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Sentenza

Sentenza n. 837/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500250

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di improcedibilità dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA per un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo e, con motivi aggiunti, provvedimento di archiviazione dell’istanza di autorizzazione unica

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento regionale che aveva dichiarato improcedibile l’istanza di screening VIA relativa a un impianto fotovoltaico da realizzare nel Comune di Escalaplano, chiedendo anche la disapplicazione della normativa regionale o il rinvio alla Corte costituzionale. Ha dedotto l’illegittimità della legge regionale n. 20/2024, nella parte in cui attribuiva alla qualificazione dell’area come non idonea l’effetto automatico di impedire la prosecuzione del procedimento, per contrasto con l’art. 117 Cost., con la normativa eurounitaria e statale sulle energie rinnovabili, con i principi di certezza del diritto, legittimo affidamento, libertà di iniziativa economica, ragionevolezza e buon andamento. Con motivi aggiunti ha impugnato l’archiviazione dell’istanza di autorizzazione unica, sostenendo che la procedibilità si fosse perfezionata per il decorso del termine previsto per la verifica preliminare della documentazione, che le carenze documentali fossero insussistenti o sanabili, che la normativa sopravvenuta non fosse applicabile e che l’amministrazione avesse esercitato sostanzialmente un potere di autotutela senza rispettare l’art. 21-nonies l. 241/1990. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e sviamento, violazione dell’affidamento e difetto di motivazione. Infine, aveva chiesto l’accertamento del silenzio-inadempimento sull’istanza di screening VIA, ma ha successivamente rinunciato a tale domanda.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che l’art. 1, comma 5, della l.r. Sardegna n. 20/2024, nella parte in cui faceva discendere dalla qualificazione dell’area come non idonea l’improcedibilità automatica dell’istanza, fosse stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 184/2025, con efficacia ex tunc. La non idoneità dell’area non può comportare un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione dell’impianto, ma può incidere sull’accesso ai procedimenti autorizzatori semplificati; la compatibilità del progetto deve essere verificata in concreto nell’ambito del procedimento ordinario. È stato quindi annullato il provvedimento di improcedibilità ed è stato ordinato alla Regione di riavviare e concludere il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La domanda sul silenzio-inadempimento è stata dichiarata improcedibile per rinuncia. I motivi aggiunti contro l’archiviazione dell’autorizzazione unica sono stati respinti. Il decorso del termine per la verifica preliminare della completezza documentale impedisce soltanto una tardiva dichiarazione di improcedibilità per carenze meramente formali, ma non preclude la successiva verifica della sussistenza dei requisiti sostanziali. Per gli impianti fotovoltaici, la disponibilità giuridica delle aree, comprese quelle necessarie alle opere di connessione, deve essere dimostrata sin dall’inizio e mantenuta durante il procedimento. Per le aree demaniali occorre un titolo concessorio, un formale nulla osta o almeno l’attivazione del procedimento per ottenerlo; per le aree private la disponibilità deve risultare da titoli chiari, attuali e verificabili. L’archiviazione non ha costituito autotutela, poiché non esisteva un precedente provvedimento favorevole implicito sulla sussistenza dei requisiti sostanziali. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 117, commi 1 e 3, Cost.

    La disciplina regionale sulle aree non idonee agli impianti da fonti rinnovabili deve rispettare i principi fondamentali statali e la normativa eurounitaria; non può introdurre un divieto assoluto e automatico incompatibile con tali vincoli.

  • art. 1, comma 5, l.r. Sardegna n. 20/2024

    La disposizione, nella parte in cui collegava alla qualificazione dell’area come non idonea l’improcedibilità automatica delle istanze e la applicava ai procedimenti in corso, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima; la sua espunzione opera ex tunc.

  • art. 20, comma 8, lett. c), d.lgs. n. 199/2021

    La qualificazione di un’area come idonea rileva ai fini dell’accesso ai regimi autorizzatori semplificati, ma la disciplina delle aree non idonee non può trasformarsi in un divieto assoluto di realizzazione.

  • art. 19 d.lgs. n. 152/2006

    Il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA deve essere riavviato e definito dall’amministrazione dopo l’annullamento dell’arresto procedimentale fondato sulla norma regionale incostituzionale.

  • art. 12 d.lgs. n. 387/2003

    Nell’autorizzazione unica per impianti da fonti rinnovabili la disponibilità giuridica delle aree costituisce requisito essenziale per la procedibilità dell’istanza.

  • punto 13.1, lett. c), D.M. 10 settembre 2010

    la documentazione da cui risulti la disponibilità dell’area su cui realizzare l’impianto e delle opere connesse

    La documentazione sulla disponibilità delle aree rientra nei contenuti minimi dell’istanza di autorizzazione unica.

  • art. 14.4 D.M. 10 settembre 2010

    Il termine per la verifica preliminare della documentazione impedisce la tardiva declaratoria di improcedibilità per carenze meramente formali, ma non elimina il potere-dovere di verificare successivamente i requisiti sostanziali.

  • art. 9 dell’Allegato alla D.G.R. Sardegna n. 3/25 del 2018

    La disciplina regionale della verifica preliminare non determina una cristallizzazione definitiva dell’idoneità sostanziale della documentazione prodotta.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Non trova applicazione quando l’archiviazione costituisce definizione ordinaria del procedimento dopo l’istruttoria e non rimuove un precedente provvedimento favorevole o un effetto ampliativo già consolidato.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    La domanda di accertamento del silenzio-inadempimento è stata dichiarata improcedibile per rinuncia della ricorrente.

Massime di principio

  • La qualificazione di un’area come non idonea alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili non può produrre automaticamente l’improcedibilità dell’istanza né un divieto assoluto di installazione; essa può incidere sull’accesso ai procedimenti autorizzatori semplificati, mentre la compatibilità dell’intervento deve essere valutata concretamente nel procedimento ordinario.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che imponeva l’arresto automatico del procedimento opera ex tunc e impone all’amministrazione di riavviare il procedimento illegittimamente interrotto, svolgendo una valutazione piena e non predeterminata del progetto.
  • Il decorso del termine previsto per la verifica preliminare della completezza documentale impedisce la tardiva dichiarazione di improcedibilità per mere carenze formali, ma non preclude all’amministrazione di verificare nel prosieguo dell’istruttoria l’effettiva sussistenza dei requisiti sostanziali necessari al rilascio dell’autorizzazione.
  • Nell’ambito dell’autorizzazione unica per impianti fotovoltaici, la disponibilità giuridica deve essere dimostrata sin dalla presentazione dell’istanza, riguardare anche le opere connesse e permanere durante il procedimento; per le aree demaniali è necessario un titolo concessorio, un atto di assenso o almeno l’attivazione del procedimento diretto a conseguirlo.
  • L’archiviazione di un’istanza priva dei requisiti sostanziali non costituisce esercizio di autotutela se non esiste un precedente provvedimento favorevole o un effetto ampliativo consolidato sulla procedibilità sostanziale; pertanto non richiede i presupposti dell’annullamento d’ufficio.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliAutotutelaTermini del procedimento e silenzio
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneQuestione di legittimità costituzionaleEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimo affidamento

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