Sentenza del 17/07/2017 n. 4832 - Comm. Trib. Prov. Milano
Comportamento infedele del professionista - Non punibilità del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto che il comportamento truffaldino e comprovato del professionista, consistente sia nell'omesso svolgimento dell'incarico sia nella produzione di documenti falsi, costituisce causa di non punibilità del contribuente ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997. Pertanto, le violazioni non sono state imputate al contribuente, in quanto egli è stato ritenuto vittima dell'infedeltà professionale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la propria responsabilità per gli illeciti tributari derivanti dal mancato riscontro a questionari notificati dall'Amministrazione finanziaria. Aveva affidato al professionista l'incarico di interloquire con l'Amministrazione, ma il professionista non aveva adempiuto all'incarico e aveva inoltre predisposto documentazione e attestazioni false, apparentemente provenienti dall'Agenzia delle entrate, inducendo il contribuente a ritenere che gli adempimenti fossero stati eseguiti.
Norme richiamate
Art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997
La violazione non è punibile quando è commessa per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e imputabile esclusivamente a terzi, se il contribuente ha adottato tutte le misure necessarie per evitare la condotta illecita. Nel caso esaminato, la frode del professionista e la sua denunciata infedeltà hanno escluso la punibilità del contribuente.
Massime di principio
- Il contribuente può essere esonerato dalle sanzioni quando dimostra che l'inadempimento è derivato esclusivamente da una condotta fraudolenta del professionista incaricato.
- Non è sufficiente allegare genericamente l'errore o la negligenza del consulente: occorre provare l'incarico conferito, la condotta infedele, il nesso causale con la violazione e, ove richiesto, la denuncia del fatto all'autorità giudiziaria.
- La formazione di documenti falsi destinati a far credere al contribuente che gli adempimenti siano stati eseguiti costituisce un elemento particolarmente rilevante per escludere la sua responsabilità.
- La non punibilità opera quando il contribuente ha fatto ragionevole affidamento sul professionista e non disponeva di elementi concreti per accorgersi dell'omissione o della frode.
- È opportuno conservare incarichi professionali, comunicazioni, ricevute, copie degli atti e ogni prova dei pagamenti e delle istruzioni impartite, così da dimostrare l'affidamento dell'adempimento al professionista.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 lug 2017Sentenza del 17/07/2017 n. 150 - Comm. Trib. Prov. Cremona
- Sentenza · 17 lug 2017Sentenza del 17/07/2017 n. 201 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 17 lug 2017Sentenza del 17/07/2017 n. 4824 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 17 lug 2017Sentenza del 17/07/2017 n. 4827 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 17 lug 2017Sentenza del 17/07/2017 n. 4843 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 18 lug 2017Sentenza del 18/07/2017 n. 4873 - Comm. Trib. Prov. Milano
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →