Ordinanza n. 10/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento - della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 29.04.2021, come modificata dalla Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29 del 04.11.2021 di approvazione del “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, di seguito “Regolamento CUP”; - e per l'effetto della Autorizzazione n. 105483 /00 prot. n. 2816 del 21.2.2023, limitatamente alla previsione che dispone, ai sensi del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, che il Canone unico non è dovuto alla Provincia; - di ogni ulteriore atto conseguente e/o presupposto a quelli impugnati, con riserva di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Regolamento provinciale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e autorizzazione relativa a impianti pubblicitari, limitatamente alla previsione secondo cui il canone unico non è dovuto alla Provincia
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio provinciale che ha approvato il regolamento sul canone patrimoniale unico, come successivamente modificata, nonché l’autorizzazione relativa all’esposizione pubblicitaria, nella parte in cui escludeva la debenza del canone unico in favore della Provincia. Il ricorso era rivolto anche contro gli atti presupposti e conseguenti, con riserva di motivi aggiunti. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento. Ha disposto un incombente istruttorio consistente nell’ordine alla parte ricorrente di dichiarare, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, se permanga l’interesse alla decisione. In caso di permanenza dell’interesse, la ricorrente dovrà precisare se siano sopravvenuti atti, documenti o fatti rilevanti per la controversia; in caso di sopravvenuto difetto di interesse, dovrà indicare se richieda la compensazione delle spese e depositare, per tale evenienza, una nota di adesione della controparte alla declaratoria di improcedibilità con spese compensate. La Provincia di Fermo è stata parte costituita, mentre il Comune di Monsampietro Morico non si è costituito. L’ordinanza è stata comunicata dalla segreteria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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