Cassazione Civile, Sentenza n. 9300/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia recuperava imposte di registro, ipotecarie e catastali relative all'acquisto di un immobile per il quale erano state richieste agevolazioni "prima casa". Il contribuente aveva dedotto l'impossibilita' di trasferire la residenza per cause sopravvenute (sentenza del TAR che aveva annullato il decreto ministeriale di trasferimento come giudice di pace, necessita' di lavori sull'immobile, esistenza di un rapporto locatizio) e aveva inoltre dichiarato di essersi avvalso della definizione agevolata ex art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 e di aver rinunciato al ricorso; la CTR, ritenendo non sussistente causa di forza maggiore e sostenendo di non essere a conoscenza della definizione agevolata, decise nel merito rigettando il ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo relativo alla nullita' della sentenza di merito per omessa motivazione sul punto della definizione agevolata e sulla mancata valutazione della rinuncia. Dalla documentazione risultava che il contribuente aveva presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e la rinuncia al ricorso; inoltre l'Agenzia successivamente ha attestato l'esito positivo della procedura di definizione. Perciò la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio in ragione della definizione agevolata prevista dall'art. 6 d.l. n. 193/2016 conv. in l. n. 225/2016. Sono state compensate le spese dei gradi di merito; la parte resistente e' stata condannata al pagamento delle spese di lite del giudizio di cassazione in favore del ricorrente, liquidate in euro 2.800,00 oltre spese forfettarie, esborsi euro 200,00 e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modificazioni in l. 1 dicembre 2016, n. 225
La Corte ha ritenuto che, una volta perfezionata la definizione agevolata ai sensi dell'art.6 e documentata la rinuncia al giudizio da parte del contribuente, il processo deve essere dichiarato estinto; la verifica dell'effettivo perfezionamento della procedura puo' essere fatta dal giudice e l'accertamento positivo determina l'estinzione della controversia.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione al principio del giusto processo e alla necessita' di motivazione: la Corte ha ritenuto che l'omessa motivazione della CTR circa la valutazione della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata costituisce vizio che incide sul diritto alla pronuncia motivata e sul contraddittorio.
art. 132, comma 4, cod. proc. civ.
Riferito alla motivazione delle decisioni: la mancata indicazione delle ragioni per le quali la CTR non ha accolto la richiesta di rinuncia e non ha valutato la documentazione depositata e' stata ritenuta causa di nullita' della sentenza di merito.
art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.
Utilizzato dalla Corte per decidere nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto, dichiarando l'estinzione del giudizio in presenza di elementi documentali che attestavano la definizione agevolata.
Massime di principio
- Se il contribuente aderisce a una procedura di definizione agevolata e deposita la documentazione comprovante l'adesione e la rinuncia al giudizio, il giudice deve valutare tale documentazione e, se la definizione e' perfezionata, dichiarare estinto il processo.
- La semplice dichiarazione dell'Amministrazione di non essere a conoscenza della definizione non esclude l'obbligo del giudice di esaminare la prova documentale prodotta dalla parte; il rifiuto di valutare o la mancata motivazione su tale prova e' vizio rilevante.
- L'omessa o insufficiente motivazione della decisione in relazione a profili decisivi (es. esistenza di una definizione agevolata o rinuncia al ricorso) integra violazione del diritto al giudizio motivato e puo' condurre alla cassazione della sentenza di merito.
- In casi analoghi e' opportuno per il contribuente depositare tempestivamente prova formale dell'adesione alla definizione e della rinuncia al ricorso e, se necessario, sollecitare che il giudice disponga un rinvio per consentire agli uffici di confermare lo stato della procedura.
- In presenza di perfezionamento della definizione agevolata il giudice puo' decidere l'estinzione del giudizio senza ulteriori indagini (art. 384, comma 2, c.p.c.), con conseguenze sulle spese: e' possibile la compensazione delle spese di merito e la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del grado di cassazione.
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