Regolamento (UE) 2021/2152
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2152 del Consiglio del 6 dicembre 2021 che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2021/2152 del Consiglio aggiorna il regime sanzionatorio istituito dal regolamento (UE) n. 208/2014 relativo alla situazione in Ucraina. A seguito del riesame effettuato dal Consiglio, viene soppressa dall’allegato I la voce relativa a Oleksandr Viktorovych Klymenko, insieme alle informazioni connesse nella sezione sui diritti della difesa e sulla tutela giurisdizionale effettiva. Il regolamento è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 con la soppressione della voce relativa a Oleksandr Viktorovych Klymenko dalle liste sanzionatorie.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, in quanto regolamento di esecuzione direttamente applicabile. Incide sul regime di misure restrittive previsto dal regolamento (UE) n. 208/2014 nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, limitatamente all’aggiornamento dell’elenco di cui all’allegato I. L’intervento riguarda la cancellazione di una persona fisica dall’elenco sanzionatorio e la correlata soppressione delle informazioni nella sezione dedicata ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2152 del Consiglio interviene sul regime di misure restrittive adottato nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina. La finalità è circoscritta all’aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014, dopo il riesame del Consiglio, con la soppressione della voce relativa a una persona fisica.
Base giuridica e contesto
Il Consiglio richiama il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e il regolamento (UE) n. 208/2014, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1. Nei considerando si precisa che, a seguito del riesame, è opportuno sopprimere la voce relativa a una persona e le informazioni connesse ai suoi diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Il regolamento di esecuzione è quindi adottato come misura di aggiornamento del quadro sanzionatorio.
Modifiche all’allegato I
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 sia modificato secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento stesso. In concreto:
- nella sezione A («Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 2») è soppressa la voce n. 17 relativa a Oleksandr Viktorovych Klymenko (Олександр Вiкторович Клименко);
- nella sezione B («Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva») è soppressa la voce n. 17 riferita alla medesima persona.
Entrata in vigore e efficacia
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è inoltre obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sull’aggiornamento delle liste sanzionatorie nazionali e dell’Unione.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il Consiglio adotta il regolamento di esecuzione sulla base dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 208/2014, per aggiornare l’elenco delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive in considerazione della situazione in Ucraina.
Soppressione di una persona dall’allegato I
L’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 è modificato: nella sezione A («Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 2») è soppressa la voce n. 17 relativa a Oleksandr Viktorovych Klymenko (Олександр Вiкторович Клименко).
Aggiornamento della sezione sui diritti della difesa
Nella sezione B («Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva») è soppressa la voce n. 17 relativa anch’essa a Oleksandr Viktorovych Klymenko.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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