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Legge

L.R. Umbria 1/2005

Disciplina in materia di polizia locale.

Normativa regionaleL.R. Umbria 1/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina funzioni, organizzazione, formazione e coordinamento della polizia locale in Umbria, con ruolo di indirizzo della Regione, istituzione di un Comitato tecnico consultivo e di una Scuola regionale. Prevede regole su corpi e servizi comunali/provinciali, gestione associata, uniformi e mezzi, nonché norme finanziarie e transitorie legate all’adeguamento dei regolamenti locali.

Disciplina della polizia locale in Umbria

Disciplina della polizia locale in Umbria

La legge definisce l’assetto della polizia locale nella Regione Umbria, attribuendo alla Regione compiti di coordinamento, indirizzo, formazione e supporto, e disciplinando organizzazione, funzioni e standard minimi dei corpi e dei servizi locali.

Ambito di applicazione e finalità

Il provvedimento regola l’esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale nel territorio umbro, con l’obiettivo di garantire una gestione coordinata e omogenea dei servizi di polizia locale, il controllo del territorio e la tutela della sicurezza dei cittadini.

Funzioni della Regione

La Giunta regionale svolge un ruolo centrale di impulso e coordinamento. In particolare:

  • esercita funzioni di coordinamento, indirizzo, sostegno operativo, formazione e aggiornamento del personale;
  • promuove l’esercizio associato delle funzioni di polizia locale;
  • favorisce forme di collaborazione con le forze di polizia dello Stato e intese interregionali per sistemi informativi integrati in materia di sicurezza;
  • coordina tali interventi con le politiche regionali di sicurezza urbana e di tutela del diritto alla sicurezza;
  • raccoglie, monitora e diffonde i dati sull’attività delle polizie locali;
  • svolge attività di ricerca, documentazione e informazione;
  • definisce standard essenziali di dotazione in rapporto tra popolazione residente e operatori;
  • istituisce la Scuola regionale di polizia locale;
  • promuove l’attivazione di un numero telefonico unico di pronto intervento.

La Regione promuove anche intese tra polizie provinciali e municipali per un esercizio integrato delle funzioni sul territorio.

Comitato tecnico consultivo della polizia locale

È istituito un Comitato tecnico consultivo regionale con sede presso la Giunta regionale e durata pari all’intera legislatura. Il Comitato è composto da rappresentanti della struttura regionale competente, comandanti, rappresentanti dei corpi di polizia locale ed esperti in materia di sicurezza urbana o comunque con competenze connesse alla polizia locale, secondo la composizione prevista dal testo consolidato. I componenti sono nominati o eletti dal Consiglio regionale secondo le diverse categorie.

Il Comitato:

  • adotta un regolamento interno a maggioranza dei componenti;
  • si riunisce almeno due volte l’anno e ogni volta che la Giunta o il Consiglio regionale richiedano pareri o audizioni;
  • riceve il rimborso delle spese di viaggio per ogni giornata di seduta.

Compiti consultivi e propositivi del Comitato

Il Comitato svolge funzioni di studio, informazione e consulenza tecnica e formula proposte alla Giunta per migliorare organizzazione e coordinamento dei servizi di polizia locale. Esprime inoltre pareri e proposte su:

  • caratteristiche di uniformi e distintivi;
  • caratteristiche e dotazioni di mezzi e strumenti operativi;
  • corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale.

Funzioni esercitate dai Comuni e dalle Province

Comuni singoli o associati e Province esercitano, nelle materie di propria competenza o conferite da leggi statali e regionali, funzioni di:

  • polizia amministrativa;
  • polizia giudiziaria;
  • polizia stradale;
  • polizia tributaria limitatamente ai tributi locali;
  • ausiliarie di pubblica sicurezza per la sicurezza urbana in concorso con le forze di polizia dello Stato;
  • informazione, raccolta notizie, accertamento e rilevazione dati;
  • soccorso in occasione di calamità e disastri, in raccordo con la protezione civile.

Per tali funzioni gli enti locali istituiscono corpi e servizi di polizia locale e ne disciplinano ordinamento e organizzazione con regolamento, nel rispetto della legge regionale.

Principi organizzativi generali

Le polizie locali non possono essere considerate strutture intermedie di altri settori amministrativi o tecnici né essere poste alle dipendenze di dirigenti di strutture diverse. Il comandante, salvo diversa disposizione regolamentare del comune, è inquadrato nella categoria apicale dell’ente e deve appartenere alla polizia locale.

Il personale può essere destinato ad attività diverse solo in via occasionale e per comprovata necessità e urgenza.

Polizia provinciale

Le Province istituiscono i corpi di polizia provinciale. Il regolamento del corpo definisce l’organico in rapporto ai compiti da svolgere sul territorio. Sono ammessi distacchi o comandi temporanei previa convenzione tra enti interessati.

Il corpo provinciale esercita in particolare funzioni di polizia ambientale e ittico-venatoria e coopera con le altre forze di polizia per il mantenimento della sicurezza nel rispetto della legislazione statale.

Polizia municipale e corpi comunali

I Comuni devono istituire un servizio di polizia municipale dotato di personale, mezzi e strutture tali da assicurare l’esercizio continuativo ed efficace delle funzioni su tutto il territorio comunale e in tutti i giorni dell’anno.

Il servizio opera di norma nel territorio del comune, ma può svolgersi anche in ambiti più ampi mediante:

  • convenzioni tra comuni;
  • comando o distacco di addetti;
  • servizi di ausilio in caso di eventi straordinari.

I comuni nei quali il servizio è svolto da almeno sette addetti istituiscono il corpo di polizia municipale. Il corpo si articola in comandante, ufficiali, sottoufficiali e agenti. La dotazione organica è stabilita dal regolamento, di norma sulla base di un addetto ogni 700 abitanti.

Gestione associata

La gestione associata dei servizi e dei corpi di polizia locale è favorita per assicurare omogeneità e coordinamento sul territorio regionale. Il programma di riordino territoriale individua:

  • gli ambiti territoriali ottimali;
  • i criteri per la concessione di contributi alle forme associative.

Gli addetti ai servizi associati restano di regola inquadrati nei ruoli dei singoli comuni, salvo possibilità di inquadramento nell’ente sovracomunale. I rapporti tra comandante e sindaci sono disciplinati dall’atto costitutivo dell’associazione.

Regolamenti locali, vigilanza esterna e arma

Gli enti locali adottano il regolamento del corpo o del servizio secondo criteri legati alle caratteristiche del territorio e del contesto socio-economico, tra cui popolazione, estensione, traffico, sviluppo edilizio, insediamenti produttivi e commerciali, vocazione turistica, indice di motorizzazione, presenza di scuole, ospedali, nodi stradali critici, attività istituzionali, campi nomadi e ogni altro criterio rilevante di efficienza e funzionalità.

Gli enti dotati di strutture di polizia locale devono inoltre adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, un regolamento per l’applicazione dell’articolo 208 del Codice della strada, destinando quote dei proventi sanzionatori a fondi per previdenza e assistenza del personale.

I servizi di vigilanza esterna devono essere svolti da almeno due unità. Se l’ente decide di non armare la polizia locale, il personale non può essere impiegato in servizi di vigilanza esterna.

Scuola regionale di polizia locale e formazione

La Giunta istituisce la Scuola regionale di polizia locale per formazione, aggiornamento professionale e perfezionamento del personale. La Regione concorre alle spese di funzionamento mettendo a disposizione locali idonei e un contributo annuale. La struttura e il funzionamento della scuola sono disciplinati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

L’attività può essere svolta con personale regionale e degli enti locali, avvalendosi anche di tecnici del settore, comandanti, ufficiali di polizia locale e di polizia dello Stato, esperti, oltre che mediante convenzioni con università e altre istituzioni specializzate.

Corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento

La formazione si distingue in:

  • corsi di accesso ai ruoli;
  • corsi di qualificazione e aggiornamento del personale, anche in materia di vigilanza e controllo su strutture e attività ricettive, agenzie di viaggio e turismo, professioni turistiche e lotta all’abusivismo.

Per i corsi di accesso, i candidati devono possedere idoneità psico-fisica accertata dalle ASL secondo modalità e parametri stabiliti dalla Giunta regionale. Il superamento delle prove finali costituisce titolo preferenziale nelle graduatorie concorsuali.

Per i corsi di qualificazione e aggiornamento, il superamento delle prove finali è titolo valutabile ai fini della progressione di carriera, nel rispetto della contrattazione collettiva.

L’attività formativa è realizzata dall’Associazione “Scuola di Amministrazione pubblica Villa Umbra”.

Uniformi, distintivi e mezzi operativi

Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, con regolamento e previo parere del Comitato tecnico consultivo, sono stabilite le caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei segni distintivi e dei mezzi e strumenti operativi in dotazione al personale di polizia locale.

Aspetti finanziari

Per il 2005 è autorizzata una spesa di 40.000 euro per il finanziamento degli interventi relativi al Comitato e alla Scuola regionale. La copertura è assicurata mediante riduzione di fondi speciali del bilancio 2004 e iscrizione della relativa disponibilità nella competenza 2005.

Per gli anni successivi la spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale. La Giunta è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti.

Adeguamento degli enti locali e regime sanzionatorio amministrativo

Entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento sulle uniformi e sui distintivi, gli enti locali devono adeguare i propri regolamenti speciali e le disposizioni vigenti.

Gli enti che non si adeguano nei termini non possono beneficiare delle risorse previste dalla disciplina regionale in materia di sicurezza urbana e diritto alla sicurezza, né dei fondi previsti per l’attuazione della legge.

Abrogazioni e disciplina transitoria

La legge abroga la legge regionale 30 aprile 1990, n. 34, e la legge regionale 23 maggio 2001, n. 15, salvo quanto previsto dalla norma transitoria richiamata nel testo.

Fino all’adozione del regolamento di cui all’articolo 12 restano in vigore gli allegati A, B, C, D ed E della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34.

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