comma 1
art. 173, comma 1 disp. att. c.p.p.
Norma formale richiamata relativamente ai contenuti del ricorso per cassazione (indicazione delle censure).
Regolamento di esecuzione c.p.p., art. 28
art. 28 reg. esec. c.p.p.
Previsioni procedurali per gli adempimenti a seguito della decisione (trasmissioni/cancelleria).
Massime di principio
- La Corte di Cassazione verifica la correttezza giuridica e la completezza motivazionale dei provvedimenti, ma non è sede per rivalutare il compendio probatorio: le critiche che richiedono una nuova valutazione delle prove sono inammissibili.
- In sede di misure cautelari personali il requisito richiesto degli indizi è la sola 'gravità' (art. 273 c.1 c.p.p.); non si richiede la precisione e la concordanza tipiche del giudizio di merito ex art. 192 c.2 c.p.p.
- L'attualità del pericolo (art. 274 c.1 lett. c) c.p.p.) è una valutazione prognostica che richiede un'analisi della condotta, della personalità dell'indagato e del contesto socio-ambientale; non è necessario dimostrare l'imminenza di specifiche occasioni di reiterazione.
- Dichiarazioni di collaboratori di giustizia e indizi investigativi, se adeguatamente collegati nella motivazione del giudice, possono legittimare la misura cautelare senza che la Cassazione rivaluti nel merito la loro attendibilità.
- Precedenti penali e pregresse misure cautelari possono essere valorizzati dal giudice della cautela per fondare la prognosi di pericolosità e la necessità di misure restrittive quando indicano una persistente propensione a delinquere.
- Se si impugna un provvedimento cautelare è necessario contestare vizi di motivazione con argomentazioni che evidenzino specifici errori logico-giuridici o omissioni nel percorso decisionale, non la mera divergenza valutativa delle prove.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25434/2025 del 10/07/2025
- Sentenza penale · 10 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25435/2025 del 10/07/2025
- Sentenza penale · 10 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25436/2025 del 10/07/2025
- Sentenza penale · 10 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25437/2025 del 10/07/2025
- Sentenza penale · 10 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25438/2025 del 10/07/2025
- Sentenza penale · 10 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25439/2025 del 10/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →