Sentenza del 22/03/2016 n. 302 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
ACCERTAMENTO - Deducibilità dei crediti ceduti - Indebito risparmio fiscale - cessione pro soluto e pro solvendo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità fiscale della perdita relativa a crediti oggetto di un mandato irrevocabile all'incasso e, più in generale, la rilevanza della cessione pro soluto o pro solvendo. L'Agenzia sosteneva che la contribuente avesse indebitamente dedotto una perdita su crediti ceduti, realizzando un indebito risparmio fiscale. La contribuente contestava tale ricostruzione, rilevando di non aver considerato fiscalmente il credito come definitivamente uscito dal proprio patrimonio prima dell'effettiva riscossione e di aver sterilizzato contabilmente il potenziale vantaggio fiscale mediante variazioni in aumento e rilevazione di sopravvenienze attive.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello della contribuente e dichiarato infondato l'avviso di accertamento. Ha ritenuto che l'esclusione della deducibilità potesse essere sostenuta solo quando la cessione trasferisse sostanzialmente tutti i rischi di inadempimento, secondo i criteri dell'OIC 15. Nel caso concreto, la contribuente aveva continuato a contabilizzare il credito, non aveva dedotto fiscalmente l'importo complessivo della perdita potenziale di 670.069 euro e aveva dedotto soltanto la perdita effettivamente accertata, pari a 146.136 euro, dopo la riscossione da parte della mandataria. L'Agenzia non aveva inoltre indicato in modo specifico quale fosse l'effettivo risparmio fiscale indebito da recuperare. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
OIC 15, paragrafi 57-62
Il credito viene cancellato dal bilancio quando si estingue o viene ceduto mediante un'operazione che trasferisce al cessionario sostanzialmente tutti i rischi inerenti lo strumento finanziario ceduto.
La cancellazione contabile e la conseguente rilevanza fiscale della perdita dipendono dal trasferimento sostanziale dei rischi connessi al credito. Una cessione che non trasferisce integralmente tali rischi non comporta necessariamente l'immediata fuoriuscita del credito dal patrimonio del cedente.
Articolo 101, comma 5, del TUIR
La perdita su crediti è deducibile quando sussistono i presupposti normativi che ne attestano l'effettività e la certezza, tra cui l'accertamento della perdita mediante l'effettiva riscossione o altri elementi idonei previsti dalla norma.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 11 del 19 giugno 2015
Richiama i criteri contabili dell'OIC 15 per stabilire quando il credito possa essere eliminato dal bilancio, valorizzando il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici.
Cassazione, sentenza n. 14339 del 2011
La distinzione tra cessione pro soluto e pro solvendo incide sulla definitiva fuoriuscita del credito dal patrimonio del cedente e sulla sua possibile eliminazione dal bilancio.
Massime di principio
- La deducibilità di una perdita su crediti ceduti non può essere esclusa automaticamente: occorre verificare se la cessione abbia trasferito sostanzialmente tutti i rischi di inadempimento e se il credito sia stato effettivamente eliminato dal patrimonio del cedente.
- Una cessione pro solvendo o un mandato all'incasso possono non determinare l'immediata cancellazione del credito, soprattutto quando il cedente mantiene rischi economici o obblighi connessi alla riscossione.
- La deduzione fiscale deve essere collegata a una perdita effettiva, certa e documentata; la mera previsione contabile di una perdita non è necessariamente sufficiente.
- L'amministrazione finanziaria deve motivare in modo puntuale l'accertamento, indicando il comportamento contestato, l'indebito vantaggio fiscale e il relativo ammontare. Argomentazioni generiche non sono sufficienti.
- Quando il contribuente ha neutralizzato contabilmente e fiscalmente il potenziale vantaggio e ha dedotto soltanto la perdita effettivamente verificatasi, l'accertamento fondato su un presunto risparmio fiscale deve dimostrare concretamente l'esistenza di un vantaggio indebito.
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