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Sentenza

Sentenza del 23/10/2017 n. 5993 - Comm. Trib. Prov. Milano

Irpef - Detrazione per spese riqualificazione energetica di immobili oggetto di impresa che svolge attività di locazione - Spetta alla società di persone e al socio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La detrazione è stata riconosciuta anche per gli immobili oggetto di locazione da parte della società. Trattandosi di una società di persone, il beneficio fiscale spetta alla società e si trasferisce per trasparenza ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. È stata quindi esclusa una limitazione dell'agevolazione ai soli immobili utilizzati direttamente dall'impresa.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di fruire delle detrazioni IRPEF previste per interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica effettuati su immobili oggetto dell'attività d'impresa e concessi in locazione. Si discuteva, in particolare, se il beneficio fosse riservato agli immobili utilizzati direttamente dall'impresa oppure potesse spettare anche per immobili detenuti da una società che svolge professionalmente attività di locazione. È stato ritenuto irrilevante che gli immobili fossero destinati alla locazione, la loro tipologia o classificazione, la modalità di iscrizione in bilancio e la natura dell'operatore economico, poiché la finalità della disciplina è incentivare il risparmio energetico e ridurre l'impatto ambientale.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 344, 347 e 349

    Le disposizioni riconoscono le detrazioni per specifici interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione senza prevedere, secondo la decisione, un vincolo generale che limiti il beneficio agli immobili utilizzati direttamente dall'impresa.

  • Decreto ministeriale 19 febbraio 2007

    Il decreto disciplina le modalità applicative delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica; non è stato interpretato come introduttivo di una limitazione legata alla destinazione degli immobili alla locazione.

Massime di principio

  • Le detrazioni per il risparmio energetico possono spettare anche a imprese o società che effettuano gli interventi su immobili concessi in locazione, non soltanto su immobili utilizzati direttamente nell'attività.
  • In assenza di una limitazione espressa nella legge, non dovrebbero essere decisive la classificazione catastale o contabile dell'immobile, né il fatto che il bene produca reddito mediante locazione.
  • Per le società di persone, il beneficio fiscale è imputato ai soci secondo il principio di trasparenza e in proporzione alla quota di partecipazione.
  • La finalità ambientale della norma può orientare l'interpretazione in senso non restrittivo, purché siano rispettati tutti gli altri requisiti tecnici, documentali e procedurali previsti dalla disciplina agevolativa.
  • L'applicazione concreta richiede comunque la verifica della normativa vigente e dei requisiti specifici dell'intervento, poiché successive modifiche legislative possono incidere su aliquote, soggetti beneficiari, limiti e adempimenti.

Testo integrale

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