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Sentenza

Sentenza del 11/05/2021 n. 12373 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso dell'Agenzia (vizio di motivazione e errata valutazione della detrazione IVA), ritenendoli fondati, assorbito il terzo motivo e cassata la sentenza della CTR Lazio che aveva confermato l'annullamento dell'avviso. La causa è rinviata alla CTR del Lazio per nuovo esame anche sulle spese. Il ricorso incidentale condizionato di ICS è rigettato.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Imponibile accertato dall'Ufficio per gli anni 2003-2006 in relazione all'acquisto e rivendita di immobili e per fatture emesse da E.21; l'Ufficio aveva disconosciuto i costi e l'Iva detratta ritenendo le operazioni parte di uno schema di frode immobiliare con cessioni fittizie tra società riconducibili a S.M., e ricostruito induttivamente il reddito, accertando reddito da fonte illecita.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 5

    Fondamento per censurare la sentenza di merito per motivazione insufficiente o contraddittoria quando il giudice omette l'analisi di elementi decisivi o non svolge analitica considerazione delle risultanze processuali.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 3

    Fondamento per censurare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (es. norme tributarie e IVA) dedotte in cassazione.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 26

    Regola il meccanismo di rettifica dell'IVA (note di variazione) che il cessionario deve annotare per neutralizzare una detrazione conseguente a operazione poi non realizzata; l'obbligo di rettifica impedisce l'esercizio di un diritto di detrazione quando manca la realizzazione effettiva dell'operazione.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 21, comma 7

    Stabilisce che chi espone l'IVA in fattura è debitore dell'imposta anche se l'operazione non si realizza, con l'obiettivo di evitare perdite di gettito.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 54

    Norma richiamata in relazione a verifiche e sanzioni IVA (citata come riferimento normativo nel giudizio, oggetto di valutazione nel ricorso in subordine).

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 37-bis

    Norma richiamata in relazione agli accertamenti e presunzioni fiscali; richiamata nel terzo motivo poi assorbito.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 20

    Norma richiamata nel terzo motivo (in tema di accertamento tributario), oggetto di censura assorbita.

  • Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 7

    Richiama l'obbligo di allegare gli atti richiamati nell'avviso di accertamento nella misura in cui il loro contenuto sia necessario ad integrare la motivazione dell'atto impositivo; collegata al principio della 'motivazione per relationem'.

  • Legge n. 241/1990, art. 3, comma 3

    Principio di trasparenza e di integrazione della motivazione che giustifica l'obbligo di fornire al contribuente atti il cui contenuto sia essenziale per la comprensione delle ragioni dell'atto amministrativo.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 53 e art. 62

    Norme del processo tributario richiamate nel controricorso incidentale circa i requisiti di specificità dell'appello e le conseguenze processuali; la Corte ha ritenuto infondata la censura sull'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità.

  • Codice civile, art. 2909 (citato dal resistente)

    Articolo evocato nel ricorso incidentale condizionato; la Corte però non ha ritenuto fondata la censura incidentale relativa all'inammissibilità dell'appello.

  • Codice di procedura civile, art. 324

    Richiamato nel ricorso incidentale relativo alla regolarità dell'impugnazione; censura non accolta.

  • Costituzione, art. 53

    Richiamato nel motivo formulato in subordine (abusiva applicazione di norme tributarie e principi costituzionali), poi assorbito.

Massime di principio

  • La 'motivazione per relationem' è ammissibile solo se il contribuente ha conoscenza o conoscibilità degli atti richiamati e se il contenuto di tali atti è necessario ad integrare la motivazione dell'avviso; il contribuente deve provare che la parte mancante della motivazione è essenziale per la pretesa.
  • Il giudice di merito deve esaminare analiticamente le risultanze e le inferenze logiche derivate dagli elementi probatori: una motivazione lacunosa o che non considera elementi decisivi può essere cassata per insufficienza o contraddittorietà.
  • La riconducibilità 'informale' tra società (gruppo de facto o controllo tramite persone fisiche comuni) può essere rilevante ai fini dell'accertamento anche se le società esistono formalmente; il giudice deve valutare e motivare specificamente l'esistenza di collegamenti informali quando è this la contestazione dell'Ufficio.
  • Per l'IVA il diritto alla detrazione è subordinato alla effettiva realizzazione dell'operazione imponibile: se l'operazione non si realizza, il cessionario deve rettificare la detrazione tramite gli strumenti previsti (art. 26 DPR 633/1972); l'emittente della fattura rimane debitore dell'IVA indicata in fattura.
  • La prova del pagamento mediante un finanziamento non è di per sé decisiva a dimostrare che il finanziamento sia servito effettivamente a pagare il prezzo o che l'operazione abbia avuto realizzazione economica: il collegamento tra fonte del finanziamento e pagamento effettivo del prezzo deve essere chiaramente dimostrato e valutato dal giudice.
  • In sede d'appello l'Amministrazione finanziaria può riproporre le medesime argomentazioni già dedotte in primo grado: l'onere di specificità dell'appello è considerato assolto quando l'Ufficio ripropone le medesime ragioni, considerato il carattere devolutivo pieno dell'appello nel processo tributario.

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