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Sentenza

Sentenza del 23/12/2015 n. 25915 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva confermato l'avviso di accertamento TARSU relativo agli anni 2003-2006. Sosteneva che alcuni locali, qualificati come sottotetti e solai e utilizzati come deposito di materiali obsoleti e in disuso, dovessero essere esclusi dal calcolo della superficie tassabile perché concretamente inutilizzabili e incapaci di produrre rifiuti. Con il primo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2, e del regolamento comunale; con il secondo ha contestato l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha rilevato che i giudici di merito avevano accertato, anche sulla base di una perizia prodotta dalla stessa contribuente, che i locali erano oggettivamente utilizzabili e concretamente utilizzati come deposito. Inoltre, le loro altezze erano superiori a 1,50 metri, soglia considerata dal regolamento comunale indicativa della minima possibilità di permanenza. La ricorrente non ha indicato uno specifico fatto storico, controverso e decisivo, che il giudice avrebbe omesso di esaminare. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.500 euro oltre accessori e rimborso forfettario.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2

    La norma è stata invocata dalla contribuente per sostenere l'esclusione dalla TARSU dei locali non utilizzabili o insuscettibili di produrre rifiuti. La decisione mostra tuttavia che l'esclusione non opera quando i locali risultano oggettivamente utilizzabili e concretamente adibiti a deposito.

  • Art. 4, comma 2, del regolamento comunale TARSU

    Il regolamento considerava l'altezza di 1,50 metri come indicativa della minima possibilità di permanenza. Poiché i locali superavano tale altezza, il giudice li ha ritenuti utilizzabili e assoggettabili alla tassa.

Massime di principio

  • Ai fini della TARSU, l'esclusione di un locale non dipende soltanto dalla sua qualificazione formale come sottotetto, solaio o deposito, ma dalla sua concreta e oggettiva inutilizzabilità e dalla reale impossibilità di produrre rifiuti.
  • Un locale utilizzato come deposito può essere considerato produttivo di rifiuti anche se contiene materiali obsoleti o in disuso; l'uso non abitativo non comporta automaticamente l'esenzione.
  • La possibilità di utilizzare effettivamente il locale, valutata anche sulla base di caratteristiche fisiche come l'altezza, può prevalere sull'asserita marginalità o occasionalità dell'uso.
  • Chi chiede l'esclusione dalla superficie tassabile deve fornire elementi probatori concreti sull'inutilizzabilità oggettiva del locale e non limitarsi ad affermare che esso non produce rifiuti.
  • In sede di ricorso per cassazione, contestare genericamente la valutazione dei fatti o la motivazione non è sufficiente: occorre indicare uno specifico fatto storico, controverso e decisivo, che sia stato omesso dal giudice di merito.

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