Regolamento (UE) 2021/2157
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2157 della Commissione del 6 dicembre 2021 che avvia un riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1266 e (UE) 2021/1267 che estendono rispettivamente il dazio antidumping definitivo e il dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, allo scopo di determinare la possibilità di concedere un’esenzione da tali misure a un produttore esportatore canadese, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento avvia un riesame finalizzato a stabilire se Verbio Diesel Canada Corporation possa beneficiare di un'esenzione dalle misure antidumping e compensative applicabili al biodiesel spedito dal Canada. In attesa dell'esito del riesame, il dazio antidumping è abrogato per le importazioni del solo produttore interessato, ma tali importazioni devono essere registrate dalle autorità doganali per consentire l'eventuale riscossione retroattiva dei dazi in caso di accertamento di elusione. Le misure compensative restano invece formalmente in vigore fino alla conclusione del riesame, salvo futura esenzione.
Apertura di un riesame per verificare se concedere a Verbio Diesel Canada Corporation un'esenzione dalle misure antidumping e compensative applicabili al biodiesel spedito dal Canada, con abrogazione del dazio antidumping per tali importazioni e loro registrazione doganale.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di biodiesel, in forma pura o in miscela con oltre il 20 % in peso di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento di origine non fossile, spedite dal Canada, a prescindere dall'origine dichiarata, e prodotte da Verbio Diesel Canada Corporation (codice addizionale TARIC C600). Il regolamento riguarda le misure antidumping e antisovvenzioni già estese a tali importazioni dai regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1266 e (UE) 2021/1267, nonché la registrazione doganale delle importazioni interessate per nove mesi dall'entrata in vigore. Sono escluse le altre merci e gli altri esportatori non indicati nel dispositivo.
Riesame delle misure antidumping e compensative sul biodiesel spedito dal Canada
Il regolamento avvia un riesame volto a verificare se Verbio Diesel Canada Corporation possa ottenere un'esenzione dalle misure antidumping e compensative applicabili al biodiesel spedito dal Canada. Il provvedimento si colloca nell'ambito della difesa commerciale dell'Unione e richiama, come base giuridica, il regolamento antidumping (UE) 2016/1036 e il regolamento antisovvenzioni (UE) 2016/1037, nonché le misure già in vigore estese con i regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1266 e (UE) 2021/1267.
Ambito oggettivo e prodotto interessato
Il prodotto oggetto del riesame è il biodiesel, inteso come esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di tali componenti. Il regolamento precisa che il prodotto è considerato se spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o meno, e indica una serie di codici NC/TARIC ai quali le importazioni risultano attualmente classificate.
Presupposti della domanda e ragioni del riesame
La Commissione ha ricevuto una domanda di esenzione presentata il 7 settembre 2021 da Verbio Diesel Canada Corporation, qualificata come produttore esportatore canadese. Il richiedente ha sostenuto di non aver esportato il prodotto nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta iniziale che aveva condotto all'estensione delle misure alle importazioni spedite dal Canada, ha prodotto elementi per dimostrare di essere un effettivo produttore e ha dichiarato di non aver eluso le misure in vigore. Ha inoltre affermato di aver effettuato esportazioni verso l'Unione nel luglio 2021.
Misure in vigore e conseguenze immediate del regolamento
Il regolamento precisa che le misure originarie furono istituite nel 2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti e successivamente estese nel 2011 alle importazioni spedite dal Canada. Le misure attualmente vigenti derivano dai regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1266 e (UE) 2021/1267. Con il presente atto, il dazio antidumping è abrogato limitatamente alle importazioni del richiedente oggetto del riesame, mentre il dazio compensativo resta in vigore fino a una eventuale decisione di esenzione.
Registrazione doganale delle importazioni
Le autorità doganali devono registrare le importazioni interessate ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base. La registrazione è disposta per un periodo di nove mesi dall'entrata in vigore del regolamento. Tale meccanismo serve a preservare la possibilità di riscossione dei dazi, qualora il riesame dimostri che il richiedente ha eluso le misure; in tal caso, il prelievo potrà decorrere dalla data di registrazione.
Procedura di inchiesta, diritti di difesa e cooperazione
La Commissione invierà un questionario al richiedente, che dovrà essere compilato e restituito entro 37 giorni dall'entrata in vigore del regolamento, salvo diverse disposizioni. Lo stesso termine di 37 giorni vale, in linea di principio, per le osservazioni e le informazioni trasmesse dalle parti interessate. Le parti possono chiedere di essere audite; per le questioni inerenti all'apertura dell'inchiesta, la richiesta va presentata entro 15 giorni dall'entrata in vigore.
Regole sulla riservatezza e sulle comunicazioni
Le informazioni presentate alla Commissione devono essere esenti da diritti d'autore; se contengono dati protetti di terzi, occorre un'autorizzazione specifica che consenta l'uso nel procedimento e la comunicazione alle altre parti in forma difensiva. Le comunicazioni riservate devono essere contrassegnate come "Sensitive" e accompagnate da un riassunto non riservato marcato "For inspection by interested parties". Se il trattamento riservato non è adeguatamente motivato o manca il riassunto non riservato, la Commissione può non considerare tali informazioni.
Omessa collaborazione, dati disponibili e proroghe
In caso di mancata collaborazione, mancata trasmissione delle informazioni o ostacolo grave all'inchiesta, la Commissione può fondare le proprie conclusioni sui dati disponibili, con possibile esito meno favorevole per la parte inadempiente. Le proroghe dei termini sono eccezionali: in linea generale, quelle per rispondere ai questionari sono limitate a tre giorni e normalmente non superano i sette; per le altre informazioni, la proroga è di norma limitata a tre giorni salvo circostanze eccezionali.
Consigliere-auditore, durata dell'inchiesta e protezione dei dati
Le parti interessate possono rivolgersi al consigliere-auditore, che interviene come tramite nei procedimenti di difesa commerciale, in particolare su accesso al fascicolo, riservatezza, proroghe e audizioni. L'inchiesta deve concludersi entro nove mesi dall'entrata in vigore del regolamento. I dati personali raccolti sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.
Disposizioni principali
Apertura del riesame ed esenzione richiesta
È aperto un riesame ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037 per verificare se le importazioni di biodiesel spedito dal Canada e prodotto da Verbio Diesel Canada Corporation debbano continuare a essere soggette alle misure antidumping e antisovvenzioni estese dai regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1266 e (UE) 2021/1267.
Prodotto interessato e classificazione doganale
Il prodotto oggetto del riesame è il biodiesel, in forma pura o in miscela contenente oltre il 20 % in peso di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento di origine non fossile, spedito dal Canada, classificato nei codici NC e TARIC indicati nel regolamento (tra cui ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 2710 19 43, ex 3826 00 10 e altri codici correlati).
Abrogazione temporanea del dazio antidumping per il richiedente
Il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 è abrogato per le importazioni specificate all'articolo 1, cioè quelle prodotte da Verbio Diesel Canada Corporation e oggetto del riesame.
Registrazione delle importazioni
Le autorità doganali devono registrare le importazioni interessate in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. La registrazione ha durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, così da consentire l'eventuale applicazione retroattiva dei dazi se il riesame dovesse confermare l'elusione.
Conseguenze potenziali in caso di esito negativo per il richiedente
Se il riesame accerterà l'elusione, i dazi antidumping potranno essere riscossi a decorrere dalla data di registrazione delle importazioni; l'eventuale importo dovuto corrisponderebbe al dazio applicabile alle "tutte le altre società" previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266, pari a 172,2 EUR/tonnellata.
Persistenza delle misure compensative
Poiché il regolamento antisovvenzioni di base non prevede la soppressione dei dazi compensativi nei casi indicati, le misure compensative restano in vigore durante il riesame e saranno soppresse per il richiedente solo se l'inchiesta riconoscerà il diritto all'esenzione.
Termini procedurali e cooperazione delle parti
Il questionario inviato alla società richiedente deve essere restituito entro 37 giorni dall'entrata in vigore del regolamento, salvo diversa disposizione. Anche le osservazioni e le informazioni delle parti interessate devono pervenire, di regola, entro 37 giorni. Le richieste di audizione sulla fase iniziale devono essere presentate entro 15 giorni; le richieste successive seguono i termini fissati dalla Commissione.
Riservatezza, formato delle comunicazioni e rappresentanza delle parti
Le comunicazioni riservate devono essere contrassegnate come "Sensitive" e accompagnate da un riassunto non riservato "For inspection by interested parties" sufficientemente dettagliato. La Commissione può non prendere in considerazione informazioni riservate prive di adeguata motivazione o di riassunto non riservato. Le comunicazioni sono preferibilmente via e-mail, con indicazione di recapiti completi e utilizzo di un indirizzo di lavoro attivo.
Omessa collaborazione e uso dei dati disponibili
In caso di mancata collaborazione, rifiuto di accesso alle informazioni, tardiva comunicazione o ostacolo grave all'inchiesta, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/1037. Informazioni false o fuorvianti possono essere ignorate.
Calendario dell'inchiesta e dati personali
L'inchiesta deve concludersi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. I dati personali raccolti sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.
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