Sentenza del 17/07/2017 n. 4824 - Comm. Trib. Prov. Milano
Coassicurazione - Iva - Esenzione - Vincolo contrattuale - Unitarietà prestazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che la coassicurazione e la delega conferita a uno dei coassicuratori non incidono sulla qualificazione dell'operazione come servizio assicurativo ai fini IVA. La presenza di un vincolo contrattuale diretto tra prestatore e assicurato e l'idoneità delle diverse attività a concorrere economicamente a un'unica prestazione assicurativa garantiscono l'unitarietà dell'operazione, che resta quindi esente da IVA.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il trattamento IVA di un contratto assicurativo concluso in coassicurazione, nel quale più soggetti erano obbligati pro quota alla copertura del rischio e uno dei coassicuratori era stato delegato, con sottoscrizione della relativa clausola da parte dell'assicurato, alla gestione e all'esecuzione del rapporto. Il tema centrale era stabilire se tale struttura contrattuale facesse venir meno l'esenzione IVA prevista per le operazioni di assicurazione.
Norme richiamate
Normativa IVA sulle operazioni di assicurazione
Le prestazioni che costituiscono operazioni di assicurazione, comprese quelle strutturate in coassicurazione, beneficiano dell'esenzione IVA quando presentano un vincolo contrattuale con l'assicurato e sono economicamente riconducibili a un servizio assicurativo unitario.
Clausola di delega nel contratto di coassicurazione
La delega a uno dei coassicuratori della gestione e dell'esecuzione del rapporto non modifica la natura assicurativa dell'operazione né trasforma automaticamente le relative prestazioni in servizi imponibili IVA.
Massime di principio
- Ai fini IVA, la qualificazione di una prestazione dipende dalla sua sostanza economica e dalla funzione complessiva svolta, non soltanto dalla pluralità dei soggetti coinvolti o dalla suddivisione pro quota del rischio.
- Un contratto di coassicurazione può rientrare nell'esenzione prevista per le operazioni assicurative anche quando uno dei coassicuratori gestisce il rapporto per conto degli altri, purché esista un collegamento contrattuale con l'assicurato.
- La delega gestionale non fa venir meno l'unitarietà della prestazione quando le attività dei diversi soggetti sono funzionalmente integrate nella copertura del rischio assicurato.
- Per applicare l'esenzione è rilevante verificare l'esistenza di un effettivo servizio assicurativo e il suo collegamento economico e contrattuale con l'assicurato; la sola frammentazione organizzativa o contrattuale non è sufficiente a escluderla.
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