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Ordinanza

Ordinanza n. 326/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento Decreto del Prefetto di Ascoli Piceno, del 12/12/17, notificato il 17/12/17, di respingimento del ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento n. Cat.6F/2017/PAS del 14/09/2017 con il quale il Questore di Ascoli Piceno ha respinto, ai sensi degli artt. 11 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773, l'istanza presentata in data 24/5/2017 intesa ad ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo tiro a volo e piattello.

Giustizia amministrativa201800139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico contro il diniego del Questore di rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Ascoli Piceno che ha respinto il ricorso gerarchico proposto contro il provvedimento del Questore di Ascoli Piceno, adottato ai sensi degli artt. 11 e 43 del TULPS, con il quale era stata rigettata l'istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo di tiro a volo e piattello. Nell'udienza del 13 marzo 2026 il ricorrente ha chiesto il rinvio della trattazione, rilevando che alcuni documenti depositati dall'amministrazione resistente in adempimento a una precedente ordinanza istruttoria non erano accessibili e, pertanto, non risultavano leggibili.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza di rinvio della trattazione, senza definire nel merito la domanda di annullamento. Ha ordinato all'amministrazione resistente di depositare nel più breve tempo possibile i medesimi documenti già depositati il 7 maggio 2025, assicurandone l'accessibilità e l'ordinaria leggibilità, anche mediante interlocuzione con la Segreteria del TAR. La trattazione del ricorso è stata rinviata all'udienza straordinaria del 9 ottobre 2026. È stata inoltre disposta la comunicazione dell'ordinanza, anche presso la sede reale dell'amministrazione resistente.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale base processuale nell'ambito dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 11 R.D. 773/1931 (TULPS)

    Indicato nel provvedimento impugnato quale fondamento normativo del diniego della licenza di porto d'armi; l'ordinanza non ne esamina il contenuto nel merito.

  • art. 43 R.D. 773/1931 (TULPS)

    Indicato nel provvedimento impugnato quale fondamento normativo del diniego della licenza di porto d'armi; l'ordinanza non ne esamina il contenuto nel merito.

Massime di principio

  • Quando gli atti depositati in giudizio dall'amministrazione in adempimento a un'incombenza istruttoria non sono accessibili o leggibili, il giudice può disporre il loro nuovo deposito in formato accessibile e ordinariamente leggibile, anche mediante interlocuzione con la segreteria dell'ufficio giudiziario.
  • La mancata disponibilità in forma leggibile di documenti rilevanti per la trattazione giustifica il rinvio dell'udienza e la fissazione di una nuova udienza per consentire il pieno esame del materiale processuale.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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