Sentenza n. 1757/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara per l’indicazione, nell’offerta tecnica, di un cronoprogramma che riportava una durata complessiva di 300 giorni, dalla quale era desumibile il massimo ribasso temporale consentito
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato l’esclusione dalla procedura aperta, di importo a base d’asta pari a € 5.085.812,78, per l’affidamento dei lavori di adeguamento del sistema fognario del Comune di Montella. Nel fascicolo relativo al criterio tecnico B.2, concernente le modalità di esecuzione e l’organizzazione del cantiere, aveva inserito un cronoprogramma per fasi e tratti con durata complessiva di 300 giorni; il termine previsto dalla gara era di 390 giorni e la riduzione massima consentita era di 90 giorni. L’impresa ha dedotto: violazione dell’art. 10 del d.lgs. 36/2023 e del principio di tassatività, sostenendo che la durata indicata non costituiva un’offerta temporale né conteneva una dichiarazione negoziale di riduzione; insussistenza di commistione tra offerta tecnica ed economica e mancata lesione della segretezza dell’offerta economica; travisamento, illogicità, contraddittorietà della lex specialis e difetto d’istruttoria, anche perché il criterio B.2 richiedeva di illustrare fasi e organizzazione dei lavori; violazione dei principi di proporzionalità, massima partecipazione, risultato e fiducia, nonché nullità o illegittimità della clausola ove interpretata come causa automatica di esclusione; infine, violazione degli artt. 3 e 10 della l. 241/1990 per asserita omessa o apparente valutazione delle memorie procedimentali del 19 agosto 2026. Le amministrazioni hanno eccepito l’inammissibilità per mancata tempestiva impugnazione della clausola escludente e chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR, con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., ha rigettato il ricorso e ha prescisso dall’esame delle eccezioni di rito, ritenendo infondate tutte le censure. Ha escluso che la previsione della Sezione XVII costituisse una causa di esclusione ulteriore e nulla: la clausola era ricognitiva e rafforzativa della regola di separazione e segretezza delle offerte e, secondo l’interpretazione della disciplina di gara, definiva il cronoprogramma operativo come parte dell’offerta tempo, vietandone l’inserimento in altri documenti a pena di esclusione. La durata di 300 giorni, confrontata con il termine di 390 giorni, rendeva aritmeticamente desumibile una riduzione di 90 giorni, pari al massimo consentito; non si trattava quindi di un generico riferimento temporale, ma dell’indicazione dell’offerta tempo nella documentazione tecnica. Per tali ragioni sono stati respinti i primi due motivi, compresa la censura di travisamento e contraddittorietà rispetto al criterio B.2. Sono state respinte anche le censure sui principi del codice dei contratti, sulla proporzionalità e sulla massima partecipazione. Quanto al procedimento, il TAR ha ritenuto che l’amministrazione avesse esaminato le memorie del 19 agosto 2026, senza reputarle idonee a superare il dato obiettivo dei 300 giorni, e che la motivazione fosse adeguata perché individuava la clausola violata, il documento e il dato contestato, il raffronto tra 390 e 300 giorni e la conseguente riduzione temporale desumibile. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. 36/2023
In sintesi, si coglie che la codificazione del principio di tassatività ha efficacia prescrittiva circa il divieto di introdurre ulteriori cause di esclusione tramite regolamento o lex specialis; ma, al contempo, consente alla stazione appaltante di imporre prescrizioni necessarie al celere ed efficiente svolgimento della gara, che meglio declinano principi già previamente enucleati.
La tassatività vieta l’introduzione di cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle previste dall’ordinamento, ma non impedisce alla stazione appaltante di stabilire prescrizioni funzionali al corretto ed efficiente svolgimento della procedura, purché non si traducano in cause di esclusione non consentite.
art. 108 d.lgs. 36/2023
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Il testo menziona l’art. 108 per indicare il criterio di aggiudicazione della gara, ma non ne svolge un’interpretazione autonoma né lo applica come ragione decisiva del rigetto.
artt. 7 e ss. l. 241/1990
il procedimento è stato preceduto da apposita comunicazione di avvio ai sensi della Legge n. 241/1990, con assegnazione di termine per memorie e documenti.
La comunicazione di avvio e la possibilità di presentare memorie hanno garantito la partecipazione procedimentale; il TAR ha inoltre ritenuto che le deduzioni fossero state esaminate, sebbene giudicate inidonee a superare il dato oggettivo.
art. 3 l. 241/1990
Quanto alla motivazione, essa risulta tutt’altro che apodittica, poiché: a) individua la clausola violata; 14 b) indica il documento e il dato numerico contestato; c) esplicita il raffronto tra il termine di progetto (390 giorni) e la durata indicata nel cronoprogramma (300 giorni); illustra puntualmente (pag. 3) il perché tale differenza equivalga all’indicazione dell’offerta tempo: “…in palese violazione della previsione di cui alla sez. XVII del bando/disciplinare di gara, la piena coincidenza tra l’elemento indicato (“300 giorni”) ed il massimo ribasso temporale consentito (90 giorni su base 390) equiparabile all’offerta tempo stessa”.
La motivazione dell’esclusione è sufficiente quando identifica la prescrizione violata e il dato contestato e spiega, attraverso il raffronto numerico con il termine di gara, perché quel dato equivale all’indicazione dell’offerta tempo.
art. 60 c.p.a.
Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, dopo aver sentito le parti nella camera di consiglio.
Massime di principio
- Il principio di tassatività delle cause di esclusione non impedisce alla stazione appaltante di specificare nella lex specialis prescrizioni funzionali alla corretta e celere conduzione della gara; tali prescrizioni non possono tuttavia essere utilizzate per introdurre cause espulsive ulteriori rispetto a quelle ammesse dall’ordinamento.
- Quando la lex specialis colloca espressamente il cronoprogramma operativo nell’offerta temporale e ne vieta, a pena di esclusione, l’indicazione in altri documenti, l’inserimento nell’offerta tecnica di una durata che, confrontata con il termine contrattuale, rende aritmeticamente desumibile la riduzione temporale offerta integra violazione della regola di separazione delle offerte.
- La motivazione di un’esclusione per indicazione dell’offerta temporale nella documentazione tecnica è adeguata se individua la clausola violata, il documento e il dato temporale contestati e chiarisce il calcolo dal quale deriva la riconducibilità del dato all’offerta tempo.
- La presentazione di memorie nel procedimento di esclusione non impone all’amministrazione di accoglierne le conclusioni; ai fini della legittimità, rileva che le deduzioni siano state esaminate e che il provvedimento spieghi perché non superano gli elementi oggettivi posti a fondamento dell’esclusione.
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