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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24234/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La decisione concerne un imputato che, in secondo grado, era stato confermato responsabile di due reati: violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, con condanna alla pena ritenuta di giustizia. In cassazione il difensore ha proposto due motivi: primo, vizio di motivazione e violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche; secondo, violazione dell'art. 157 c.p. per avere la Corte di appello omesso di dichiarare la prescrizione dei reati, che si assumeva maturata prima della sentenza di appello. Il pubblico ministero in Cassazione ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente al delitto di lesioni personali, ormai estinto per prescrizione, e il rigetto nel resto con rideterminazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che la doglianza sulle attenuanti generiche non era stata proposta in appello e, comunque, era priva di interesse concreto perché le attenuanti risultavano già concesse dai giudici di merito. Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo solo per il reato di lesioni personali ex art. 582 c.p., poiché, tenuto conto della recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, c.p., delle sospensioni e delle interruzioni del corso della prescrizione, il termine risultava spirato prima della sentenza di appello (24 ottobre 2025), essendo il fatto risalente al 3 aprile 2014. Per il reato di violenza a pubblico ufficiale ex art. 336 c.p. ha escluso invece la prescrizione, ritenendo che il termine massimo non fosse ancora decorso. Il dispositivo finale è di annullamento senza rinvio limitatamente al reato di lesioni personali per prescrizione, rigetto nel resto e rideterminazione della pena in mesi sei di reclusione ai sensi dell'art. 620 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    la mancata dichiarazione della prescrizione maturata prima della sentenza impugnata integra un errore di diritto deducibile in cassazione; la censura sulle attenuanti generiche è stata però ritenuta inammissibile anche per difetto di interesse e perché non proposta in appello

  • art. 157 c.p.

    regola il termine di prescrizione; in presenza di circostanza aggravante ad effetto speciale il calcolo va effettuato sulla pena edittale del reato, con incidenza della recidiva qualificata sul termine prescrizionale

  • art. 161, comma 2, c.p.

    in presenza di atti interruttivi, la recidiva qualificata comporta l'aumento del termine massimo di prescrizione di ulteriori due terzi

  • art. 99, comma 4, c.p.

    la recidiva specifica e reiterata è qualificata come circostanza ad effetto speciale e incide sia sul termine ordinario sia su quello massimo di prescrizione

  • art. 582 c.p.

    delitto di lesioni personali per il quale la Corte ha verificato la maturazione della prescrizione prima della sentenza di appello

  • art. 336 c.p.

    delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale; per questo reato la prescrizione è stata esclusa perché il termine non risultava decorso

  • art. 620 c.p.p.

    consente alla Corte di cassazione la rideterminazione della pena senza rinvio dopo l'annullamento parziale

Massime di principio

  • La mancata declaratoria della prescrizione già maturata prima della sentenza impugnata costituisce errore di diritto deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
  • La recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, c.p. ha natura di circostanza ad effetto speciale e incide sul calcolo della prescrizione sia quanto al termine ordinario sia quanto al termine massimo in presenza di atti interruttivi.
  • Ai fini della prescrizione dei delitti puniti con pena massima inferiore a sei anni, se è contestata una circostanza aggravante ad effetto speciale, l'aumento va operato sulla pena edittale del singolo reato e non sul limite astratto dei sei anni previsto dall'art. 157 c.p.
  • Una censura in cassazione sulle attenuanti generiche è inammissibile se non è stata previamente devoluta in appello e, comunque, difetta di interesse quando il beneficio risulta già riconosciuto nei precedenti gradi di giudizio.
  • Quando l'annullamento è solo parziale e incide unicamente su uno dei reati, la Corte di cassazione può rideterminare direttamente la pena residua senza rinvio ex art. 620 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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