Cassazione Civile, Sentenza n. 9308/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione revocava la riduzione dell'imposta sostitutiva sul mutuo per acquisto con agevolazioni "prima casa" in quanto il contribuente non aveva trasferito la residenza nel Comune di Cervia entro il termine perentorio di 18 mesi; il contribuente aveva dedotto cause di forza maggiore (annullamento del decreto ministeriale di trasferimento disposto per la sua nomina a giudice di pace, lavori da eseguire sull'immobile, e la locazione dell'immobile), che la CTR aveva ritenuto non provate e perciò aveva confermato il rigetto del ricorso di primo grado
La decisione
Il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge 29/12/2022 n.197 (commi 231-252, cd. rottamazione-quater), depositando atto di rinuncia al ricorso e risultando il pagamento rateizzato degli importi dovuti; la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia del ricorrente in adesione alla definizione agevolata, ha disposto la compensazione delle spese processuali e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato
Norme richiamate
Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cd. rottamazione-quater)
art. 1, commi da 231 a 252
La norma consente la definizione agevolata e l'adesione che, unitamente alla rinuncia espressa e al pagamento/ rateizzazione, determina l'estinzione del giudizio; la Corte ha ritenuto tale rinuncia valida e ha pronunciato l'estinzione del procedimento
Codice di procedura civile
Richiamato per la rappresentanza del ricorrente, che si è difeso personalmente ai sensi dell'art. 68 c.p.c.
Codice di procedura civile
La Corte ha applicato la giurisprudenza che esclude la condanna alle spese in caso di rinuncia all'azione mediante adesione a definizione agevolata, disponendo la compensazione delle spese processuali
D.P.R. 115/2002
La Corte ha ritenuto che il raddoppio del contributo unificato non si applica ai casi di estinzione per rinuncia/adesione; tale sanzione è limitata ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. n. 29394/2017; Cass. n. 10198/2018; Cass. Sez. U. n. 4315/2020 (Rv. 657198-04)
La Corte ha richiamato precedenti che chiariscono gli effetti della rinuncia all'impugnazione in caso di adesione a definizione agevolata e i limiti all'applicazione del raddoppio del contributo unificato; in particolare confermano che la rinuncia comporta estinzione e giustifica la compensazione delle spese
Massime di principio
- L'adesione del contribuente a una procedura di definizione agevolata (es. rottamazione-quater) con contestuale rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio se la rinuncia risulta espressa e sussiste la prova dei pagamenti/ rateizzazioni previsti
- L'estinzione per rinuncia comporta normalmente la compensazione delle spese processuali; il giudice non condanna le altre parti al pagamento delle spese in tali ipotesi
- Il raddoppio del contributo unificato non è applicabile automaticamente nei casi di estinzione per rinuncia e resta limitato ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
- La rinuncia alla controversia priva le parti di una pronuncia sul merito: questioni come l'esistenza di cause di forza maggiore o la legittimità della revoca dell'agevolazione rimangono non decise e il contribuente perde l'opportunità di ottenere una pronuncia favorevole
- Prima di aderire a una definizione agevolata conviene valutare se gli aspetti di merito siano decisivi: la definizione risolve economicamente la controversia ma comporta la rinuncia al giudizio
- Le argomentazioni basate su provvedimenti amministrativi (es. annullamento di decreto ministeriale) non costituiscono automaticamente causa di forza maggiore esimente rispetto agli obblighi fiscali; occorre dimostrare il nesso di effettiva impossibilità a rispettare termini perentori come il trasferimento di residenza
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