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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31512/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un socio di una società di persone in liquidazione aveva impugnato un avviso di accertamento per il recupero dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2008, emesso nei suoi confronti in quanto chiamato a rispondere quale socio della società. La CTP aveva rigettato il ricorso, mentre in appello la CTR aveva accolto l'impugnazione del contribuente e respinto l'appello incidentale dell'Agenzia. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo e violazione degli artt. 156 e 161 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1972; 3) omesso esame di un punto decisivo, per non avere la CTR considerato la motivazione dell'avviso e il PVC richiamato; 4) violazione degli artt. 19 e 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c. Nel corso del giudizio di cassazione il difensore del contribuente ha comunicato che un coobbligato, ex socio della medesima società, aveva definito agevolmente la controversia sul medesimo atto impositivo ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018 conv. in L. n. 136/2018; tale definizione, per espressa previsione normativa, giova anche agli altri coobbligati.

La decisione

La Corte ha preso atto che la definizione agevolata perfezionata da un coobbligato per il medesimo atto impositivo si estendeva anche agli altri coobbligati, inclusi quelli per i quali la controversia non era più pendente. Ritenendo quindi integrati i presupposti per l'estinzione del giudizio, ha accolto l'istanza di estinzione e ha dichiarato la cessazione della controversia, con spese a carico della parte che le aveva anticipate. Non è stata dunque esaminata nel merito la fondatezza dei quattro motivi di ricorso dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per vizi della motivazione/dispositivo, ma non esaminato nel merito a seguito dell'estinzione del giudizio.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 156 c.p.c. in tema di nullità della sentenza, senza statuizione nel merito.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Indicata quale norma sul motivo di ricorso per cassazione relativo alla nullità della sentenza.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1972

    Richiamato nel secondo motivo di ricorso per asserita violazione della motivazione dell'avviso di accertamento.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Richiamato quale parametro per i motivi di violazione di legge.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Richiamato quale parametro del motivo di omesso esame di un punto decisivo.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato nel quarto motivo come norma sulla detrazione IVA, senza esame nel merito.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato nel quarto motivo come norma sulla rettifica/recupero IVA, senza esame nel merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo in tema di onere della prova, senza decisione nel merito.

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018 conv. in L. n. 136 del 2018

    "La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8"

    La definizione agevolata perfezionata da un coobbligato produce effetti estensivi in favore degli altri coobbligati, consentendo l'estinzione del giudizio anche nei loro confronti.

Massime di principio

  • Quando la legge prevede che la definizione agevolata perfezionata da un coobbligato giovi anche agli altri coobbligati, il perfezionamento della procedura da parte di uno solo estende i suoi effetti agli altri, inclusi quelli per i quali il contenzioso non sia più pendente.
  • In presenza di un valido perfezionamento della definizione agevolata riferita al medesimo atto impositivo, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
  • La verifica dell'intervenuta definizione agevolata, se documentata dalla produzione della domanda, della ricevuta di trasmissione e della quietanza di pagamento, è sufficiente a fondare la declaratoria di estinzione del processo.
  • Nei giudizi tributari relativi a obbligazioni solidali o comunque coobbligatorie, l'effetto favorevole della definizione agevolata può riflettersi anche sulle posizioni processuali degli altri obbligati secondo la disciplina speciale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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