Sentenza del 18/07/2017 n. 4873 - Comm. Trib. Prov. Milano
Notificazione dell'atto impositivo - Onere della prova - Avviso di rettifica ex art. 36ter d.P.R. 600/1973 - Obbligo di produzione in udienza degli atti notificatori - Indicazione dei numeri di riferimento dell'avviso di rettifica e degli atti notificatori - Non sufficienza - Nullità dell'atto presupposto e della cartella esattoriale - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stato ritenuto non assolto l'onere della prova gravante sull'Ufficio, poiché la mera indicazione dei numeri di riferimento degli atti non dimostra la loro effettiva e regolare notificazione. La notificazione non documentata dell'avviso di rettifica è stata considerata nulla; tale vizio dell'atto presupposto si è esteso anche agli atti successivi, compresa la cartella esattoriale, che ne costituiva conseguenza.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della notificazione dell'avviso di rettifica, sostenendo che l'Amministrazione non avesse fornito la prova documentale della sua corretta e tempestiva notificazione. L'Ufficio si era limitato a indicare negli atti i numeri identificativi dell'avviso e degli atti notificatori, senza depositare materialmente le relate o gli altri documenti idonei a dimostrare il perfezionamento della notifica.
Norme richiamate
Art. 36-ter del d.P.R. 600/1973
La disposizione costituisce il fondamento dell'avviso di rettifica oggetto della controversia; la sua efficacia presuppone che l'atto sia validamente notificato al contribuente.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione deve dimostrare la notifica di un atto impositivo, non è sufficiente indicare gli estremi identificativi dell'atto o della relata: deve produrre la documentazione notificatoria idonea a provare modalità e tempestività della notifica.
- L'onere della prova della regolare notificazione dell'atto impositivo grava sull'Ufficio che intende farne valere gli effetti.
- La mancata prova della notifica dell'atto presupposto può determinare la nullità o l'inefficacia degli atti consequenziali, inclusa la cartella di pagamento.
- In situazioni analoghe, occorre verificare non solo l'esistenza dell'atto impositivo, ma anche la disponibilità in giudizio della relata di notifica, delle ricevute di consegna o di altri documenti comprovanti il perfezionamento della notificazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 lug 2017Sentenza del 18/07/2017 n. 125 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 18 lug 2017Sentenza del 18/07/2017 n. 130 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 18 lug 2017Sentenza del 18/07/2017 n. 380 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 18 lug 2017Sentenza del 18/07/2017 n. 383 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 18 lug 2017Sentenza del 18/07/2017 n. 690 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 18 lug 2017Sentenza del 18/07/2017 n. 691 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →