Sentenza del 03/07/2015 n. 13742 - Corte di Cassazione
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - Proposizione di una nuova difesa del contribuente -Estraneità all'originaria "causa petendi" - Motivo aggiunto - Nuova domanda - Conseguenze - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato l'avviso di accertamento ICI 1998. Con il primo motivo ha contestato l'ammissibilità dell'appello della contribuente per asserita genericità dei motivi. Con il secondo ha censurato l'introduzione, per la prima volta in appello, della deduzione relativa alla completa inagibilità dell'immobile, posta a fondamento della non debenza dell'imposta.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo sufficientemente specifico l'appello della contribuente. Ha invece accolto il secondo motivo: la deduzione dell'inagibilità, basata su fatti e su una causa petendi non prospettati in primo grado, costituiva un motivo aggiunto e una nuova domanda, vietata in appello dagli artt. 24 e 57 del d.lgs. n. 546/1992. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24
i motivi aggiunti sono vietati
La disposizione impedisce di ampliare in corso di giudizio la domanda tributaria mediante nuovi motivi fondati su fatti diversi, salvo i casi previsti dalla legge.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1
I motivi di appello devono essere sufficientemente specifici, ma tale requisito è soddisfatto quando circoscrivono la materia del contendere e contestano le statuizioni di primo grado chiedendone la diversa valutazione.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56
La norma disciplina la devoluzione in appello delle questioni e delle eccezioni non accolte in primo grado, nel rispetto dei limiti del giudizio di secondo grado.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
Vieta la proposizione in appello di domande nuove e, letto con l'art. 24, impedisce anche l'introduzione di motivi aggiunti fondati su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado.
Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 74
La CTR aveva ritenuto applicabile la rendita catastale definitiva attribuita anteriormente al 31 dicembre 1999, considerando l'avviso di accertamento idoneo a comunicarla.
Legge n. 488 del 1999, art. 30, comma 11
fino alla data di comunicazione non sono dovuti sanzioni e interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale
La disposizione esclude sanzioni e interessi fino alla comunicazione della nuova rendita catastale.
Costituzione, art. 53
La CTR aveva richiamato il principio di capacità contributiva per qualificare come rilevabile d'ufficio la questione dell'inagibilità; la Cassazione ha però chiarito che tale richiamo non consente di introdurre in appello una nuova domanda fondata su fatti nuovi.
Massime di principio
- Nel processo tributario d'appello non è consentito introdurre una nuova ragione di annullamento dell'atto impositivo basata su fatti o su una causa petendi non dedotti in primo grado.
- Una difesa formalmente qualificata come eccezione può costituire, in sostanza, una nuova domanda o un motivo aggiunto se amplia la materia del contendere e richiede un'indagine su fatti nuovi.
- La rilevabilità d'ufficio di una questione non supera automaticamente il divieto di domande nuove in appello: occorre distinguere tra eccezione fondata sui fatti già acquisiti e nuova domanda fondata su fatti ulteriori.
- È possibile sviluppare o precisare in appello argomentazioni già dedotte, purché non si modifichino il fatto costitutivo, la causa petendi o l'oggetto della domanda originaria.
- Per evitare preclusioni, il contribuente deve indicare già nel ricorso introduttivo tutti i fatti e i motivi potenzialmente idonei a contestare la pretesa tributaria, inclusi eventuali profili di inagibilità o inutilizzabilità dell'immobile.
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