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Sentenza

Sentenza n. 16248/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202604836

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente conseguente all’accordo transattivo e della concorde adesione delle società interessate. Ha disposto la compensazione integrale delle spese, in considerazione della definizione transattiva della controversia e della richiesta concorde delle parti interessate.

TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazione Unica per la realizzazione dell’impianto di accumulo BESS Sermide e delle opere connesse, nella parte in cui consentiva di richiedere l’occupazione d’urgenza e l’espropriazione o la costituzione di servitù su terreni della ricorrente

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società proprietaria ha impugnato in parte qua il decreto direttoriale dell’8 luglio 2025, la comunicazione di conclusione positiva della conferenza di servizi del 13 giugno 2025 e gli atti connessi, contestando l’Autorizzazione Unica rilasciata alla società proponente per un impianto di accumulo di energia elettrica nel Comune di Sermide e Felonica. La controversia riguardava specificamente la parte dell’autorizzazione relativa alla possibilità di richiedere l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione e alla costituzione di servitù sui terreni della ricorrente. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, le società interessate hanno concluso il 1° ottobre 2026 un accordo transattivo e la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo l’improcedibilità e la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto di interesse;

    Il ricorso è improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione, qui dichiarato dalla ricorrente dopo la transazione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, una transazione definisce gli interessi controversi e la ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • La sopravvenuta definizione transattiva della controversia, accompagnata dalla concorde richiesta delle parti interessate, può costituire giusto motivo per compensare integralmente le spese di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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