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Legge

L.R. Umbria 2/2005

Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale.

Normativa regionaleL.R. Umbria 2/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione Umbria, l’assetto organizzativo della Presidenza e della Giunta regionale, i principi di organizzazione, la programmazione del personale, gli incarichi dirigenziali, le strutture speciali e i rapporti con agenzie ed enti strumentali. Prevede alcune norme transitorie/abrogative e il superamento del ruolo speciale transitorio dal 1° gennaio 2006.

Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza e della Giunta regionale umbre

Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza e della Giunta regionale

La legge definisce il quadro generale dell’organizzazione amministrativa della Regione Umbria, nel rispetto della Costituzione, dello Statuto regionale e del d.lgs. 165/2001. La disciplina vale come riferimento anche per il Consiglio/Assemblea legislativa e come disciplina per le agenzie strumentali regionali.

Principi generali dell’organizzazione

L’organizzazione degli uffici e della dirigenza si fonda su principi di separazione tra indirizzo politico e gestione, efficienza, efficacia, economicità, flessibilità, sussidiarietà e decentramento, trasparenza, qualità dell’azione amministrativa, valorizzazione delle risorse umane, pari opportunità, controllo dei costi e dei risultati, razionalizzazione normativa e valorizzazione del merito. È inoltre richiamata la realizzazione dell’accountability e l’uso di strumenti di misurazione e partecipazione degli utenti.

Programmazione, verifica organizzativa e fabbisogni di personale

La Giunta regionale approva il Piano triennale dei fabbisogni di personale, che costituisce il quadro di riferimento per la dotazione organica, e adotta il Piano integrato di attività e organizzazione secondo la disciplina statale richiamata. Trasmette al Consiglio/Assemblea legislativa una relazione annuale su organizzazione e personale insieme alla legge finanziaria regionale. La struttura organizzativa viene verificata periodicamente tenendo conto dell’evoluzione istituzionale e funzionale, del conferimento di funzioni agli enti locali e dei fabbisogni delle direzioni regionali.

Articolazione della struttura regionale

L’organizzazione regionale comprende la direzione generale, le direzioni regionali, le strutture e posizioni dirigenziali e quelle non dirigenziali. La direzione generale è la struttura di vertice, a supporto degli organi di governo, con funzione strategica e di presidio dell’attuazione del programma politico del Presidente della Regione.

Direzione generale e direttore generale

La direzione generale sovrintende in modo organico e coordinato alle direzioni regionali. Il direttore generale garantisce la coerenza complessiva dell’azione della Regione e degli enti strumentali rispetto agli obiettivi della Giunta, coordina le politiche di settore, propone atti organizzativi e il conferimento degli incarichi dirigenziali, programma l’assegnazione delle risorse, propone gli obiettivi ai direttori regionali, esercita poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo grave, convoca e presiede il Comitato di direzione, segnala criticità e risolve conflitti di competenza. È valutato dalla Giunta su proposta dell’OIV. In caso di assenza temporanea è sostituito da un vicario; in caso di vacanza o cessazione anticipata, l’incarico può essere attribuito a un direttore regionale per non oltre 180 giorni.

Direzioni regionali e direttori regionali

Le direzioni regionali svolgono funzioni trasversali di supporto, attuano le politiche settoriali e assicurano coordinamento intersettoriale per obiettivi specifici o interventi di particolare interesse regionale. Sono istituite dalla Giunta, su proposta del direttore generale, che ne definisce anche le competenze. I direttori regionali assicurano il raccordo tra struttura e organi politici, contribuiscono alla programmazione e propongono i programmi attuativi con le risorse necessarie; inoltre impartiscono indirizzi ai dirigenti, propongono gli incarichi dirigenziali, valutano i dirigenti con il supporto dell’OIV, coordinano l’attività delle strutture e partecipano al Comitato di direzione. Sono valutati dalla Giunta su proposta del direttore generale, con supporto OIV.

Incarichi di direttore generale e direttore regionale

Gli incarichi sono conferiti dal Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta e previa manifestazione di interesse, con contratto di diritto privato, a tempo pieno, esclusivo e rinnovabile. La durata non può superare quella della legislatura; alla fine della legislatura è prevista una proroga fino alla nomina dei successori e comunque non oltre 90 giorni dall’insediamento della nuova Giunta. Il trattamento economico è determinato dalla Giunta; quello del direttore generale è pari a quello del direttore regionale più elevato, con possibile incremento fino al 10% annuo sulla componente variabile, legato alla performance. È garantita la parità di genere nel conferimento.

Comitato di direzione

È istituito il Comitato di direzione, composto dal direttore generale e dai direttori regionali, per assicurare programmazione, raccordo, coordinamento e attuazione delle attività di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica delle direzioni regionali. Il funzionamento è disciplinato con atto della Giunta; il Comitato è convocato e presieduto dal direttore generale.

Dirigenza regionale e accesso alla qualifica dirigenziale

La dirigenza regionale è ordinata in una qualifica unica. Le funzioni, i poteri e le responsabilità dei dirigenti sono definiti dai regolamenti di organizzazione nel rispetto del d.lgs. 165/2001 e della contrattazione collettiva. L’accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso per titoli ed esami o corso-concorso selettivo di formazione. Sono previsti requisiti differenziati per dipendenti pubblici, soggetti con dottorato o specializzazione, dirigenti di enti pubblici, chi abbia svolto incarichi dirigenziali o equiparati per almeno cinque anni, cittadini italiani con esperienza internazionale e dipendenti di aziende private con esperienza direttiva o dirigenziale. La disciplina attuativa assicura pari opportunità e stabilisce i titoli di studio richiesti.

Incarichi dirigenziali e deleghe

Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dalla Giunta regionale su proposta del direttore generale, mediante contratto di diritto privato rinnovabile. Nel conferirli si considerano requisiti culturali e professionali, attitudini, capacità, risultati conseguiti e principio di rotazione, nel rispetto del buon andamento e della continuità amministrativa. È possibile conferire incarichi, entro il 10% della dotazione organica dirigenziale, anche a esterni con specifica qualificazione o a dipendenti regionali della categoria immediatamente inferiore, secondo i requisiti previsti; in tali casi è prevista l’aspettativa senza assegni con mantenimento del posto e anzianità. I dirigenti possono delegare, per tempo determinato e con atto scritto e motivato, alcune competenze a titolari di posizione organizzativa.

Comitato dei Garanti

È istituito il Comitato dei Garanti, organo di garanzia per i dirigenti, chiamato a esprimere pareri sui provvedimenti conseguenti a responsabilità dirigenziale. È costituito con decreto del Presidente della Giunta; il regolamento regionale ne disciplina composizione, nomina, funzionamento e può attribuirgli ulteriori compiti. La partecipazione non dà diritto a compensi o rimborsi; l’Assemblea legislativa può avvalersene previa intesa. Il Comitato opera anche per gli enti strumentali.

Rapporti tra Giunta e Assemblea legislativa

La Giunta e l’Assemblea legislativa/Consiglio regionale devono perseguire coerenza e massimo coordinamento tra le rispettive organizzazioni, assicurando collaborazione, supporto e complementarietà nel rispetto delle funzioni istituzionali.

Agenzie regionali e Centro per le pari opportunità

Le agenzie regionali strumentali godono di autonomia gestionale, amministrativa, organizzativa e finanziaria; operano secondo le singole discipline normative, nel rispetto della programmazione regionale e dell’ordinamento contabile. Possono utilizzare proprio personale o personale trasferito/comandato; in caso di riforma istituzionale, il personale regionale non più utilizzabile rientra, a domanda, nell’organico regionale. La Giunta effettua un monitoraggio annuale sull’andamento organizzativo e del personale, in coerenza con le risorse assegnate. Analoga autonomia è riconosciuta al Centro per le pari opportunità della Regione Umbria.

Relazioni sindacali

La Giunta regionale, con il concorso degli enti strumentali e con il Consiglio/Assemblea legislativa, stipula protocolli di relazioni sindacali per una gestione unitaria e integrata delle materie di organizzazione e personale.

Strutture speciali di supporto e Avvocatura regionale

Il Presidente dispone di un ufficio di gabinetto e ciascun componente della Giunta di un ufficio di supporto per segreteria, relazioni interne ed esterne e attività non riconducibili alla direzione generale o alle altre strutture ordinarie. La Giunta disciplina le strutture di supporto del vicepresidente e degli assessori. È prevista, ove non assorbibile nelle direzioni regionali, una struttura dirigenziale collegata al Presidente per le funzioni di auditing sui sistemi di gestione e controllo dei programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali. Inoltre, l’Avvocatura regionale è qualificata come struttura speciale autonoma, direttamente collegata al Presidente, con compiti di rappresentanza e difesa in giudizio, tutela degli interessi regionali, consulenza e pareri legali; la Giunta ne disciplina organizzazione, funzioni e modalità operative.

Partecipazione, trasparenza e misurazione delle performance

Ciascuna direzione regionale promuove almeno due volte l’anno conferenze di organizzazione del lavoro per definire e attuare obiettivi e programmi e migliorare l’organizzazione. La Regione favorisce la partecipazione di cittadini e utenti finali alla misurazione delle performance organizzative, pubblica annualmente gli esiti delle rilevazioni di soddisfazione e realizza una giornata annuale della trasparenza in collaborazione con associazioni dei consumatori, cittadini e utenti.

Soppressione del ruolo speciale transitorio

Il ruolo speciale transitorio è soppresso dal 1° gennaio 2006. I dipendenti in servizio appartenenti a tale ruolo sono inseriti nel ruolo ordinario da quella data; previa selezione, rientrano anche alcuni assunti a tempo determinato impiegati nei progetti di ricostruzione post-sisma. Il personale è poi assegnato alle strutture regionali secondo le esigenze funzionali e nel rispetto di categoria e profilo.

Norme transitorie, finali, abrogazioni e rinvii

È prevista una norma transitoria che consentiva, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno, riserve di posti a favore di soggetti con precedenti rapporti di lavoro con le amministrazioni regionali, ma la disciplina è oggi solo di rilievo storico. Gli atti generali di organizzazione dovevano essere emanati entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. Sono abrogate le norme regionali incompatibili, in particolare la l.r. 15/1997, salvo l’articolo 9 limitatamente alle strutture di supporto del Consiglio, e la l.r. 33/1998. I richiami alla l.r. 15/1997 si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni della nuova legge. Gli oneri finanziari gravano sugli stanziamenti di bilancio per il 2005 e successivi.

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