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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1149

Regolamento (UE) 2020/1149 della Commissione del 3 agosto 2020 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce nell’allegato XVII del REACH una nuova restrizione per i diisocianati, sostanze classificate come sensibilizzanti respiratori e cutanei, al fine di ridurre i casi di asma professionale e altre patologie correlate. La misura vieta l’uso industriale e professionale, e in parte l’immissione sul mercato, salvo concentrazioni inferiori allo 0,1% in peso o il rispetto di un obbligo di formazione standardizzata. È previsto un regime transitorio: il divieto di immissione sul mercato opera dal 24 febbraio 2022, mentre il divieto di uso dal 24 agosto 2023. Il sistema si basa su obblighi a carico dei fornitori, dei datori di lavoro o lavoratori autonomi e sugli Stati membri per il monitoraggio e la rendicontazione.

Modifica dell’allegato XVII del regolamento REACH per introdurre una restrizione specifica all’uso e all’immissione sul mercato dei diisocianati, con obblighi di formazione per gli utilizzatori industriali e professionali.

Ambito di applicazione

Si applica ai diisocianati, in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele destinate a usi industriali e professionali nell’Unione europea. Riguarda sia l’immissione sul mercato sia l’uso da parte di utilizzatori industriali e professionali, inclusi lavoratori e lavoratori autonomi e chi ne supervisiona le attività. Sono previste esclusioni operative solo se la concentrazione complessiva dei diisocianati è inferiore allo 0,1% in peso oppure, per l’uso dopo il 24 agosto 2023, se è stata completata con esito positivo la formazione richiesta. Si applica fatti salvi gli obblighi più rigorosi eventualmente previsti dal diritto nazionale e dalla normativa UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Restrizione dei diisocianati nel quadro REACH

Il regolamento (UE) 2020/1149 modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) introducendo una restrizione specifica per i diisocianati. La misura nasce dalla constatazione, richiamata nei considerando, dell’elevato numero di casi di sensibilizzazione respiratoria, asma professionale e dermatiti associati all’esposizione a tali sostanze, nonché dall’esigenza di un intervento uniforme a livello dell’Unione.

Razionale della misura

La Commissione richiama il fascicolo presentato dalla Germania e i pareri del RAC e del SEAC dell’ECHA, che hanno ritenuto la restrizione la misura più appropriata per ridurre i rischi sanitari e sostenibile sotto il profilo socioeconomico. È rilevato che non esiste una soglia nota per l’effetto di sensibilizzazione dei diisocianati e che un semplice valore limite di esposizione professionale non sarebbe sufficiente a ridurre i casi di asma professionale al livello più basso possibile. Per questo il regolamento combina un limite di concentrazione con un obbligo di formazione standardizzata lungo la catena di approvvigionamento.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

La nuova voce 74 dell’allegato XVII riguarda i diisocianati, in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele destinate a usi industriali e professionali. La definizione di utilizzatori industriali e professionali comprende i lavoratori, i lavoratori autonomi e i soggetti incaricati della supervisione delle attività di manipolazione. La restrizione si applica senza pregiudizio per norme nazionali più rigorose e per le altre disposizioni dell’Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Divieti e condizioni di deroga

Dal 24 febbraio 2022 i diisocianati non possono essere immessi sul mercato per usi industriali e professionali, salvo che:

  • la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1% in peso; oppure
  • il fornitore assicuri che il destinatario riceva informazioni sui requisiti formativi e che sull’imballaggio compaia, in modo visibilmente separato dalle altre informazioni in ეტichetta, la dicitura: "A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata".

Dal 24 agosto 2023 l’uso industriale e professionale è vietato, salvo che:

  • la concentrazione complessiva sia inferiore allo 0,1% in peso; oppure
  • il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca il completamento con esito positivo della formazione prima dell’utilizzo.

Formazione obbligatoria: contenuto e livelli

La formazione costituisce l’elemento centrale della disciplina. Deve riguardare il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione, essere tenuta da un esperto in salute e sicurezza sul lavoro con competenze acquisite tramite adeguata formazione professionale e rispettare i requisiti minimi fissati dal regolamento.

La voce 74 distingue tre livelli di contenuto formativo:

  • formazione generale per tutti gli usi industriali e professionali, con nozioni su chimica dei diisocianati, tossicità, esposizione, valori limite, sensibilizzazione, rischio di odore, volatilità, viscosità, temperatura, peso molecolare, igiene personale, DPI, ventilazione, pulizia, fuoriuscite, manutenzione, smaltimento degli imballaggi, protezione degli astanti, fasi critiche di manipolazione, codici nazionali specifici, sicurezza basata sui comportamenti e prova documentale del completamento;
  • formazione intermedia per specifici usi, tra cui miscele all’aperto a temperatura ambiente, spruzzo in cabina ventilata, applicazione con rullo o pennello, immersione/colata, trattamento meccanico di articoli non completamente stagionati, pulitura e rifiuti, e altri usi con esposizione simile;
  • formazione avanzata per usi più esposti o complessi, tra cui manipolazione di articoli non completamente reagiti, applicazioni per fonderie, manutenzione e riparazioni con accesso alle attrezzature, manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti oltre 45 °C, spruzzo all’aperto con ventilazione limitata o naturale e spruzzo ad alta pressione.

Obblighi per fornitori, datori di lavoro e lavoratori autonomi

Il fornitore deve garantire che il destinatario disponga dei materiali didattici e dell’accesso ai corsi di formazione nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui le sostanze o miscele sono fornite. La formazione deve inoltre essere adattata alla specificità del prodotto, alla composizione, all’imballaggio e alla progettazione.

Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve documentare il superamento della formazione e rinnovarla almeno ogni cinque anni. Il regolamento ammette che gli Stati membri mantengano o introducano requisiti nazionali più specifici, purché siano rispettati i requisiti minimi europei.

Monitoraggio e relazioni degli Stati membri

Ai fini di eventuali revisioni future, gli Stati membri devono includere nelle relazioni ex articolo 117, paragrafo 1, REACH:

  • i requisiti nazionali di formazione e le altre misure di gestione del rischio;
  • il numero di casi segnalati e riconosciuti di asma professionale e di malattie professionali respiratorie e cutanee connesse ai diisocianati;
  • gli eventuali limiti nazionali di esposizione;
  • le informazioni sulle attività di controllo e applicazione della restrizione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La Commissione richiama infine la direttiva 98/24/CE sugli agenti chimici come quadro generale di tutela, che resta applicabile senza pregiudizio per la nuova restrizione.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato XVII REACH

L’articolo 1 dispone l’inserimento nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 della voce 74 relativa ai diisocianati, identificati come composti O = C=N-R-N = C=O con R unità idrocarburica alifatica o aromatica di lunghezza non specificata.

Divieto di uso industriale e professionale dal 24 agosto 2023

I diisocianati non possono essere utilizzati, in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, salvo che la concentrazione sia inferiore allo 0,1% in peso oppure che il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca il completamento della formazione sull’uso sicuro prima dell’utilizzo.

Divieto di immissione sul mercato dal 24 febbraio 2022

Dal 24 febbraio 2022 i diisocianati non possono essere immessi sul mercato per usi industriali e professionali, salvo concentrazione inferiore allo 0,1% in peso oppure, in caso di fornitura, presenza di informazioni sui requisiti formativi e dicitura specifica sull’imballaggio: "A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata".

Definizione di utilizzatori industriali e professionali

Sono considerati tali i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati o sono incaricati della supervisione di tali compiti.

Contenuto minimo della formazione

La formazione deve riguardare il controllo dell’esposizione cutanea e per inalazione e deve essere svolta da un esperto in salute e sicurezza sul lavoro con competenze adeguate. Il regolamento distingue tra formazione generale, intermedia e avanzata, con moduli specifici per diversi tipi di utilizzo, inclusi spruzzo, applicazioni con rullo o pennello, immersione/colata, lavori su articoli non completamente reagiti, manutenzione, fonderie e usi con esposizione simile.

Obblighi del fornitore

Il fornitore deve garantire che il destinatario disponga delle informazioni sui requisiti formativi e abbia accesso ai materiali didattici e ai corsi nelle lingue ufficiali degli Stati membri interessati. La formazione deve tenere conto della specificità dei prodotti, della loro composizione, dell’imballaggio e della progettazione.

Obblighi di documentazione e rinnovo

Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve documentare il completamento con esito positivo della formazione; la formazione va rinnovata almeno ogni cinque anni.

Rendicontazione degli Stati membri

Nelle relazioni ex articolo 117, paragrafo 1, del regolamento REACH, gli Stati membri devono indicare requisiti nazionali di formazione e di gestione del rischio, numero di casi di asma e malattie professionali respiratorie e cutanee correlati ai diisocianati, eventuali limiti nazionali di esposizione e informazioni sulle attività di enforcement.

Rapporto con altre norme UE e applicazione

La restrizione si applica fatta salva la normativa UE in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare la direttiva 98/24/CE sugli agenti chimici. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesostanze chimichesalute e sicurezza sul lavororestrizioni reachformazione professionaletutela della salute

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