Cassazione Civile, Sentenza n. 9318/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia revocava le agevolazioni "prima casa" sull'atto di compravendita del 29.11.2011 ritenendo l'immobile di lusso ai sensi dell'art. 7 del D.M. 2 agosto 1969, perché il valore del terreno avrebbe superato di una volta e mezzo il costo della costruzione. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) nullità per omessa pronuncia rispetto a violazione dell'art. 7 e all'impropria esclusione dell'art. 10; (2) errata interpretazione di "supera di una volta e mezzo" e violazione dell'art. 12 disp. prel. cod. civ.; (3) omesso esame di fatto decisivo relativo alla valutazione del costruito pari a €900.000 (polizza incendio e valori OMI); (4) mancata applicazione della disciplina più favorevole risultante dalle modifiche (art. 10 d.lgs. n.23/2011 e successive), con richiamo all'art. 79 del d.P.R. n.131/1986.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo, il secondo e il quarto motivo e inammissibile il terzo. In particolare: la CTR aveva adeguatamente motivato la valutazione (accogliendo la perizia dell'Ufficio Territorio che stimava il costruito in €461.968,93 e il terreno in €807.050,00) e la Corte ha confermato che l'espressione "supera di una volta e mezzo" si interpreta nel senso che il valore del terreno non può essere superiore a una volta e mezza il valore della costruzione (soglia che, applicata ai valori accertati, rendeva l'immobile escluso dalle agevolazioni). La Corte ha inoltre chiarito che le modifiche normative successive (criterio catastale) non hanno efficacia retroattiva per i trasferimenti anteriori al 1° gennaio 2014 e non hanno eliminato la possibilità di recupero dell'imposta. Spese compensate; la sentenza ha dato atto degli adempimenti relativi al contributo unificato.
Norme richiamate
D.M. 2 agosto 1969, art. 7
Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all'edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione
La Corte interpreta "supera di una volta e mezzo" nel senso che il valore del terreno non può essere superiore a una volta e mezza il valore della costruzione; se supera tale soglia, l'immobile può essere considerato di lusso e l'agevolazione prima casa può essere revocata.
D.M. 2 agosto 1969, art. 10
alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al D.M. 4 dicembre 1961
Articolo interpretato come norma transitoria: per stabilire la spettanza dell'agevolazione si guarda alla nozione di abitazione "non di lusso" vigente al momento dell'acquisto, non al momento della costruzione.
D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, art. 10 (richiamato)
Le modifiche introdotte non hanno efficacia retroattiva oltre i limiti previsti (comma 5): per trasferimenti anteriori al 1° gennaio 2014 continuano ad applicarsi i criteri previgenti (d.m. 1969).
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 1, nota II-bis
Richiamata nella controversia sulla corretta qualificazione e applicazione delle norme tariffarie per l'imposta di registro; la CTR ha basato la decisione sui criteri del d.m. 1969 anziché sul diverso parametro richiamato dalla ricorrente.
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 79
Le disposizioni del presente testo unico ... Tuttavia le disposizioni più favorevoli ai contribuenti ... hanno effetto anche per gli atti, scritture e denunce anteriori relativamente ai quali alla data di entrata in vigore del presente testo unico sia pendente controversia ...
Regola la decorrenza/retroattività delle disposizioni e l'applicazione delle norme più favorevoli; la Corte ha ritenuto che le modifiche successive non abbiano eliminato la rilevanza dell'infrazione commessa sotto il previgente regime per atti anteriori al termine temporale stabilito.
Art. 12 disposizioni preliminari cod. civ.
Citate dalla ricorrente per un'interpretazione alternativa della locuzione normativa; la Corte non ha ritenuto che tale norma sostenesse la lettura favorevole prospettata dalla ricorrente.
Art. 360 cod. proc. civ. (n. 3, 4, 5) – rimedi per cassazione
Usato per inquadrare i motivi di cassazione: la Corte ha precisato i limiti delle doglianze ammissibili (es. omesso esame di fatto storico decisivo vs. mera rivalutazione di valutazioni di merito) e ha ritenuto alcune censure infondate o inammissibili.
Sentenza Sezioni Unite n. 13145/2022
Giurisprudenza richiamata: le modifiche dei parametri per l'agevolazione prima casa non operano retroattivamente fino ai limiti temporali indicati; per trasferimenti anteriori resta applicabile la disciplina previgente (d.m. 1969) entro i limiti del richiamo normativo.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater
Richiama gli adempimenti relativi al contributo unificato in caso di soccombenza: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per un ulteriore versamento a carico della ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- La locuzione "supera di una volta e mezzo" va interpretata nel senso che il valore del terreno non può eccedere 1,5 volte il valore della costruzione; se eccede, l'immobile può essere considerato di lusso e l'agevolazione prima casa può essere revocata.
- Per trasferimenti anteriori a determinate date di aggiornamento normativo (es. 1° gennaio 2014 secondo la giurisprudenza citata) si applicano i criteri previgenti: le modifiche successive che abbandonano i criteri oggettivi a favore di criteri catastali non operano retroattivamente oltre i limiti stabiliti.
- In materia tributaria la valutazione tecnica dell'Ufficio (perizia) trova ampio credito se motivata e confrontata con le prove del contribuente; per ribaltare la valutazione è necessario fornire elementi probatori precisi e specifici, non una mera rivalutazione dei dati.
- Ai fini del ricorso in Cassazione, le censure non possono limitarsi a chiedere la riconsiderazione dei fatti o della valutazione di merito: i motivi ex art. 360 n.5 richiedono l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consentono un nuovo esame della prova.
- Le norme di favore si applicano retroattivamente solo nei limiti espressamente previsti dalla legge e dalla giurisprudenza: la sopravvenienza normativa non determina automaticamente un'abolitio criminis o la perdita del potere di recupero dell'amministrazione se il fatto rimane rilevante ai fini impositivi.
- Se si contesta la quantificazione del costruito o del terreno è utile produrre perizie alternative, documentazione contrattuale specifica e metriche direttamente confrontabili con la perizia dell'Ufficio (es. stime professionali, valori OMI corredati da metodologie di calcolo), perché il giudice di merito valuta confronti motivati.
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