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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20452/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava l'ordinanza che aveva rinnovato la custodia cautelare in carcere per reati di associazione a delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio e truffa allo Stato, deducendo: (i) vizio di competenza territoriale per connessione, sostenendo che il reato più grave (un riciclaggio riconducibile ad altro indagato tramite bonifico a Reggio Emilia) avrebbe dovuto attirare la competenza; in subordine indicava Modena come luogo di parte della condotta; (ii) inutilizzabilità di accertamenti di polizia giudiziaria effettuati dopo la scadenza del termine delle indagini (perquisizione del 22/10/2025) e quindi vizio della motivazione che li aveva ritenuti rilevanti; (iii) mancata indicazione del termine di applicazione della misura connesso al pericolo di inquinamento probatorio; (iv) carenza della valutazione delle esigenze cautelari "eccezionali" necessarie per riedire la misura dopo la perdita di efficacia, tenuto conto dell'attività lavorativa lecita del ricorrente e del tempo intercorso dalla commissione dei reati.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Motivazioni principali: (a) il motivo sulla competenza territoriale è inammissibile per genericità e privo di elementi per dimostrare la "connessione teleologica" e per spiegare perché dovesse essere preso come criterio il bonifico collegato ad altro indagato; il Tribunale ha correttamente applicato il criterio residuale dell'art. 9 cod. proc. pen. quando non è determinabile il locus commissi delicti; (b) l'atto di polizia giudiziaria svolto dopo la scadenza del termine delle indagini è teoricamente inutilizzabile, ma il ricorrente non ha dimostrato la decisività di quel singolo accertamento rispetto al complesso indiziario: la misura cautelare risulta comunque sostenuta dal resto degli elementi; (c) la riedizione della misura dopo perdita di efficacia era legittima per la sussistenza di esigenze cautelari "eccezionali": la gravità dei fatti, la personalità pregressa del Russo (pregresse condanne, inclusa per associazione mafiosa) e la perdurante organizzazione dell'attività criminosa fino al 2023 giustificano la prognosi di pericolosità e il pericolo di reiterazione; (d) non è necessario indicare un termine per la misura in relazione al pericolo di inquinamento probatorio quando sussiste anche un grave pericolo di reiterazione che rende superflua l'indicazione del termine. È stata condannata la parte ricorrente alle spese e disposto l'invio della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 9 cod. proc. pen.

    Usato come criterio residuale per la determinazione della competenza territoriale quando è impossibile individuare il luogo di commissione dei reati connessi: si applica la competenza del giudice del luogo dove fu iscritta per prima la notizia di reato

  • art. 16 cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina della competenza territoriale in generale, richiamato nel contesto del confronto sulle regole di attribuzione della competenza per connessione

  • art. 12, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato nei principi sulla "connessione teleologica"; la Corte evidenzia che per spostare la competenza per connessione non è richiesta identità degli autori tra reato mezzo e reato fine, ma va provata la finalizzazione oggettiva della condotta al reato successivo

  • art. 8 cod. proc. pen.

    Richiamato nella ricostruzione delle regole di determinazione del luogo di commissione del reato, come criterio primario per la competenza territoriale

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'inutilizzabilità degli atti compiuti in violazione dei termini delle indagini preliminari; la Corte ricorda l'onere della parte che eccepisce di specificare gli atti e dimostrarne la decisività

  • art. 292, comma 2 lett. d) cod. proc. pen.

    Norma che richiede, in determinati casi, l'indicazione del termine di durata della misura quando la misura è giustificata dal pericolo di inquinamento probatorio; la Corte conferma che tale indicazione può essere omessa se concorre un'altra esigenza cautelare (es. grave pericolo di reiterazione)

  • art. 309, comma 10 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della riedizione di misure cautelari dopo perdita di efficacia; la Corte valuta la sussistenza di esigenze "eccezionali" per giustificare la riedizione

  • art. 291, comma 1-quater cod. proc. pen.

    Norma sull'interrogatorio anticipato; richiamata in relazione alla discussione sulla legittimità dell'ordinanza applicativa in assenza di priori interrogatori e alla necessità, in alcuni casi, di indicare termini

  • art. 292, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Richiamata nella giurisprudenza citata circa la non nullità dell'ordinanza che non indica il termine quando sussiste altra esigenza cautelare che rende superflua l'indicazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che impone la condanna alle spese processuali per la parte privata che propone il ricorso quando il provvedimento rigetta il ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

  • art. 94, comma 1-ter e comma 1-bis, disp. att. c.p.p.

    Previsione procedurale che impone l'invio della copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la remissione in libertà, affinché il direttore provveda agli adempimenti previsti

Massime di principio

  • Competenza territoriale per connessione: quando non è possibile determinare il luogo di commissione dei reati connessi, il giudice può applicare il criterio residuale dell'art. 9 (luogo della prima iscrizione della notizia di reato); per spostare la competenza verso il luogo di un reato "più grave" occorre dimostrare specificamente la connessione teleologica e motivare la scelta del reato preso a riferimento
  • Inutilizzabilità di atti oltre il termine delle indagini: gli atti illegittimamente compiuti sono in linea di principio inutilizzabili, ma la parte che eccepisce deve indicare gli atti specifici e dimostrare la loro incidenza decisiva sul provvedimento cautelare; se il compendio indiziario è comunque idoneo, la misura non cade automaticamente
  • Riedizione della misura dopo perdita di efficacia: può essere legittima quando sussistono esigenze cautelari "eccezionali" (es. gravità del fatto, condotte pregresse e personalità del soggetto) che giustificano una prognosi di pericolosità e il pericolo di reiterazione, indipendentemente da un'attività lavorativa lecita del soggetto
  • Indicazione del termine della misura per pericolo di inquinamento probatorio: non sempre obbligatoria se la misura è comunque sostenuta da altra esigenza cautelare (ad es. grave pericolo di reiterazione); la mancata indicazione del termine non è automaticamente causa di nullità quando ciò non è determinante
  • Onere della specificazione nei ricorsi: il ricorrente deve formulare censure specifiche (es. indicare quali atti siano inutilizzabili e come incidano) e motivare adeguatamente la propria tesi; censure generiche rischiano l'inammissibilità

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