Cassazione Civile, Ordinanza n. 06233/2025 del 09/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente aveva definito per adesione una verifica fiscale relativa all’anno d’imposta 2006 e aveva pagato quanto concordato. Nel 2015 chiedeva all’Amministrazione finanziaria di esercitare l’autotutela per rivedere l’ammontare versato, assumendo errori di calcolo. Il diniego veniva impugnato prima davanti alla CTP, che respingeva il ricorso, e poi in appello, con esito negativo. In Cassazione la società deduceva: 1) violazione di legge e di principi costituzionali, sostenendo che il giudice d’appello avesse illegittimamente applicato, per analogia, un termine di cinque anni per ritenere non più esercitabile l’autotutela su un accertamento con adesione, in assenza di una specifica previsione normativa; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la CTR aveva rilevato d’ufficio la tardività dell’istanza senza che tale eccezione fosse stata proposta dall’Amministrazione; 3) nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 e 101 Cost., per non avere il giudice assegnato un termine per il contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure, chiarendo che l’accertamento con adesione determina l’intangibilità della pretesa erariale definita concordemente e non è soggetto a impugnazione da parte del contribuente; inoltre, contro il diniego di autotutela il contribuente non può utilizzare l’impugnazione per rimettere in discussione il merito dell’atto ormai definitivo, ma solo dedurre vizi propri del rifiuto, ossia l’assenza di illegittimità del diniego rispetto a un interesse generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto. La Corte ha anche dato atto della nullità della notifica del controricorso e, per tale ragione, non ha provveduto sulle spese. Ha inoltre disposto il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 218/1997
L’accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, con conseguente intangibilità della pretesa erariale concordata.
art. 5-bis d.lgs. n. 218/1997
Richiamato solo come base della definizione per adesione dell’accertamento nel caso concreto.
art. 38 d.P.R. n. 602/1973
Richiamato dalla CTR in via analogica per il termine di 48 mesi sui rimborsi; la Cassazione non fonda però la decisione su tale parametro ma sulla non impugnabilità dell’adesione e sui limiti dell’autotutela.
art. 112 c.p.c.
Invocato per censurare la pronuncia su una questione ritenuta rilevata d’ufficio; la censura è stata respinta.
artt. 24 e 101 Cost.
Invocati per sostenere la necessità del contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio; la censura è stata respinta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 68, comma 1, d.P.R. n. 287/1992
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo a sostegno della disciplina dell’autotutela.
art. 2-quater, comma 1, d.l. n. 564/1994
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo a sostegno della disciplina dell’autotutela.
d.m. Fin. n. 37/1997
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo a sostegno della disciplina dell’autotutela.
artt. 23, 24, 53 e 97 Cost.
Richiamati dalla ricorrente per contestare la pretesa applicazione di un termine non previsto dalla legge e la compressione della capacità contributiva e della legalità tributaria.
Massime di principio
- L’accertamento con adesione, una volta perfezionato ai sensi del d.lgs. n. 218/1997, rende definitiva e non più impugnabile la pretesa tributaria oggetto dell’accordo, salvo i limiti espressamente previsti dall’ordinamento.
- Il contribuente non può usare l’impugnazione del diniego di autotutela come mezzo surrettizio per rimettere in discussione il merito di un atto impositivo ormai definitivo; può dedurre solo vizi propri del rifiuto di autotutela.
- L’esercizio dell’autotutela tributaria non è configurabile come un potere azionabile dal contribuente per correggere qualsiasi errore dell’atto, ma richiede la prospettazione di un interesse pubblico generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto.
- Quando il rapporto tributario è stato definito per adesione, eventuali contestazioni sui vizi dell’atto presupposto restano precluse, perché l’accordo sostituisce la precedente pretesa impositiva nei limiti del concordato.
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