Sentenza del 17/07/2017 n. 4827 - Comm. Trib. Prov. Milano
Cancellazione dal registro delle imprese - Efficacia estinzione della società - Interruzione del processo tributario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguardava la rilevanza della cancellazione della società dal registro delle imprese ai fini dell'interruzione del processo tributario. La ricorrente sosteneva, in sostanza, che la cancellazione producesse immediatamente l'estinzione della società e determinasse quindi l'interruzione del giudizio.
La decisione
La cancellazione dal registro delle imprese non è stata ritenuta, di per sé, causa immediata di interruzione del processo tributario. In base all'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, l'estinzione della società e i relativi effetti processuali si producono, nei rapporti tributari, soltanto decorso il termine di cinque anni dalla cancellazione. Pertanto, prima di tale termine il processo può proseguire nei confronti della società cancellata secondo le regole applicabili.
Norme richiamate
Art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014
L'estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese.
La norma differisce per cinque anni, ai fini dei rapporti tributari, gli effetti dell'estinzione conseguente alla cancellazione della società. Di conseguenza, la sola cancellazione non determina immediatamente l'interruzione del processo tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la cancellazione di una società dal registro delle imprese non comporta automaticamente l'interruzione immediata del giudizio.
- Per i rapporti tributari, occorre considerare il differimento quinquennale previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014: l'estinzione rilevante ai fini processuali si perfeziona, in linea generale, dopo cinque anni dalla cancellazione.
- La verifica della data di cancellazione è essenziale per stabilire se il processo debba proseguire o se possano prodursi effetti interruttivi.
- La disciplina riguarda specificamente gli effetti tributari e non implica necessariamente che ogni rapporto civilistico della società resti invariato per cinque anni.
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